Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 25 ottobre 2012, n. 400/A
  OGGETTO: Passaporto, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per apolide e titolo di viaggio per stranieri: obbligo del rilascio di un documento individuale per minori, a decorrere dal 26 giugno 2012.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-10-25;400-a

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

E, p. C. ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO - ROMA


 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'Unione Europea, a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere, tutti i minori devono essere muniti di un documento di viaggio individuale (1).

Nel richiamare, pertanto, le indicazioni rese da questa Direzione Centrale con l'unita circolare del 15 marzo 2012  , si ritiene di dover fornire le seguenti delucidazioni, per corrispondere agli specifici quesiti pervenuti.

In particolare, è stato chiesto al competente Ministero degli Affari Esteri di chiarire se la raccomandaziorre formulata dall'Unione Europea debba applicarsi anche ai documenti di viaggio per rifugiati, ai titoli di viaggio per apolide ed ai titoli di viaggio per stranieri.

In risposta, lo stesso Dicastero ha fatto rilevare che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009, n. 444 , "i passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (...) sono rilasciati come documenti individuali.

Per effetto di quanto stabilito da tale dispositivo comunitario, l' articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185  , è stato modificato dall'emendamento proposto all' articolo 20-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135  , in fase di conversione in legge 20 novembre 2009, n. 166  , recependo quindi, nella normativa nazionale (2), il principio una persona - un documento, sancito dal punto (6) delle premesse del citato Regolamento (CE) n. 444/2009 .

Ciò premesso, il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito che tutti i documenti validi per l'espatrio emessi dallo Stato italiano devono essere conformi alla predetta normativa.

Le suddette indicazioni risultano essere assolutamente in linea con la disciplina nazionale in materia di passaporti e documenti di viaggio di cui agli articoli 14 e 21 della novellata legge 21 novembre 1967, n. 1185  .

Si ritiene opportuno precisare, infine, che sia la validità del passaporto che quella dell'equipollente documento di viaggio, recanti ambedue l'iscrizione del minore, rimangono impregiudicate per il solo genitore che ne è titolare fino alla naturale scadenza.

Attesa la particolare valenza delle suddette indicazioni operative, si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL, anche al fine di poter garantire la necessaria ed ampia diffusione delle stesse.

A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di fironriera.

(1) Sia esso un passaporto. o un altro equipollente documento di viaggio oppure, e qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, una carta d'identità valida per Pespatrio concessa al solo cittadino italiano;

(2) la già citata legge 21 novembre 1967, n. 1185  , recante Norme suipassaporti;

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi