Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 9 giugno 2009, n. 2823
  Oggetto: Linee attuative della Direttiva sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno+ministero.giustizia:circolare:2009-06-09;2823

Ai Presidenti delle sezioni minori delle Corti d'Appello - Loro Sedi

Ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni - Loro Sedi

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni - Loro Sedi

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - DGIEPM - Ufficio V - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 - Roma

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo, 8 - 00187 - Roma

Al Sig. Presidente della Conferenza Stato-Regioni - via della Stamperia, 8 - 00187 - Roma

Al Sig. Presidente dell'Unione Province Italiane - UPI - Piazza Cadelli, 4 - 00186 - Roma

Al Sig. Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI - via dei Prefetti, 46 - 00186 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno - Sede

Al Gabinetto del Sig. Ministro della Giustizia - Sede


 

Nella prima fase di applicazione dell'accordo intergovernativo tra Italia e Romania per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà rintracciati sul territorio italiano, che ad ogni buon conto si allega in copia e della direttiva n. 246 diramata il 20 gennaio 2009, si sono evidenziate discrasie che hanno rischiato di compromettere il rapporto di collaborazione fra gli Stati firmatari ed impedito di garantire un adeguato livello di protezione per i minori destinatari dell'Accordo stesso.

Al fine di assicurare un'efficace ed uniforme attuazione delle procedure inerenti l'accordo, anche in attuazione di quanto rappresentato dagli Uffici periferici di queste Amministrazioni e su conforme avviso degli Uffici di Gabinetto di questi dicasteri, si è ravvisata l'esigenza di attivare un raccordo specifico anche a livello locale, tra le Autorità Giudiziarie Minorili e le Prefetture, con il coinvolgimento, in ogni distretto di Corte d'Appello, di referenti della stessa magistratura minorile.

Allo scopo si è condiviso di individuare nei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni gli interlocutori naturali che, insieme ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni interessati, potranno costituire l'efficace rete d'intervento sul territorio.

Il raccordo, applicato su scala nazionale, garantirà allo Stato e la gestione coordinata ed omogenea delle procedure connesse all'intesa internazionale, e di valutare, nel rispetto del primario e superiore interesse dei minori per i quali è stato richiesto il rimpatrio, come sviluppato dalla vigente normativa, le posizioni individuali di ciascun minore nonchè di definire preventivamente le condizioni indispensabili per garantirne il reinserimento in patria.

Nel rimanere in attesa di conoscere i nominativi dei referenti, si ringrazia per la preziosa collaborazione.

 

Roma, 9 giugno 2009

Il Presidente dell'Organismo Mario Ciclosi - Il Capo Dipartimento Bruno Brattoli



ALLEGATI:  
- Allegato   -

Governo della Repubblica Italiana e della Romania  
ACCORDO 9 giugno 2008
  Cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana  

I Governi della Repubblica Italiana denominati in seguito "Parti",

mirando all'ulteriore sviluppodei rapporti bilaterali, nello spirito del Trattato di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991,

convinti della necessità di approfondire la cooperazione bilaterale nell'ambito della protezione dei minori, sia al fine della risoluzione della situazione dei minori romeni che si trovano sul territorio della Repubblica Italiana, sia per quanto riguarda la prevenzione di situazioni di rischio per i minori, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali, delle norme e dei principi del diritto internazionale e tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nonchè la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, hanno convenuto quanto segue:

   
  Articolo 1 

Ambito di applicazione

 
  1.  Ai sensi del presente Accordo ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, le Parti collaboreranno al fine di:
   a) migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati oppure in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica italiana e prevenire tali situazioni;
   b) ai sensi del presente Accordo, per minori non accompagnati si intende il cittadino romeno minore di età, cioè infradiciottenne, entrato nel territorio dello Stato italiano non accompagnato nè da uno dei genitori, nè dal tutore, nè da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena. I provvedimenti del presente Accordo riguardano anche i minori che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato Itliano, nonchè i minori romeni che, comunque, non ricevono più l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale;
   c) favorire lo scambio di dati e informazioni per conseguire soluzioni efficaci delle situazioni dei minori romeni non accompagnati, presenti sul territorio della Repubblica Italiana.
 
 
  Articolo 2 

Obiettivi della collaborazione

 
  1.  Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti convengono sui seguenti obiettivi:
   a) l'identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana;
   b) l'adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale;
   c) la facilitazione del rientro nel Paese d'origine dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana.
 
 
  Articolo 3 

Identificazione ed assistenza dei minori romeni non accompagnati

 
  1.  La Parte italiana informa le Autorità diplomatiche e consolari romene della presenza sul territorio della Repubblica Italiana di qualsiasi minore romeno non accompagnato al più presto dopo la sua registrazione da parte delle competenti autorità italiana.
 
  2.  La Parte romena assicura la piena collaborazione delle proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari per l'identificazioni dei minori in questione e svolge i necessari accertamenti per identificare e rintracciare la famiglia o un altro rappresentante legale del minore, nonchè per individuare i motivi e le modalità in cui il minore è stato separato dalla propria famiglia.
 
  3.  Non appena identificati i minori romeni non accompagnati presenti sul territorio italiano, l'Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati, di cui al successivo art. 5, fornirà alla Parte romena i dati in suo possesso riguardanti i minori in questione, nonchè ogni altra informazione utile per il loro rimpatrio.
 
  4.  La Parte romena porta a conoscenza della Parte italiana i risultati degli accertamenti svolti e trasmette alle competenti autorità italiane i dati di identificazione dei minori stessi ed ogni altra informazione utile in vista del loro rientro nel paese d'origine o nella propria famiglia, ove possibile.
 
  5.  La Parte italiana, informandone la Parte romena, assicura, per il tramite delle proprie autorità locali, le adeguate misure di assistenza e di protezione dei minori non accompagnati nell'attesa che vengano espletate le procedure sopra menzionate di identificazione e rientro nel Paese d'origine.
 
  6.  La Parte italiana, per il tramite dell'Organismo Centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati, di cui al successivo art. 5, in cui sono rappresentati anche gli Enti locali territoriali e le associazioni di volontariato, coordina le procedure di assistenza dei minori romeni non accompagnati e vigila sulle condizioni del loro soggiorno.
 
  7.  Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico.
 
 
  Articolo 4 

Conclusione di intese tecnico-operative

 
  1.  Le Parti concordano che i Ministeri, gli Enti pubblici territoriali, gli Organismi pubblici e privati, anche appartenenti al mondo accademico e dell'imprenditoria, attivi nei due Paesi, possono sottoscrivere intese tecnico operative al fine di promuovere la cooperazione e la sinergia istituzionale pertinenti al loro settore di competenza, nello spirito delle finalita del presente Accordo, previo consenso delle rispettive autorità competenti per l'attuazione dei provvedimenti dello stesso.
 
 
  Articolo 5 

Attuazione dell'Accordo

 
  1.  Le responsabilità dell'applicazione del presente Accordo è affidata ai seguenti organi competenti:
   a) Per la Parte italiana all'Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati, istituito presso il Ministero dell'Interno, che esercita le funzioni previste dal presente Accordo.
   b) Per la Parte romena è designata l'Autorità Nazionale per la Protezione dei Diritti del Fanciullo del Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità.
   c) Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano le modalità operative e i tempi necessari per la sua attuazione.
 
 
  Articolo 6 

Protezione dei dati a carattere personale

 
  1.  I dati personali, necessari per l'applicazione del presente Accordo, scambiati tra le Parti, saranno processati e protetti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
 
 
  Articolo 7 

Costituzione della Commissione di Esperti

 
  1.  Le Parti procederanno alla costituzione di una Commissione mista di esperti, designati da entrambe le Parti, incaricata di seguire sul piano operativo l'applicazione del presente Accordo.
 
  2.  La Commissione Mista sarà costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
 
  3.  La composizione, il numero dei membri e le modalità di funzionamento della Commissione saranno concordate tra le Parti per via diplomatica.
 
 
  Articolo 8 

Soluzione delle controversie

 
  1.  Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti stesse per via diplomatica.
 
 
  Articolo 9 

Rapporto con altri accordi internazionali

 
  1.  Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti alle Parti dalla sottoscrizione di altri accordi internazionali.
 
 
  Articolo 10 

Disposizioni finali

 
  1.  Il presente Accordo entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore.
 
  2.  Il presente Accordo ha una durata di tre anni, salvo denuncia notificata per iscritto. L'Accordo viene rinnovato per periodi di un anno qualora, nel termine di tre mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo di validità, nessuna delle Parti contraenti notifichi per iscritto all'altra Parte la volontà di far cessare la sua validità.
 
  3.  L'eventuale denuncia entrerà in vigore trascorsi tre mesi dalla data di ricevimento di una notifica in tal senso dall'altra Parte, senza arrecare nessun pregiudizio alle attività in corso.
 
  4.  Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore in seguito all'adempimento delle procedure previste al primo comma del presente articolo.
 
  5.  Ogni proposta di modifica sarà formulata per le vie diplomatiche .
 

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

 

Roma, 9 giugno 2008

Per il Governo della Repubblica Italiana il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini

Per il Governo della Romania Il Ministro degli Affari Esteri Lazar Comanescu