Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 19 febbraio 2010, n. 1396
  Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domanda.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2010-02-19;1396

Ai Sig. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo n. 8 - Roma

All' INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale via Ciro il Grande, 21 - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - via del Giorgione, n. 159 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede


 

Di seguito alla circolare n. 1354 del 18 febbraio  u.s., concernente l'oggetto, condiderato che sono pervenute a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento in merito alla documentazione relativa alla requisito dell'alloggio, si precisa che, nel caso in cui il lavoratore straniero è alloggiato presso il datore di lavoro ovvero è ospite di un terzo soggetto è necessario esibire allo Sportello Unico:

a) certificato di conformità dell'alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale o ricevuta dell'avvenuta richiesta di detto certificato relativa all'abitazione del datore di lavoro o del terzo ospitante;

b) cessione di fabbricato per ospitalità, presentata dal datore di lavoro o dall'ospitante alle competenti Autorità di P.S.

Infine, si ribadisce che non deve essere richiesto il titolo in base al quale il datore di lavoro o il terzo ospitante detengono l'alloggio ove il lavoratore extracomunitario dimora.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

 

Il Direttore Centrale Malandrino