Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 13 settembre 2013, n. 1
  Oggetto: D.M. n. 264 del 20 dicembre 2012  - "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n.383  ". Indicazioni operative in merito all'elettorato attivo e passivo e computo degli associati.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2013-09-13;1

Alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro nazionale delle A.P.S. - SEDI

Agli Assessorati Regionali competenti - SEDI


 

PREMESSA

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 264 del 20 dicembre 2012  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 27 febbraio 2013, è stato adottato il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, organismo istituito ai sensi dell' art. 11 della L. 7 dicembre 2000 n. 383  , operante presso la scrivente Direzione Generale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato che svolge le funzioni di cui all' art. 12 della medesima legge  . L'art. 11, comma 1, della legge 383  citata prevede che, in sede di prima attuazione, l'organismo è composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

Il comma 6 del medesimo articolo  dispone: "Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionale e regionali". Le associazioni devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli nazionale e regionale. I componenti, come previsto dall' art.11, comma 4  , non devono rimanere in carica per più di tre anni e non possono essere nominati per più di due mandati. L'Osservatorio de quo è stato istituito con D.P.C.M. del 20 aprile 2001  , integrato successivamente con D.M. dell'11 settembre 2002; da allora, in attesa dell'emanazione del regolamento in oggetto, l'organismo non è mai stato rinnovato nella sua composizione e si trova, ormai da lungo tempo in regime di prorogatio.

Ciò premesso, con la presente circolare si vogliono fornire chiarimenti esplicativi in merito ad alcune disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale in oggetto, con riguardo soprattutto alla nozione di "associati" di cui all' art. 2  e all'art.3  , contenente la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte al Registro nazionale e ai registri regionali.

1. INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AL COMPUTO DEGLI ASSOCIATI.

L' art. 2, comma 1  , del Decreto Ministeriale in oggetto prevede che "le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro nazionale e che risultino maggiormente rappresentative, in relazione al numero degli associati, concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza". Il comma 2 precisa che "ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti ai registri di cui all' art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383  ".

Preliminarmente si precisa che il diritto di voto viene concretamente esercitato da coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale e che risultano maggiormente rappresentative in relazione al numero degli associati.

Per associati si intendono gli individui aventi diritto di voto nell'assemblea poiché essa, nel rispetto delle singole previsioni statutarie, rappresenta la sede in cui è data la possibilità ai soci di manifestare la propria volontà attraverso l'esercizio del diritto di voto (direttamente ovvero per mezzo di rappresentanti) finalizzato ad indirizzare e a deliberare in merito alle principali scelte dell'ente/associazione.

Risultano esclusi dal computo dei soci i semplici fruitori delle attività associative, trattandosi di soggetti che non partecipano in alcun modo alla formazione della volontà dell?ente; ciò al fine di garantire un corretto criterio di individuazione dell'effettiva e reale rappresentatività di ciascuna associazione.

Risulta tuttavia opportuno, per consentire una partecipazione ampia alla vasta platea delle associazioni iscritte al Registro, tenere conto del fatto che il mondo delle associazioni di promozione sociale si presenta alquanto variegato e costituito da enti con disposizioni statutarie e strutture organizzative profondamente differenti tra loro.

Preliminarmente si fa presente che l' art. 7, comma 2, della legge n. 383 del 2000  stabilisce che "per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale". Si segnala, poi, che il D.M. n. 471 del 14 novembre 2001  (Regolamento attuativo della legge 383/2000  ) prevede, all' art. 2, comma 1, lettera b)  , che in sede di iscrizione "le associazioni devono indicare l'ambito di diffusione territoriale comprovante la presenza in almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale".

Inoltre l' art. 5 del D.M. 471 del 2001  prevede che "il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di cui all' art. 7, comma 3, della legge  , si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei legali rappresentanti".

Si ricorda anche il parere espresso dallo stesso Osservatorio, in data 29 settembre 2004, come previsto dall' art. 12, comma 3 lett. a) della legge 383/2000  , nel quale si legge che "per presenza in cinque regioni e venti province l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale intende una presenza attiva e organizzata testimoniata dall'istituzione di una sede operativa con struttura di ufficio organizzata in ciascuna delle cinque regioni e venti province, a nulla valendo la residenza dei singoli associati".

Inoltre la circolare del Ministro della Solidarietà Sociale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008, dispone che: "L'espressione sede deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio, mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc..), la cui effettiva operatività possa essere comprovate da utenze intestate all'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza".

Pertanto, alla luce della normativa di riferimento nonché di tali ultime indicazioni, le associazioni iscritte al Registro nazionale raggiungono la diffusione territoriale in almeno cinque regioni e venti province attraverso le proprie articolazioni territoriali o i circoli affiliati, da intendersi quali sedi periferiche proprie dell'associazione nazionale o delle quali la stessa abbia la disponibilità in forza di un titolo giuridico e dove venga effettivamente svolta la propria attività istituzionale a livello locale.

In alcuni casi le articolazioni territoriali presentano una autonomia gestionale ed organizzativa con la conseguenza che le stesse risultano possedere un autonomo codice fiscale identificativo e un proprio statuto, che deve recepire ed essere conforme allo statuto della nazionale.

In presenza di questa autonomia organizzativa, le articolazioni territoriali o i circoli affiliati, previa apposita istanza, possono essere autonomamente iscritti ai registri di cui all' art. 7 della legge n. 383/2000  .

In questo quadro, lo statuto dell'associazione nazionale può prevedere che i soci dell'articolazione territoriale o circolo affiliato siano titolari del diritto di voto e che quindi gli stessi, direttamente o tramite un loro rappresentante, concorrano sia all'elezione democratica degli organi associativi sia alla determinazione delle principali decisioni adottate dall'ente.

1.A EFFETTI SUL COMPUTO DEGLI ASSOCIATI - INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL' ART. 2, COMMA 3, REGOLAMENTO  - NECESSITA' DI EVITARE DUPLICAZIONI NEL COMPUTO

Pertanto, in presenza di una siffatta struttura organizzativa (nella quale le articolazioni territoriali o i circoli affiliati, seppur soggetti autonomi, si identificano come le strutture periferiche dell'associazione, secondo una struttura "piramidale" nel cui ambito viene svolta l'attività istituzionale a livello locale), potranno essere considerati quali soci anche gli associati dei rispettivi livelli territoriali, anche se le articolazioni territoriali o i circoli affiliati risultano autonomamente iscritti ai registri di cui all' art. 7 della legge n.383/2000  , sempreché siano titolari del diritto di voto secondo le norme statutarie.

In quest'ultimo caso, tuttavia, nella dichiarazione ex D.P.R. 445/2000  prevista dall'art. 2, comma 3 del Regolamento in oggetto, il rappresentante legale dell'associazione nazionale dovrà avere cura di evitare che, ai fini del computo degli associati (e quindi della maggiore rappresentatività dell'associazione), possano concorrere gli stessi soggetti/soci, sia a livello nazionale, che a livello regionale.

Ciò al fine di evitare possibili duplicazioni nel computo degli associati, e cioè che gli stessi soci (o parte di essi) possano essere computati più volte, sia in quanto associati alla nazionale, sia in quanto associati al circolo affiliato o articolazione territoriale, i quali possono risultare iscritti in via autonoma ai registri di cui all' art. 7  , (nazionale o regionale).

Pertanto, il rappresentante legale dovrà autocertificare che l'articolazione territoriale o circolo affiliato, qualora siano iscritti in via autonoma ai registri regionali di cui all' art. 7 della legge 383/2000  , non concorreranno ad eleggere i rappresentanti regionali dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento.

Si raccomanda, quindi, la puntuale osservanza da parte dei legali rappresentanti delle associazioni, in sede di redazione della dichiarazione, non soltanto in relazione alle particolari responsabilità ad essa sottese in ragione di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000  ( ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni penali di cui all' art. 76 dello stesso D.P.R. 445  ), ma anche in considerazione dell'imprescindibile necessità di evitare qualsivoglia rischio di vedere falsata la reale rappresentatività delle associazioni stesse.

1.B ESCLUSIONE DAL COMPUTO

Rimangono esclusi dal computo, ai sensi dell' art. 2 del Regolamento  , gli associati alle strutture affiliate all'associazione nazionale, iscritte ai registri di cui all' art. 7 della legge 383/2000  , che non rappresentano strutture periferiche della nazionale, ma che si identificano quali associazioni del tutto autonome e diverse, semplicemente "affiliate" ad altra associazione, con un differente statuto e che presentano autonome e diverse finalità istituzionali, semplicemente "affini" a quelli perseguiti dalla nazionale, ma non identificabili con questi ultimi.

In tale fattispecie i soci delle strutture affiliate per i quali lo statuto non prevede la titolarità del diritto di voto, non concorrono a formare la volontà dell'ente, né direttamente né tramite rappresentanti, in quanto si configura una forma di "legame" tra associazioni diverse, che decidono di affiliarsi tra loro per condividere od ottenere dei benefici comuni, ma che in ogni caso non si identificano quali strutture operanti a livello locale dell'associazione nazionale, in quanto perseguono scopi e finalità del tutto autonomi.

Ricorrendo, pertanto tale forma organizzativa, desumibile dalle disposizioni statutarie, non potranno essere conteggiati tra i soci, gli associati delle strutture affiliate iscritte ai registri di cui all' art. 7 della legge 383 del 2000  , ai sensi dell' art. 2, comma 2, del Regolamento  .

Ciò, ancora una volta, al fine di evitare possibili duplicazioni nel computo degli associati, e cioè che gli stessi soci (o parte di essi) possano essere computati più volte, sia in quanto associati alla nazionale, sia in quanto associati alla struttura affiliata, la quale può risultare iscritta in via autonoma ai registri di cui all'art. 7, (nazionale o regionale).

1.C FEDERAZIONI

Le stesse disposizioni valgono anche per le federazioni. L' art. 2 della legge n.383 del 2000  considera infatti associazioni di promozione sociale anche le "federazioni".

L'articolo citato non fornisce una definizione del concetto di federazione ma stabilisce soltanto che le stesse devono essere costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Anche in questo caso, in assenza di una espressa previsione e qualificazione legislativa, l'Amministrazione ha cercato di delineare la nozione di federazione in sede di applicazione operativa della normativa. In particolare, la federazione si presenta quale struttura complessa di secondo livello, naturalmente costituita da più enti.

Allo stesso modo anche le federazioni, dovranno tenere conto, nella dichiarazione sul numero dei soci da rendere ai sensi del D.P.R 445 del 2000  , ai fini del requisito della maggiore rappresentatività, degli associati che secondo lo statuto esercitano il diritto di voto ai vari livelli territoriali, anche se autonomamente iscritti ai registri di cui all' art. 7 della legge 383/2000  . Valgono anche per le federazioni le esclusioni previste al punto precedente.

Ciò, sempre al fine di evitare possibili duplicazioni nel computo degli associati, e cioè che gli stessi soci ( o parte di essi) possano essere computati più volte, sia in quanto associati alla nazionale, sia in quanto associati alla struttura affiliata, la quale può risultare iscritta in via autonoma ai registri di cui all'art. 7, (nazionale o regionale).

1.D DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI AUTOCERTIFICAZIONE

In definitiva ogni associazione o federazione, ai fini del computo dei propri associati, dovrà fare riferimento alle disposizioni vigenti nel proprio statuto in merito e dichiarare, ai sensi del D.P.R 445 del 2000  , quali associati, quei soggetti che secondo le norme statutarie vigenti:

1) esercitano il diritto di voto (direttamente o tramite un loro rappresentante), secondo quanto previsto dallo statuto (e risultino in regola con il pagamento delle quote associative), anche ai vari livelli territoriali, seppure autonomamente iscritti ai registri di cui all' art. 7 della legge 383/2000  ;

2) che il numero indicato non comprende i meri fruitori delle attività associative, ovvero quei destinatari non titolari del diritto di voto secondo le norme statutarie;

3) che vengono esclusi dal computo gli associati a quei circoli o strutture territoriali che non rappresentano le sedi dove viene esercitata l'attività associativa a livello locale e per i quali lo statuto non prevede l'esercizio del diritto di voto;

4) che il numero indicato non comprende gli associati ai circoli affiliati/articolazioni territoriali che, in quanto iscritti ai registri regionali di cui all' art. 7 della legge 383/2000  , abbiano concorso ad eleggere i rappresentanti regionali dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento e quindi abbiano concorso a determinare il criterio della maggiore rappresentatività a livello regionale.

2. INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO NAZIONALE. ( Art. 2 del Regolamento  )

La scrivente Direzione Generale provvederà a richiedere a tutte le associazioni iscritte al Registro nazionale, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2, idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000  , dal quale risulti il numero degli associati, secondo le modalità sopra esplicitate.

ELETTORATO PASSIVO:

come previsto dall' art. 2, comma 4 del Regolamento  , sulla base delle risultanze di tali dichiarazioni, che saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministero, l'Amministrazione inviterà le prime trenta associazioni con il maggior numero degli associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunità e di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo; l'elenco dei candidati designati dalle associazioni sarà pubblicato sul sito istituzionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni e sarà altresì disponibile presso la sede elettorale.

ELETTORATO ATTIVO:

ai sensi dell' art. 2, comma 6  , possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali è conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1. Si precisa che il diritto di voto sarà esercitato dai rappresentanti legali delle associazioni che risultano iscritte al Registro nazionale alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale di questo Ministero. Non possono esercitare il diritto di voto le associazioni che risultano cancellate dal Registro nazionale alla data di indizione delle elezioni.

3. INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME ( art. 3 del Regolamento  )

L' art. 3, comma 1  , del Regolamento stabilisce che "le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative nei relativi territori concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione".

In merito si precisa che il circolo affiliato o l'articolazione territoriale di una associazione nazionale, qualora risulti autonomamente iscritta ai registri regionali di cui all' art. 7 della legge 383/2000  può concorrere all'elezione dei membri regionali ma in questo caso gli associati del circolo o dell'articolazione non potranno essere conteggiati tra i soci dell'associazione nazionale.

Trova pertanto applicazione la disposizione di cui al punto 4, paragrafo 1.D, per cui il rappresentante legale di una associazione nazionale dovrà autocertificare che il numero indicato non comprende gli associati ai circoli affiliati/articolazioni territoriali che, in quanto iscritti ai registri regionali di cui all' art. 7 della legge 383/2000  , abbiano concorso ad eleggere i rappresentanti regionali dell'Osservatorio, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento  e quindi abbiano concorso a determinare il criterio della maggiore rappresentatività a livello regionale.

Quindi il circolo affiliato o l'articolazione territoriale di una associazione nazionale che risulta autonomamente iscritta ai registri ex art. 7 legge 383/2000  potrà concorrere a determinare la rappresentatività o dell'associazione nazionale (qualora i suoi soci siano titolari del diritto di voto secondo le norme statutarie come sopra specificato) o in alternativa, concorrere all'elezione dei dieci membri regionali dell'Osservatorio.

Sarà cura del rappresentante legale dell'associazione nazionale produrre l'idonea autocertificazione sopra esplicitata.

ELETTORATO PASSIVO:

ai sensi del comma 2, le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano il numero dei propri associati mediante idonea dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445 del 2000  .

Successivamente le regioni e le province autonome dovranno comunicare al Ministero l'elenco delle prime dieci associazioni che risultano maggiormente rappresentative nei rispettivi territori, in relazione al numero degli associati, in base ai criteri sopra esplicitati per le associazioni nazionali, comprensivo di tutti i dati identificativi dell'associazione.

Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali - Divisione II al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriaterzosettoreDIVII@lavoro.gov.it.

Ai sensi del comma 3, sulla base delle risultanze di tali dichiarazioni, la Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali inviterà le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare fino a due candidati, nel rispetto del principio di pari opportunità e di genere.

Lo scrivente Ministero designerà le prime trenta associazioni secondo la seguente modalità:

-sarà scelta la prima associazione per ogni regione che risulterà possedere il maggior numero di associati sulla base delle autocertificazioni rese;

-le rimanenti associazioni saranno individuate effettuando un rapporto tra il numero degli associati dichiarati e il numero dei residenti della Regione (dato individuabile dall'ultimo censimento ISTAT).

L'elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni e sarà reso disponibile presso la sede elettorale.

ELETTORATO ATTIVO:

per il combinato disposto del comma 1 e del comma 5 dell'art. 3 del Regolamento, potranno in concreto esercitare il diritto di voto coloro ai quali è conferita secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1, da intendersi quali le prime dieci risultate maggiormente rappresentative nei rispettivi territori, in relazione al numero degli associati, in base a quanto comunicato da ogni Regione , che risultano iscritte al Registro regionale di appartenenza alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale di questo Ministero. Non possono esercitare il diritto di voto le associazioni che risultano cancellate dal Registro regionale di appartenenza alla data di indizione delle elezioni.

Ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012  , art. 12, comma 20  , convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012  , l'Osservatorio nazionale opera senza oneri per la finanza pubblica. Non sono pertanto previsti rimborsi per spese sostenute a qualunque titolo.

4. INDIZIONE DELLE ELEZIONI ( art. 1  , art. 4, comma 2  , del Regolamento )

Il Ministero provvederà ad indire la data delle elezioni con comunicazione, ai sensi dell' art. 1, comma 1 del Regolamento  , adeguatamente pubblicizzata, in cui saranno indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali. Ai sensi dell' art. 4, comma 2  , con la comunicazione di cui all' art.1, comma1  , si provvederà altresì:

a) alla individuazione delle modalità di presentazione delle candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di espressione e conteggio dei voti espressi;

b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle schede elettorali;

c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione di eventuali reclami.

Tra la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni dovrà intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.

5. CONTROLLI

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445 del 2000  , si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000  relative al numero degli associati, attraverso la disposizione di verifiche ispettive o tramite un diretto riscontro con i dati in possesso di altre Amministrazioni.

La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Danilo Giovanni Festa