Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 14 marzo 2008, n. 1243
  OGGETTO: Decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-03-14;1243

Ai Sigg. Prefetti - UTG - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento - Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano - Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regione della Valle d'Aosta - Aosta


 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il messaggio del Ministero degli Affari Esteri in materia di visti d'ingresso per lavoro subordinato (non stagionale) e per lavoro autonomo, con il quale si evidenzia, tra l'altro, che il visto d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale può essere concesso solo in presenza dell'obbligatorio e specifico nulla osta inviato esclusivamente in via telematica dal competente Sportello Unico.

 

Il Direttore Centrale: Ciclosi



ALLEGATI:  
- Allegato   -

Ministero degli Affari Esteri  
Messaggio
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 (disponibile anche sul sito www.gazzette.comune.jesi.an.it ) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.10.2007  di cui all'oggetto già dettagliatamente illustrato con il Messaggio ministeriale in riferimento.

Per quanto di competenza di codesti Uffici Visti, si attira attenzione come già avvenuto in occasione dell'emanazione dei Decreti Flussi relativi agli anni precedenti con specifici messaggi di questa Direzione Generale dei quali si raccomanda un'attenta rilettura sui seguenti aspetti di particolare interesse relativi all'attività di rilascio dei visti per lavoro (autonomo e subordinato).

1. Lavoro subordinato (non stagionale). Il visto d'ingresso per lavoro subordinato non a carattere stagionale ( art. 22 TU 286/98  ) può essere concesso solo in presenza dell'obbligatorio e specifico Nulla Osta telematico, inviato dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione direttamente attraverso la RMV. (Si vedano al riguardo i numerosi messaggi min.li, da ultimo il n. 306/3036 del 04.01.2007). A tal riguardo, si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni impartite in merito, ricordando che la procedura informatica del rilascio del visto per lavoro subordinato non può essere attivata se non attraverso l'acquisizione telematica dei dati inviati con il Nulla Osta del SUI.

2. Lavoro autonomo. Nelle more di un nuovo Decreto Ministeriale in materia di visti d'ingresso, che apporti le necessarie modifiche, a suo tempo proposte da questa Amministrazione, alle condizioni attualmente previste per il rilascio del visto per lavoro autonomo, il Centro Visti di questa Direzione Generale continua ad effettuare un attento monitoraggio dell'attività di rilascio di questa tipologia di visto da parte degli Uffici all'estero, verificando scrupolosamente l'osservanza della normativa in uso, e segnalando come avviene già da qualche anno al competente Ispettorato Generale eventuali inosservanze e disattenzioni. Nel rinnovare la piena disponibilità del Centro Visti per ogni eventuale dubbio e chiarimento, si ricorda che:

- resta escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa, CO.CO.CO., ovvero a progetto, CO.CO.PRO.); tale esclusione riguarda, naturalmente, le quote previste dal presente Decreto e non rpt NON - CO.CO.CO. o CO.CO.PRO. fuori quota ex art. 27 del TU 286/98  ;

- la disponibilità del reddito, richiesto per l'ottenimento del visto per lavoro autonomo, non può più essere dimostrata mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;

- il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo, in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo ( art. 2222 del c.c.  ), può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti dall'esame del certificato di visura camerale - attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni ( art. 39 del DPR 394/99  come modificato dall' art. 39, comma 4 del DPR 334/04  );

- l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla competente Camera di Commercio (e che il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre in Italia) non potrà risultare inferiore a Euro 4.962,36, equivalenti alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale ( art. 39, comma 3 DPR 334/04  ).

3. Anno flussi. I visti per lavoro autonomo e subordinato (concessi ai sensi degli artt. 22  e 26  del TU 286/98 ) dovranno sempre nel campo relativo all'anno di flussi nella Rete Mondiale Visti come per gli anni scorsi - l'anno flussi corrente (2007). I visti concessi ai sensi di quanto stabilito invece dall' art. 27 TU  che, come noto, sono concessi, tanto per lavoro subordinato quanto per lavoro autonomo, al di fuori delle quote d'ingresso - dovranno riportare, nello stesso campo, esclusivamente quattro "X" (XXXX).

4. Nelle maschere RMV per il rilascio del visto per lavoro autonomo e lavoro subordinato, dovrà sempre riportarsi, nel campo "Riferimenti", il numero di protocollo, la data e l'Ufficio che ha rilasciato l'Autorizzazione (per lavoro autonomo) ovvero gli estremi del Nulla Osta del SUI (per lavoro subordinato).

Appare utile infine segnalare che la procedura per la richiesta di Nulla Osta al lavoro è stata modificata proprio in occasione dell'emanazione del nuovo Decreto Flussi. Solo per informazione di codesti Uffici Visti e per l'eventuale, opportuna norma di linguaggio, si informa che tale nuova procedura è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

In ogni caso, si ricorda che NESSUNA MODIFICA E' STATA APPORTATA AL SISTEMA DI RILASCIO DEI VISTI D'INGRESSO.

Roma, 16 novembre 2007