Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 2 aprile 2012, n. 2666
  Oggetto: Decreto 6 ottobre 2011  "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno". Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2012-04-02;2666

Ai Sigg. Questori - Loro Sedi

e, p.c. Alla Segreteria del Dipartimento - Roma

Ai Sigg. Prefetti

Al Sig. commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta


 

Facendo seguuito alla circolare prot. n. 400/Segr./5/2012  , di questa Direzione Centrale, concernente istruzioni di carattere operativo ed in riferimento ai quesiti pervenuti in merito, si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interessato al riguardo, a fornito chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo economico specificato in oggetto in relazione ai seguenti casi dubbi.

Per quanto attiene l' emissione del duplicato del permesso di soggiorno è stato fatto presente che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l'emissione di un permesso di soggiorno "duplicato". nel caso di specie, infatti, gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, come risulta dal numero identificativo diverso del titolo, essendo tale tipologia "a rigoroso rendiconto". Atteso quanto precede, secondo il suddetto Dicastero, gli stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta del "duplicato" del titolo di soggiorno. Tuttavia, essendo l'ammontare dell'importo, commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo di soggiorno, è stata riconosciuta la correttezza dell'orientamento emerso nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Direzione Centrale, secondo il quale lo straniero richiedente il "duplicato" è tenuto a corrispondere l'importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato.

Riguardo al permesso di soggiorno rilasciato ai familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria , il Ministero dell'economia e delle Finanze ha ritenuto che, nell'elencare all' art. 3  i casi di esenzione, la legge ha stabilito un'eccezione alla regola generale che impone agli stranieri richiedenti il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno il versamento del contributo, affermando che tali casi di esenzione assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni tipo estensivo. Di conseguenza il predetto Dicastero ritiene che agli stranieri familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria non si applica il beneficio del riconoscimento dell'esenzione, dovendosi accertare il versamento del contributo.

Passando alla possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prospettato analoghe considerazioni di segno negativo, facendo leva sul carattere di corrispettivo che esso assume in relazione ad un servizio reso dall'Amministrazione su richiesta del cittadino straniero. In proposito, è stato richiamato l' art. 5 comma 2-ter del D.Lgs. 286/1998  , secondo il quale il contributo è dovuto per la "richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno", ritenendo che lo stesso è dovuto anche nei casi di diniego del permesso di soggiorno in relazione in relazione all'attività istruttoria espletata.

Sulla scorta di quanto precede, pertanto allo straniero non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, che saranno incamerate dall'Amministrazione. Per contro è stato ribadito il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico, determinato in Euro 27,50, essendo quest'ultimo rapportato all'onere sostenuto dall'Amministrazione per la produzione del titolo. In questi ultimi casi si potrà procedere rimborso dietro apposita istanza dell'interessato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità attualmente in uso.

Per completezza si richiama l'attenzione sul principio ribadito nel parere reso dal Ministero dell'Economia e Finanze circa il carattere tassativo dei casi di esenzione dal versamento del contributo, che pertanto non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo.

Infine si rappresenta che la Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria, con nota del 27 marzo scorso, trasmessa in formato elettronico unita alla presente, ha fornito indicazioni agli uffici Amministrativo Contabili di codeste Questure circa l'acquisizione delle istanze di rimborso pervenute da parte degli interessati.

Attesa la delicatezza della tematica, si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi