Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 14 luglio 2006, n. 2837
  Oggetto: Rilascio nulla osta al lavoro nei casi previsiti dall' art. 27, comma 1, lett. l  , m  , n  , o  e p  del T.U. sull'Immigrazione . Procedure informatiche .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2006-07-14;2837

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

AI Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

AI Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta AOSTA

e, p.c, Al Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE

Al Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. Ufficio V - Centro Visti - ROMA

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Divisione II - Ufficio per il Collocamento Nazionale dei lavoratori dello spettacolo - ROMA

Al Ministero della Solidarietà Sociale Direzione Generale dell'Immigrazione - ROMA

Al C.O.N.l. Ufficio Preparazione Olimpica - ROMA


 

Di seguito alla circolare n. 3 del 30 maggio 2005 si comunica che sono state definite con l'Ufficio per il Collocamento Nazionale dei lavoratori dello spettacolo e con il Coni le procedure riguardanti il rilascio dei nulla osta al lavoro in oggetto con l'utilizzazione del sistema informatico che vedono coinvolti gli Sportelli Unici per l'immiarazione.

Com'è noto, in base alla normativa in vigore ( art. 40 del D.P.R. 334 del 18.10.2004  ) il predetto Ufficio del collocamento dello Spettacolo ed il CONI inviano allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente il nulla osta e ia dichiarazione nominativa di assenso ai fini della predisposizione da parte di quest'ultimo del contratto di soggiorno che viene stipulato presso lo Sportello Unico.

L'informatizzazione delle procedure - che sarà prossimamente attuata - comprterà la trasmissione in via telematica, da parte degli Sportelli Unici, dei nulla osta e delle dichiarazioni nominative di assenso alle Rappresentanze diplomatiche competenti, nonché la richiesta di attribuzione del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate per quanto concerne gli sportivi stranieri.

Di seguito si delineano le nuove procedure informatiche e le procedure che devono essere adottate temporaneamente (in corsivo tra parentesi) in attesa dell'operatività di quelle informatiche.

Lavoratori dello spettacolo extracomunitari

1) Il datore di lavoro presenta domanda di richiesta di nulla osta in bollo, utilizzando l'apposita modulistica, scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale www.welfare.gov.it , predisposta dall'Ufficio per il Collocamento Nazionale dei lavoratori dello Spettacolo - Divisione Il - Direzione Generale del Mercato del Lavoro, allegando la documentazione elencata nella modulistica stessa.

2) Il predetto Ufficio richiede alla Questura competente, in via telematica il nulla osta provvisorio (nella fase attuale, provvisoriamente, in attesa dell'attivazione della procedura telematica, l'ufficio richiede via fax alla Questura il relattvo nulla osta provvisorio).

3) L'Ufficio, acquisito il nulla asta provvisorio della Questura competente (attualmente via fax) e verificata la completezza della pratica, rilascia al datore di lavoro il nulla asta al lavoro completo di codice fiscale richiesto per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale nulla osta, unitamente alla proposta di contratto) viene inoltrato in via informatica allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove ha sede legale l'impresa (provvisoriamente l'invio del nulla osta viene effettuato dall'Ufficio di collocamento dello Spettacolo via fax o via e-mail ed il codice fiscale viene richiesto con le modalità in atto.

4) Lo Sportello Unico trasmette in via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza Diplomatica Italiana all'estero (nella fase attuale il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero il quale lo presenta alla Rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese).

5) Lo straniero si reca presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese, per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia per lavoro nel settore dello spettacolo.

6) Previo appuntamento lo straniero, munito del visto di ingresso e il datore di lavoro sottoscrivono, presso lo Sportello Unico, il contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiomo che lo Sportello stesso avrà nel frattempo preparato scaricandoli dal sistema (in attesa dell'attivazione dei collegamenti telematici gli Sportelli unici provvedono a predisporre il contratto di soggiorno sulla base dei dati pervenuti dall'Ufficio collocamento dello Spettacolo}.

7) Lo Sportello Unico invia telematicamente all'Ufficio per il Collocamento Nazionale dei lavoratori dello Spettacolo la comunicazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e la data di ingresso in Italia dello straniero.

Sportivi extracomunitari

I) La società sportiva che intenda avvalersi dell'opera di uno sportivo straniero deve formulare, compilando l'apposito modello SP, scaricabile dal sito del CONI la proposta di contratto di soggiomo e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata dandone comunicazione anche alla Questura competente che dovrà rilasciare il relativo nulla osta:

2) La Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della società necessari per l'autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvede a trasmettere, per via telematica utilizzando l'apposita "maschera" informatica sul sito C.O.N.I., la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso al C.O.N.I. - Direzione Sport e Preparazione Olimpica;

3) Il C.O.N.I., effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote di ingresso riservate a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e acquisito il Nulla Osta della Questura competente, emette la dichiarazione nominativa di assenso. Tale dichiarazione, unitamente alla proposta di contratto di soggiorno, viene inoltrata per via telematica, utilizzando l'apposita "maschera" sul sito C.O.N.I., allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società richiedente le prestazioni sportive (fino all'attivazione degli appositi colIegamenti informatici l'invio della dichiarazione nominativa di assenso viene effettuata dal CONI agli Sportelli Unici competenti tramite e-mail o tramite fax). Il C.O.N.I. informa, quindi, la Federazione Sportiva Nazionale dell'avvenuto rilascio della dlchiarazione nominativa d'assenso. La Federazione provvede a sua volta ad informare la società sportiva che dovrà fissare telefonicamente l'appuntamento con lo Sportello Unico (vedi elenco nel sito del CONI) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

4) Lo Sportello Unico provvede alla richiesta del codice fiscale e alla trasmissione della dichiarazione nominativa di assenso alla Rappresentanza Diplomatica competente (in attesa dell'attivazione dei collegamenti telematici il rilascio del codice fiscale avviene con Il modalità in atto e la dichiarazione nominativa di assenso viene inviata via fax dal CONI alle Rappresentanze Dlplomatiche competenti).

5) Lo sportivo straniero, una volta entrato in Italia, deve presentarsi il giorno sabilito presso lo Sportello Unico insieme ad un legale rappresentante della Società sportiva - autorizzato a firmare per conto della stessa - per la firma del contratto di soggiorno. Presso lo Sportello Unico lo sportivo straniero sottoscrive il contratto e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno che lo Sportello avrà nel frattempo preparato scaricandola dal sistema (in attesa dell'attivazione dei collegamenti telematici gli Sportelli Unici provvedono a predisporre il contratto di soggiorno sulla base dei dati pervenuti dal CONI).

6) La società sportiva che intende rinnovare il permesso di soggiorno relativo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia deve farne richiesta alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata secondo le usuali procedure. Il contratto di soggiorno relativo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, redatto su apposito modello (mod. Q in caso di rinnovo con una nuova società sportiva - mod. R in caso di rinnovo con la stessa società), deve essere stipulato e sottoscritto autonomamente tra le parti ed inviato, a mezzo raccomandata postale ar., allo sportello Unico, il quale provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dello Sportello Unico, il quale potrà effettuare gli accertamenti, a campione, come stabilito dalla Legge.

All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, lo sportivo straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata debitamente timbrata dallo Sportello. Il rinnovo dei permessi di soggiorno può essere richiesto per periodi che non superino complessivamente 4 anni.

7) La società sportiva che intenda avvalersi di sportivi neocomunitari - provenienti dalla Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica Slovenìa e Repubblica di Ungheria - deve richiedere la carta di soggiorno alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata la quale, accertata l'idoneità al tesseramento dello sportivo straniero, provvede a fare richiesta al C.O.N.I. del nulla osta al rilascio della carta di soggiorno. Il C.O.N.I., effettuati i controlli di rito ed accertata la disponibilità delle quote di ingresso, inoltra il nulla osta al rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente.

8) Per lo sportivo extracomunitario minore (15 -18 anni) la richiesta della società sportiva deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente. Tale autorizzazione sarà presentata allo Sportello Unico al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

 

Il Direttore Centrale: Marchione