Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 23 luglio 2014, n. 400
  Oggetto: Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - presupposti del rilascio in favore dei familiari. Inoltro della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-469/13), in esito alla domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, proposta dal Tribunale di Verona, in materia di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo da parte del familiare di cittadino di Paese terzo, già in possesso del medesimo status, ai sensi della direttiva 2003/109/CE .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2014-07-23;400

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA Dl FRONTIERA- LORO SEDI


 

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Centrale, in ordine alla possibilità di rilasciare, in favore dei familiari del lungo soggiornante, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prescindendo dall'accertamento del requisito della permanenza quinquennale nel territorio nazionale, si rende necessario richiamare i contenuti inseriti nell'unita sentenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciata, nella Causa C 469/13, in esito alla domanda pregiudiziale avanzata allo scopo di chiarire la puntuale applicazione degli articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 della direttiva 2003/109/CE (1).

Con la suddetta pronuncia, la Corte ha dichiarato che:

- gli "...articoli 4, Paragrafo 1 e 7, della direttiva 2003/109/CE devono essere interpretati nei senso che il familiare, quale definito all'articolo 2, lettera a) della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda";

- l'articolo 13 della direttiva 2003/109/CE deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all'art. 2, lettera e), di quest'ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La Corte ha, anche, rammentato (al paragrafo 32, della sentenza) che l'obiettivo principale della direttiva 2003/109/CE è l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabiliti a titolo duraturo in uno Stato membro; pertanto, il requisito connesso alla "durata del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni" è indispensabile, in quanto "attesta il radicamento della persona, ... e quindi il suo stabilimento permanente e deve essere soddisfatto "a titolo personale " (paragrafi 30, 33, 34 e 35, della sentenza).

Nella stessa sentenza, al paragrafo 43, è, altresi' precisato che un permesso di soggiorno che sia rilasciato a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione "non può costituire in nessun caso un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

Relativamente alla tematica, che in questi anni è stata oggetto di molteplici approfondimenti, e con particolare attenzione alla norma nazionale vigente, va rilevato che il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  recante l'Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, oltre ad intervenire sull' articolo 9, del novellato decreto legislativo 286/98  , sostituendone integralmente il testo, ha modificato il successivo articolo 30 sopprimendo, al comma 4, la specifica previsione che consentiva il conferimento della carta di soggiorno al familiare straniero, entrato sul territorio nazionale per ricongiungimento con lo straniero già titolare di analogo titolo autorizzatorio.

Il suddetto intervento abrogativo ha rappresentato la chiara espressione della volontà del legislatore nazionale del 2007, di recepire, coerentemente con l'indirizzo reso dalla Corte nella sentenza in esame, i principi enunciati dalla Direttiva 2003/109/CE .

Come è stato sottolineato dalla Corte in sentenza, la categoria dei familiari è posta in esame unicamente nell'ambito del capo III della direttiva, ove è disciplinato l'ingresso e la permanenza del soggiornante di lungo periodo in un secondo Stato membro.

Solamente in questa sezione sono presi in considerazione i familiari (2), cui sono attribuite delle agevolazioni al solo fine di consentire loro di poter accompagnare o raggiungere, in un secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo proveniente da un primo Stato membro.

L'articolo 16 della direttiva, ben trasposto nel nostro diritto interno, con l' articolo 9-bis, commi 3  e 8  e con l' articolo 9-ter, commi 5  e 6  , del novellato decreto legislativo 286/98 , non richiede per tali familiari il possesso del requisito quinquennale di permanenza pregressa nel territorio di un primo Stato membro, in quanto il diritto all'unità familiare deve essere garantito anche nell'ipotesi di trasferimento da un primo ad un secondo Paese.

Il capo II della direttiva, invece, individuando in modo puntuale i requisiti e le condizioni necessari per l'ottenimento dello status (all'articolo 4, comma 1), non introduce particolari e specifiche deroghe in favore della categoria dei familiari.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario.

Attesa la particolare valenza degli orientamenti affermati dalla fonte, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con urgenza la necessaria ed ampia diffusione dell'esaminato dispositivo di Sentenza, tra il personale interessato.

Note:

1) Cosi come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12  .

2) Cfr. con articolo 16 della direttiva 2003/109/CE .


 

IL DIRETTORE CENTRALE: Pinto



ALLEGATI:  
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