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MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 23 gennaio 2014, n. 2237
  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/6/2013 (Dublino III).  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2014-01-23;2237


 

Il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Dublino III), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013, che abroga il Regolamento n. 343/2003 è entrato in vigore dal 1/1/2014.

Esso stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati Membri da uno straniero o da un apolide.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

1. Estensione del termine di familiari e introduzione della definizione di parenti (art 2)

2. Divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti (art 3)

3. Obbligo di condurre un colloquio individuale al richiedente (art 5)

4. Obbligo di considerare sempre l'interesse superiore del minore (art 6)

5. Individuazione delle persone a carico (art 16)

6. Introduzione di termini più stringenti per la procedura di presa e ripresa in carico (artt 21, 22, 23, 24 e 25)

7. Introduzione di limiti temporali al trattenimento per pericolo di fuga (art 28)

8. Precisazione delle modalità , dei termini e dei costi del trasferimento (artt 29 e 30)

9. Scambio di informazioni utili fra gli stati membri prima del trasferimento del richiedente (art 31)

10. Introduzione del meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi del sistema asilo (art 33)

A fondamento rimane fermo il principio generale che la domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato membro.

Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento l'accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale viene espressamente estesa sotto il profilo soggettivo oltre che al cittadino di paese terzo anche all'apolide. Inoltre deve essere garantito l'accesso alla procedura su tutto il territorio nazionale, comprese la frontiera e le zone di transito.

I criteri per la determinazione dello Stato membro competente sono definiti nell'art. 7 secondo l'ordine gerarchico sotto riportato:

1) situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazione per la prima volta in uno Stato membro. Tale criterio trova, altresì, applicazione in tutti i casi nei quali non è possibile individuare un altro Stato membro competente in base ai criteri indicati;

2) valutazione di qualsiasi elemento di prova disponibile relativo alla presenza sul territorio di uno Stato Membro di familiari, parenti o persone legate da vincoli di parentela con il richiedente.

Rimangono invariati i criteri per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale nelle ipotesi di titolarità di titolo di soggiorno, di visto di ingresso in corso di validità e di permanenza irregolare sul territorio di uno Stato membro per il periodo di 5 mesi.

Il criterio di cui al punto 2 costituisce una delle maggiori innovazioni rispetto al precedente Reg. 343/2003 , ed è finalizzata ad agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, nel rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, poiché il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisione adottate nei confronti dei vari componenti del nucleo familiare e la tutela della unità familiare.

Riveste, pertanto, particolare rilievo la tempestiva e completa acquisizione di tutte le informazioni relative alla condizione del richiedente la protezione internazionale e della composizione del suo nucleo familiare. In particolare si rappresenta che il nuovo Regolamento Dublino III riduce da tre a due mesi il termine per la richiesta di presa o ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale in caso di riscontro positivo in Eurodac.

Al riguardo si rappresenta che la formalizzazione della istanza di protezione internazionale, con la compilazione del formulario C3, dovrà essere completata da un colloquio personale con il richiedente finalizzato ad acquisire le predette informazioni. Anche tale colloquio dovrà avvenire secondo le modalità già in uso per la compilazione del formulario C3: personale qualificato, riservatezza, lingua comprensibile al richiedente.

A tal fine, in attesa della modulistica elaborata dalla Commissione UE, è stato predisposto l'unito schema, disponibile sul sistema Vestanet, che dopo la compilazione e sottoscrizione da parte dell'interessato e del legale rappresentante/tutore, ove presente, dovrà essere scannerizzato e allegato al C3 nel sistema Vestanet, provvedendo, altresì a consegnarne copia al richiedente.

Le uniche eccezioni previste nel Regolamento n. 604/2013 all'obbligo di colloquio individuale sono, ai sensi dell'art. 5, l'allontanamento del richiedente e l'aver già fornito in sede di predisposizione del formulario C3 tutte le informazioni pertinenti ed esaustive.

È garantita al richiedente la possibilità di fornire ulteriori informazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di formalizzazione del C3, fino all'adozione della decisione di trasferimento in altro Stato Membro.

Al fine di una corretta acquisizione delle notizie pertinenti, il Regolamento in esame, all'art. 2, individua in modo dettagliato i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente ed i suoi parenti.

In particolare rivestono la qualifica di familiare:

- il coniuge, il partner con il quale abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa in materia di immigrazione;

- figli minori a condizione che non siano coniugati;

- il padre, la madre o altro adulto esercente la patria potestà se il richiedente è minore e non coniugato rientrano, altresì, nella qualifica di parente:

- zia/ zio

- nonno/ a

Il disposto normativo in esame pone in particolare evidenza il tema della tutela del minore degli anni 18, rinviando al principio generale dell'interesse superiore del minore, che dovrà costituire il criterio fondamentale nell'attuazione di tutte le procedure previste dal Regolamento Dublino III.

Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri cooperano strettamente tra loro per lo scambio di informazioni relative alla possibilità di ricongiungimento familiare, per assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la sicurezza dello stesso rispetto al rischio di tratta, tenendo conto dell'opinione del minore in relazione alla sua età e maturità.

Se il richiedente è un minore non accompagnato è competente all'esame della domanda di protezione internazionale lo Stato membro nel quale si trova legalmente presente un familiare o un fratello, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

In tutti i casi nei quali vengono acquisite notizie o prove circa la presenza di familiari o parenti presso altro Stato membro è necessario acquisire la volontà del richiedente la protezione internazionale a veder esaminata la propria istanza nell'altro Stato membro, mediante sottoscrizione della apposita dichiarazione riportata nel modulo del colloquio.

Il trasferimento del richiedente la protezione internazionale o di un componente di un nucleo familiare come sopra delineato dall'Italia ad altro Stato membro competente deve avvenire entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa o ripresa in carico dell'interessato, con modalità conformi alla normativa nazionale e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona. Lo scadere di tale termine senza l'effettivo trasferimento dell'interessato comporta il trasferimento della competenza all'esame della domanda di protezione internazionale all'Italia.

Il trasferimento dell'interessato è preceduto da uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, che per l'Italia rientrano nelle competenze dell'Unità Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazioni. Tali informazioni sono finalizzate a fornire all'interessato una assistenza adeguata, pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di una accurata acquisizione di tutti i dati relativi alla condizione personale dell'interessato, ivi compresi eventuali profili sanitari, e della puntuale loto trasposizione nell'apposita sezione del modulario del colloquio personale.

Il Regolamento Dublino III prevede espressamente l'obbligo di notifica della decisione di presa o ripresa in carico all'interessato. Al riguardo si richiamano le disposizioni del Testo Unico Immigrazione in materia di notifica degli atti ai cittadini stranieri, art. 13, comma 7  e la normativa italiana in materia di ricorsi avverso gli atti amministrativi.

In tutte le ipotesi di presa o ripresa in carico di un richiedente la protezione internazionale che rientra in Italia ai sensi del Regolamento in esame, codesti Uffici provvederanno ad esaminare o portare a termine l'esame della domanda di protezione internazionale, ai sensi della vigente normativa nazionale.

In linea generale il Regolamento prevede un diritto del richiedente ad essere informato della procedura Dublino nel suo complesso, mediante la consegna all'atto della presentazione della istanza di protezione internazionale di un apposito Opuscolo informativo, attualmente in fase di perfezionamento da parte della Commissione europea, in una lingua che questi comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda. In attesa dell'adozione dell'opuscolo informativo, codesti Uffici provvederanno ad informare oralmente il richiedente la protezione internazionale sulla procedura Dublino.

Si rappresenta, altresì, che una delle maggiori novità introdotte dal Regolamento in esame è costituita dalla possibilità di procedere al trattenimento dello straniero per il quale è in corso la procedura Dublino, ma per i soli casi nei quali sussista il pericolo di fuga, cosi come previsto all' art. 13, comma 4 bis, del Testo Unico Immigrazione  , previa valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità e qualora non possano essere applicate misure meno coercitive di quella in esame.

Resta in vigore la clausola di sovranità, in virtù della quale uno Stato membro - a prescindere dalla sua accertata competenza - può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale, ovvero può richiedere ad un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da vincolo di parentela o per ragioni umanitarie.


 

IL DIRETTORE CENTRALE Pinto