Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
CIRCOLARE 15 dicembre 2009, n. 29
  Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.  
 


 
  urn:nir:ministero.ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2009-12-15;29

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III - Roma

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma

Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede

All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede

Alla Direzione Centrale per la Documentazione e Statistica - Sede

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento I - Sede

All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma

All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

Com'è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69  è stato disposto, nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, che: "A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

In tale iniziativa rientrano:

a) l'atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall'autorità comunale, atto che deve restare affisso, ai sensi dell' art. 55 del D.P.R. 396/2000  , presso la porta della casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni.

b) l'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza dell'avviso contenente il sunto della domanda presentata dall'istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86   e 90  del D.P.R. n. 396/2000 . In questo caso resta ovviamente fermo l'obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti l'avvenuta affissione.

A far tempo dal 1° gennaio 2010 i Comuni dovranno pertanto avvalersi di tale procedura con riguardo sia alle pubblicazioni di matrimonio sia alle domande di modifica del nome o del cognome, nei termini disposti dall'ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico. Parimenti nell'atto così pubblicato dovrà essere indicato l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla legge.

Sarà altresì cura dei Comuni di informare gli interessati in forma adeguata in merito alle predette innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi.

Si pregano pertanto le SS.LL. di vigilare con attenzione sull'esecuzione della presente circolare, coadiuvando i Comuni interessati che incontrino difficoltà nell'attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti, anche concedendo eventualmente un breve periodo di transizione, qualora necessario, anche per consentire alle amministrazioni locali di reperire fondi e strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti.

 

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio