Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO ORGANISMO CENTRALE DI RACCORDO PER LA PROTEZIONE DEI MINORI COMUNITARI NON ACCOMPAGNATI  
CIRCOLARE 20 gennaio 2009, n. 246
  Oggetto: Direttiva sulla gestione della presenza dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo;organismo.centrale.raccordo.protezione.minori.comunitari.non.accompagnati:circolare:2009-01-20;246

Ai Sig. Prefetti Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria - Sede

Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.I.E.P.M. - Ufficio V - Piazzale della Farnesina, 1 00194 - Roma

Al Ministero della Giustizia - Ufficio di Gabinetto - Via Arenula, 70 00186 - Roma

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - Via Fornovo, 8 00187 - Roma

Al Sig. Presidente della Conferenza Stato-Regioni - Via della Stamperia, 8 00187 - Roma

Al Sig. Presidente dell'Unione Province Italiane - U.P.I. - Piazza Cardelli, 4 00186 - Roma

Al Sig. Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - A.N.C.I. - Via dei Prefetti, 46 00186 Roma

e, p.c.: Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede


 

A seguito dell'ingresso nell'Unione Europea di nuovi Paesi e, da ultimo, in data 1° gennaio 2007, di Bulgaria e Romania, è nata l'esigenza di tutelare i minori comunitari non accompagnati, atteso che la competenza in materia del Comitato per i Minori Stranieri, attivo presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, attiene ai minori provenienti da Paesi extracomunitari. Ravvisata l'esigenza di costituire un punto di coordinamento, a livello centrale, con funzioni di raccordo per tutti gli enti interessati alla gestione della presenza di minori comunitari non accompagnati sul territorio nazionale, in data 8 ottobre 2007, è stato, pertanto, istituito, con il coinvolgimento e il consenso di tutte le Amministrazioni interessate, l'Organismo centrale di raccordo (OCR) per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'Accordo bilaterale fra Romania e Italia sulla questione dei minori romeni non accompagnati.

L'organismo ha il compito di:

- garantire tutela dei minori comunitari non accompagnati presenti sul territorio nazionale;

- dare attuazione all'Accordo italo-romeno;

- valutare i progetti di assistenza e di rientro in patria dei minori.

Il 25 settembre 2008 il Capo del Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione ha decretato la composizione dell'Organismo centrale di raccordo.

Il 12 ottobre 2008 è entrato in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla cooperazione per la protezione dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana, la cui attuazione viene disciplinata dalla presente direttiva, allo scopo di assicurare tempestivamente una gestione efficiente e favorire il rapido rientro dei minori coinvolti nel loro paese d'origine.

L'OCR ha provveduto a definire il processo amministrativo per gestire il programma di identificazione e rientro dei minori non accompagnati e, nello stesso tempo, ha avviato lo sviluppo di un'applicazione informatica a supporto del processo allo scopo di:

- standardizzare le nuove procedure amministrative cui sono interessati diversi soggetti istituzionali

- semplificare la gestione del processo e rendere più efficiente l'operato di tutte le strutture coinvolte

- rispettare le tempistiche previste dagli accordi internazionali e favorire la rapida attuazione dei progetti socio-educativi concordati, anche attraverso una costante azione di monitoraggio successiva al rientro dei minori nel paese di origine.

Tutte le informazioni riguardanti ciascun minore non accompagnato o in difficoltà, raccolte e gestite durante il processo di identificazione e rientro devono essere registrate nella "Scheda informativa del minore" , allegata alla presente circolare.

La scheda costituirà lo strumento fondamentale di conoscenza e gestione del minore, dalle fasi iniziali di ritrovamento e identificazione fino al rimpatrio e al successivo monitoraggio del progetto socio-educativo.

La scheda informativa sarà disponibile in modalità web attraverso funzionalità dedicate ad ogni singolo soggetto interessato; in relazione alla situazione di ciascun soggetto saranno realizzati servizi di cooperazione applicativa o applicazioni web finalizzati all'aggiornamento della scheda.

Data la particolare natura delle tematiche trattate e, quindi, dei dati gestiti nel corso del processo, sarà indispensabile applicare tutte le misure di sicurezza per il trattamento dei dati sensibili, nel pieno rispetto dei soggetti coinvolti. A tale riguardo sono in corso di definizione disposizioni a tutela dei dati trattati in un "Regolamento di sicurezza" .

Le informazioni raccolte sui minori rumeni non accompagnati contribuiranno alla costituzione della Banca Dati, a supporto dell'intero processo operativo e di cooperazione con le Autorità rumene, e per l'elaborazione dei necessari elementi di sintesi atti a valutare e governare il fenomeno.

L'OCR ha fissato al 20 dicembre u.s. la data di decorrenza delle procedure operative individuate nel processo amministrativo, delle quali nel seguito viene fornita una dettagliata descrizione di ciascuna fase e per ciascun soggetto coinvolto. Tali procedure vengono avviate in modalità transitoria fino al definitivo rilascio dell'applicazione informatica di gestione, previsto ad aprile 2009.

Le procedure individuate sono finalizzate a valutare caso per caso e con particolare attenzione la situazione dei minori, per costruire - in collaborazione con le Autorità rumene - il singolo progetto di rientro a misura del minore coinvolto. Sarà cura dell'OCR attivare di conseguenza un monitoraggio, della durata di due anni, per valutare la corretta attuazione del programma di protezione concordato.

Si rappresenta, infine, che il contenuto della presente Circolare è stato concordato con il Ministero della Giustizia.

Ambito di applicazione dell'accordo tra Italia e Romania

L'accordo per la protezione dei minori rumeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica italiana, si applica (art. 1 - Ambito di applicazione) a:

- cittadini rumeni minori di età, cioè infradiciottenni, entrati nel territorio dello Stato italiano non accompagnati nè da uno dei genitori, nè dal tutore, nè da persona che risulti esserne il legittimo affidatario secondo la legge rumena

- minori rumeni che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato italiano

- minori rumeni che non ricevono più l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o dell'affidatario nominato, a causa di incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata tale dalla competente autorità italiana, a seguito della sussistenza di una situazione a rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita psico-fisico, morale e sociale.

Linee di azione per i soggetti istituzionali coinvolti

Il processo di gestione della presenza dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà viene suddiviso in cinque fasi fondamentali:

1. Ritrovamento e identificazione del minore

2. Segnalazione del minore

3. Affidamento del minore ad una struttura di accoglienza

4. Gestione del programma di rientro del minore

5. Monitoraggio post-rientro del minore nel paese di origine

In particolare, la prima fase avvia il processo in diverse circostanze:

- a fronte di un effettivo ritrovamento del minore sul territorio

- a seguito della segnalazione della presenza del minore proveniente da una struttura ospedaliera (soprattutto nel caso di minori appartenenti alla fascia d'età 0-6 anni)

- per una segnalazione pervenuta da parte delle Autorità rumene.

I soggetti istituzionali coinvolti sono, oltre al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno:

- le Autorità locali di Pubblica Sicurezza

- le Prefetture competenti per territorio

- gli Enti locali, sul cui territorio viene accertata la presenza dei minori

- le Strutture locali di accoglienza e le Associazioni di volontariato

- il Dipartimento Giustizia Minorile, Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, del Ministero della Giustizia

- le Procure, i Tribunali per i minorenni e i Giudici Tutelari, competenti per territorio, per i relativi provvedimenti di competenza

- le Autorità rumene, ovvero autorità diplomatiche - ambasciata e consolati - e Autorità Nazionale per la protezione dei diritti del fanciullo

- le Strutture e i Presidi sanitari.

Si ribadisce che per consentire una corretta ed efficiente gestione delle informazioni raccolte fin dal 20 dicembre, è stata individuata una procedura di gestione transitoria , che resterà attiva fino alla disponibilità definitiva dell'applicazione informatica a supporto, prevista a partire da aprile 2009.

Procedura di gestione transitoria

La procedura di gestione transitoria non differisce da quella a regime se non per la diversità degli strumenti informatici disponibili.

Nel caso della procedura transitoria, ciascuna Prefettura dovrà raccogliere utilizzando la Scheda informativa (riportata in allegato), i dati provenienti dai diversi soggetti coinvolti sul territorio (Autorità di Pubblica Sicurezza, Procure per i minorenni, Enti Locali, Strutture di accoglienza, Strutture e presidi sanitari), ciascuno dei quali avrà compilato le Sezioni di propria competenza. La Prefettura dovrà inviare tali dati tempestivamente, man mano che si rendono disponibili, alla casella di posta elettronica dell'OCR dlci.ocrminoricomunitari@interno.it.

Le attività che ciascun soggetto dovrà svolgere e i relativi flussi normativi, a fronte della notizia di ritrovamento di un minore, sono gli stessi della procedura a regime, descritti nel seguito.

Procedura a regime

La procedura si avvarrà dell'applicazione informatica che consentirà la registrazione dei dati via via raccolti nella Scheda informativa del minore, da parte di ogni singolo Ente/Amministrazione coinvolto.

L'OCR fornirà i necessari codici di accesso agli utenti, tenendo conto dei diversi profili e permessi di accesso alle informazioni. A tale riguardo, nell'imminenza della partenza del sistema, sarà cura dell'OCR inviare un'apposita circolare sulla procedura di invio delle password e, più in generale, sulle modalità di utilizzo delle procedure applicative.

Di seguito, per ciascun soggetto interessato al processo, vengono indicate e descritte le attività da svolgere durante le diverse fasi del coinvolgimento.

Viene separatamente trattato - nel paragrafo "Trattamento dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà sottoposti a procedimento penale" - il caso dei minori comunitari non accompagnati o in difficoltà sottoposti ad un procedimento penale.

Attività delle Autorità di Pubblica Sicurezza

Ritrovamento e identificazione del minore

L'autorità locale di Pubblica Sicurezza eventualmente coinvolta nel ritrovamento del minore rumeno deve:

I. effettuare immediatamente una prima attività di identificazione del minore stesso, accertandone ove possibile, con i mezzi in suo possesso:

- generalità

- nazionalità comunitaria ed in particolare rumena

- minore età

II. registrare i dati rilevati nella "Scheda informativa del minore" compilando la Sezione "Ritrovamento e Identificazione" e, in particolare le sottosezioni:

- "Dati anagrafici e notizie sul ritrovamento"

- "Minore identificato"

allegando copia dell'eventuale documento di identificazione.

Qualora il minore non fornisca informazioni congruenti e verosimili, l'identificazione deve aver luogo, secondo la normativa vigente, con l'ausilio di rilievi fotodattiloscopici. In questo caso dovranno essere compilate le sottosezioni:

- "Dati anagrafici e notizie sul ritrovamento"

- "Minore non identificato"

In quest'ultima dovrà essere riportato, in particolare, il Codice Unico di Identificazione (CUI) associato alle impronte digitali del minore e fornito dalla Polizia Scientifica, da utilizzare come codice di identificazione in tutte le fasi successive del processo e nel caso di un successivo rientro del minore nel rerritorio italiano.

I dati obbligatori da registrare sono quelli relativi a:

- sesso del minore

- data e località del ritrovamento

- espressione della volontà del minore di rientrare nel paese di origine.

In questa fase di identificazione, accedendo anche alle altre banche dati nazionali, l'Autorità di Pubblica Sicurezza coinvolta dovrà effettuare anche una prima attività di indagine sulla presenza in Italia di familiari del minore e sull'esistenza dei precedenti ritrovamenti e/o segnalazioni dello stesso. Qualora, attraverso tali indagini, vengano rilevate ulteriori informazioni generali sul minore, le stesse dovranno essere registrate nelle Sezioni:

- "Informazioni relative ai familiari"

- "Informazioni generali precedenti all'ingresso del minore nel territorio italiano"

- "Informazioni sanitarie" della "Scheda informativa del minore".

Segnalazione del minore

Appena completata la fase di identificazione, l'Autorità di Pubblica Sicurezza coinvolta deve immediatamente segnalare il minore:

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente sul territorio in cui è avvenuto il ritrovamento

- alla Prefettura competente, specificando le circostanze del suo ritrovamento, della segnalazione alla Procura minorile competente, degli elementi di identificazione riscontrati

- all'OCR.

Affidamento del minore ad una struttura di accoglienza

L'autorità di Pubblica Sicurezza coinvolta nel ritrovamento, su indicazione dell'Ente locale competente (di norma quello dove è avvenuto il ritrovamento), collabora all'accompagnamento dello stesso presso la Struttura di accoglienza indicata, ovvero, in assenza di indicazioni presso una struttura temporanea, ai sensi dell' art. 403 del Codice Civile  .

Attività dell'Organismo Centrale di Raccordo

Segnalazione del minore

L'OCR viene di norma a conoscenza del ritrovamento del minore non accompagatoo in difficoltà per iniziativa di diversi soggetti:

a) Autorità di Pubblica Sicurezza coinvolta nel ritrovamento

b) Prefettura, informata a sua volta dalla struttura nel territorio (ospedale o altra struttura, sanitaria e non) presso la quale il minore è stato ritrovato

c) Autorità rumene, attivate da una segnalazione loro pervenuta.

Solo nel caso c) l'OCR deve tempestivamente segnalare la notizia:

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente sul territorio in cui si trova il minore

- alla Prefettura competente, per le attività di loro competenza, specificando le informazioni di cui è venuto a conoscenza e gli elementi di identificazione, forniti dalle Autorità rumene.

Inoltre l'OCR deve:

I. inserire i dati identificativi disponibili del minore nelle Sezioni:

- "Dati anagrafici e notizie sul ritrovamento"

- "Minore identificato" o "Minore non identificato"

- "Informazioni relative ai familiari"

- "Informazioni generali precedenti all'ingresso del minore nel territorio italiano"

- "Informazioni sanitarie"

II. registrare la data della segnalazione alle Autorità rumene nella Sezione "Flussi informativi con le Autorità Rumene" sottosezione "Segnalazione alle Autorità Consolari Rumene".

Nel caso b) è compito della Prefettura informare la Procura minorile competente.

Nei casi a) e b) si possono determinare due distinte situazioni:

1. A seguito degli accertamenti effettuati il minore non risulta rumeno

Nel caso in cui, dalle indagini condotte dalle Autorità rumene risultasse evidente che il minore non accompagnato non è di nazionalità rumena, l'OCR ne dovrà dare comunicazione agli organismi coinvolti nel processo, aggiornare la Scheda informativa e chiudere il caso, quindi provvedere, nel caso di minore non comunitario ad inviare la segnalazione informativa al Comitato Minori Stranieri, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Al contrario, in caso di minore comunitario, la segnalazione dovrà essere effettuata presso le unità consolari di competenza.

2. E' stato accertato che si tratta di un minore rumeno

Se, dalle indagini condotte dalle Autorità rumene, il minore risulta effettivamente rumeno l'OCR informerà il Console rumeno che - in base al dettato dell'articolo 5 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari - "dovrà tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi del minore stesso".

In questo caso le informazioni raccolte a seguito delle indagini svolte in Romania dovranno essere inserite (eventualmente aggiornando quelle già presenti), a cura dell'OCR, nelle Sezioni:

- "Ritrovamento e Identificazione"

- "Informazioni relative ai familiari"

- "Informazioni generali precedenti all'ingresso del minore nel territorio italiano"

- "Informazioni sanitarie" della "Scheda informativa del minore".

In entrambi i casi l'OCR dovrà tempestivamente informare la Prefettura e la Procura Minorile circa l'esito delle indagini condotte in Romania.

In tutti i casi le informazioni provenienti dalle Autorità rumene dovranno essere opportunamente evidenziate barrando gli appositi riquadri della Scheda nelle diverse Sezioni. Le informazioni così caratterizzate saranno modificabili solo da parte dell'OCR.

Affidamento del minore ad una struttura di accoglienza

Nella fase successiva all'affidamento del minore ad una struttura di accoglienza l'OCR coordina l'elaborazione e l'attuazione del programma attraverso il quale facilitare il rientro del minore in Romania.

A questo scopo:

- consulta gli organismi interessati

- valuta i programmi, anche in funzione dei tempi di attuazione, previsti entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di segnalazione

- gestisce il colloquio con le Autorità rumene, sia per l'attuazione dei programmi sia per le richieste di rimpatrio dei minori al termine dei programmi o, comunque, alla scadenza dei termini prestabiliti.

L'OCR dovrà registrare tutte le informazioni e gli eventuali allegati che potranno pervenire durante del minore nella Struttura di accoglienza, in particolare il progetto socio-educativo per il minore, concordato tra OCR stesso, Ente locale (Struttura di accoglienza) e Autorità rumene.

Gestione del programma di rientro del minore

Nella fase di gestione del programma di rientro, durante il periodo di permanenza del minore nella Struttura di accoglienza, l'OCR dovrà:

- coordinare la definizione e l'attuazione di un programma con cui facilitare il rientro del minore in Romania

- concordare e definire con le Autorità rumene il Progetto socio-educativo, le modalità e la data di rimpatrio del minore stesso.

Monitoraggio post-rientro del minore nel paese di origine

L'OCR è responsabile dell'attività di monitoraggio successiva al rientro del minore in Romania ed ha il compito di:

- verificare, anche attraverso visite in loco con un team di esperti (assistenti sociali, psicologi), l'attuazione e l'esito del progetto socio-educativo concordato con le Autorità rumene.

- registrare le relative informazioni (responsabile del progetto socio-educativo in Romania, data di inizio e fine, esito, date e altre informazioni delle visite in loco) (sottosezione "Attività di monitotaggio" della Sezione "Flussi informativi con le Autorità rumene").

Attività della Prefettura

La Prefettura competente per il territorio in cui il minore è stato segnalato ed assistito svolge una duplice funzione del processo:

I. di coordinamento delle attività da svolgere nel territorio stesso; in particolare, immediatamente dopo la fase di segnalazione, deve:

- validare la segnalazione ricevuta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza che ha effettuato il ritrovamento o da un'altra struttura (ad es. una struttura sanitaria)

- incaricare un assistente sociale, in servizio presso la Prefettura, di definire e seguire - in collaborazione con le strutture di accoglienza e gli Enti locali - un programma di protezione del minore fino al rientro nel paese di origine

- inserire tali informazioni nella Scheda informativa del minore (nella Sezione "Prefettura")

II. di collegamento tra i soggetti istituzionali del territorio coinvolti e l'OCR, e di monitoraggio, nella fase successiva all'affidamento del minore ad una Struttura di assistenza.

In particolare, nel caso in cui la Prefettura riceva la notizia del ritrovamento da parte di una struttura nel territorio (ospedale, presidio sanitario o altro) dovrà tempestivamente informare:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente sul territorio in cui si trova il minore

- l'OCR

e inserire i dati di ritrovamento e identificazione nella Scheda informativa del minore.

Ciascuna Prefettura dovrà produrre annualmente una relazione sull'andamento e sulla gestione del fenomeno nell'area territoriale di propria competenza.

L'assistente sociale incaricato dal Prefetto, cui è affidato il minore rumeno, dovrà:

- seguire e verificare la corretta attuazione del programma di assistenza in Italia presso la struttura di accoglienza dove il minore è collocato

- collaborare alla definizione del programma di rientro e assistenza in Romania, coordinandosi con l'OCR e, tramite questo, con le Autorità rumene

- supportare l'azione di monitoraggio attivata dall'OCR successivamente alla fase di rientro.

Attività della Procura per i Minorenni

Affidamento del minore ad una Struttura di accoglienza

Il Procuratore per i minorenni territorialmente competente, ricevuta la notizia del ritrovamento del minore, deve richiedere al locale Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore.

Il Giudice minorile (o il Giudice Tutelare) dovrà disporre il collocamento del minore in luogo sicuro incaricando per l'esecuzione del provvedimento l'Ente locale competente (ovvero quello in cui è avvenuto il ritrovamento).

La Procura per i minorenni dovrà anche inserire - nella sezione "Segnalazione e collocamento" della Scheda - i dati relativi a questa fase di protezione del minore.

Parallelamente, nel caso di incertezze circa l'effettiva minore età, il Giudice competente dovrà disporre l'accertamento presso la Struttura o il Presidio sanitario competente sul territorio, abilitato ad effettuare tale verifica dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

L'esito dell'accertamento dovrà essere tempestivamente registrato nella sottosezione "Minore non identificato" nella Sezione "Ritrovamento e identificazione".

La Procura minorile potrà inoltre aggiornare i dati riportati nelle Sezioni:

- "Informazioni relative ai familiari"

- "Informazioni generali precedenti all'ingresso del minore nel territorio italiano"

- "Informazioni sanitarie" della "Scheda informativa del minore", nel caso in cui gli accertamenti effettuati o le notizie pervenute lo richiedano.

La Procura Minorile dovrà essere tempestivamente informata dall'OCR circa le notizie ed eventi relative al minore, in particolare sull'esito delle indagini condotte in Romania.

Ogni successivo sviluppo relativo alla situazione del minore che abbia determinato una decisione da parte dell'Autorità Giudiziaria dovrà essere tempestivamente comunicata alla Prefettura competente nel territorio.

Attività dell'Ente locale competente e della Struttura di accoglienza

Affidamento del minore ad una Struttura di accoglienza

L'Ente locale contattato dal Giudice minorile (o dal Giudice tutelare) per eseguire il collocamento del minore in luogo sicuro, dovrà:

I. coordinarsi con la Prefettura competente e, in particolare, con l'assistente sociale da questa incaricato a seguire il caso del minore

II. provvedere al trasferimento materiale e all'accompagnamento del minore tenuto conto dell'età e del suo grado di vulnerabilità, affidandolo ad una struttura di accoglienza presente sul territorio e avvalendosi dell'eventuale supporto operativo fornito dalle Autorità di Pubblica Sicurezza

III. curare tempestivamente l'aggiornamento della Scheda informativa del minore stesso, registrando i dati di propria competenza nella Sezione "Strutture di accoglienza" e allegando eventuali documenti utili a dettagliare i dati inseriti.

I dati obbligatori a registrare sono:

- i riferimenti della Struttura di accoglienza (nome e indirizzo completo, generalità del responsabile)

- le date di inizio e di fine del collocamento nella Struttura.

Nel caso in cui la Struttura di accoglienza, a seguito dei colloqui conoscitivi condotti, giunga alla conclusione che il soggetto non è minore o non è di nazionalità rumena segnalerà tempestivamente la questione all'OCR che provvederà:

- nel caso di minore non comunitario ad inviare la segnalazione informativa al Comitato Minori Stranieri, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- nel caso di minore comunitario di altra nazionalità ad inviare la segnalazione presso le unità consolari di competenza.

L'Ente locale potrà inoltre aggiornare i dati riportati nelle Sezioni:

- "Informazioni relative ai familiari"

- "Informazioni generali precedenti all'ingresso del minore nel territorio italiano"

- "Informazioni sanitarie" della "Scheda informativa del minore" nel caso in cui ulteriori accertamenti effettuati o le notizie pervenute lo richiedano.

In tutto il periodo di permanenza del minore presso la Struttura di accoglienza, le strutture sanitarie preposte forniranno l'assistenza e le cure necessarie.

La Struttura di accoglienza dovrà registrare le informazioni sul progetto socio-educativo, le modalità e le date di rimpatrio, compilando la Sezione "Flussi informativi con le Autorità Rumene" della Scheda (sottosezioni Rimpatrio e Progetto socio-educativo).

Attività della struttura (ospedale, presidio sanitario o altro) presso cui viene ritrovato il minore

Ritrovamento e identificazione del minore

Nel caso in cui il minore sia presente presso una struttura nel territorio (ospedale, presidio sanitario o altro), il Responsabile di tale struttura dovrà tempestivamente - per quanto già rilevato - raccogliere le informazioni sull'identità del minore stesso.

Segnalazione del minore

Successivamente, il Resposabile della struttura dovrà procedere alla segnalazione del caso e alla trasmissione dei dati di identificazione rilevati dalla Prefettura competente, che provvederà alla registrazione delle informazioni e informerà subito l'OCR.

Trattamento dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà sottoposti a procedimento penale

Nel caso in cui il minore sia sottoposto ad un procedimento penale il processo descritto si modifica con l'intervento di altri soggetti istituzionali:

- l'Autorità giudiziaria minorile, rappresentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente

- il Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile

L'Ente locale competente e la Struttura di accoglienza sono sostituiti dal Servizio minorile e dalla Struttura penale minorile quando il minore non accompagnato è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale presso un Centro di Prima Accoglienza, un Istituto Penale per i Minorenni, una Comunità. Il ruolo e le competenze degli altri soggetti (Autorità di Pubblica Sicurezza, OCR, Prefettura, Autorità rumene) non variano.

Attività dell'Autorità giudiziaria minorile

Assegnazione del minore al Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, ricevuta la segnalazione del ritrovamento del minore rumeno (non accompagnato o in difficoltà) che ha commesso un reato, procederà ad:

- avviare il procedimento penale

- assegnare il minore in carico al Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile

- avviare il procedimento a tutela del minore

Nel caso di incertezze circa l'effettiva minore età, il Giudice minorile dovrà disporre l'accertamento presso la Struttura o il Presidio sanitario competente sul territorio, abilitato ad effettuare tale verifica dal Ministero della Sanità.

Attività del Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile

Assegnazione del minore al Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile

Il Servizio minorile dovrà prendere in carico il minore.

Nel caso esistano dubbi circa l'identificazione o la minore età del soggetto preso in carico, il Servizio minorile dovrà provvedere su richiesta del Procuratore, a:

- attivare per quanto di specifica competenza, gli interventi necessari per l'identificazione e l'accertamento dell'età

- elaborare il processo di identificazione

In questa fase il Servizio minorile dovrà:

I. aggiornare la Scheda informativa del minore

II. inviare per conoscenza - entro 15 giorni dalla presa in carico del minore

- una copia della Scheda informativa aggiornata ai seguenti soggetti istituzionali:

a. Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la Giustizia minorile

b. Centro per la Giustizia Minorile di riferimento

c. Autorità Giudiziaria Minorile procedente

d. Organismo Centrale di Raccordo

e. Prefettura competente

Collocazione del minore presso una Struttura penale minorile

Per tutto il periodo in cui il minore si troverà all'interno della Struttura penale minorile il Direttore della Struttura penitenziaria o la persona da lui delegata dovrà:

- Prendere direttamente in carico il minore

- dare immediata comunicazione all'OCR nel caso in cui giunga alla conclusione che il soggetto non è minore o non è di nazionalità rumena.

Il servizio minorile dovrà inoltre:

- provvedere al sostentamento del minore

- collaborare con le Autorità rumene alla definizione di un progetto socio-educativo nell'ambito del programma di rientro e assistenza in Romania

- informare costantemente la Prefettura locale e l'OCR attraverso l'inserimento e l'aggiornamento del progetto socio-educativo nella Scheda informativa.

In tutto il periodo di permanenza dei minori presso le strutture penali minorili, le strutture sanitarie preposte dovranno fornire l'assistenza sanitaria necessaria.

Le Autorità rumene, coordinandosi con il Servizio minorile, proporranno ed attueranno i programmi di rientro dei minori. In particolare, alla data prefissata per la scarcerazione del minore, sarà cura delle Autorità rumene stesse di provvedere a tutti gli obblighi e agli adempimenti richiesti per l'immediato rientro del minore in Romania.

Il Servizio minorile dovrà provvedere all'aggiornamento della Scheda informativa del minore (Sezione "Strutture per minori sottoposti a procedimento penale").

Ciascuna Amministrazione coinvolta dovrà inoltre registrare, in ognuna delle fasi sopracitate e descritte, i costi sostenuti, articolati nelle singole voci di spesa.

Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate, oltre ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni impartite con la Direttiva in oggetto a volerne curare con particolare attenzione la capillare diffusione agli uffici competenti sul territorio garantendo la conoscenza sia attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione che con le modalità di comunicazione e di informazione che si riterranno più opportune.

Si confida nella consueta, massima collaborazione

 

Il Presidente dell'OCR - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Ciclosi



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -