Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE SERVIZIO IMMIGRAZIONE E POLIZIA DI FRONTIERA  
CIRCOLARE 26 febbraio 2001, n. 300/C/2001/256/P/21.114.l/1^DIV
  Oggetto: Accordo tra la Repubblica italiana e la Nuova Zelanda in materia di vacanze lavoro.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.polizia.stradale.ferroviaria.frontiera.postale;servizio.immigrazione.polizia.frontiera:circolare:2001-02-26;300-c-2001


 

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E.p.c. AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

Lo scorso 7 febbraio è entrato in vigore l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Nuova Zelanda in materia di vacanze lavoro.

L'Accordo, che si unisce in copia, prevede, per quanto riguarda la parte italiana, il rilascio di un visto d'ingresso multiplo della durata di 12 mesi, da utilizzare, per il primo ingresso, entro 3 mesi, in favore dei cittadini neozelandesi in possesso dei requisiti indicati al punto 5 del medesimo Accordo.

Dopo il loro ingresso nel nostro Paese, i cittadini neozelandesi, cosi come contemplato per ogni altro straniero, dovranno richiedere, entro otto giorni lavorativi, il permesso di soggiorno per vacanze lavoro.

Tale permesso di soggiorno, che, fatte salve le consuete verifiche, dovrà  essere sollecitamente rilasciato ai sensi del punto 8 dell'Accordo, avrà  la medesima durata (12 mesi) del visto ottenuto e consentirà  al cittadino neozelandese beneficiario di svolgere attività  lavorativa subordinata, previo ottenimento dell'autorizzazione al lavoro, per un 2 periodo complessivo non superiore ai 6 mesi e per non più di 3 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Si rammenta che, trattandosi di casi particolari di ingresso per lavoro, al di fuori delle quote stabilite nell'annuale decreto sui flussi d'ingresso, secondo quanto previsto dall' art.27, comma 1 lettera r) del D.L.vo 286/98  , detto permesso di soggiorno per vacanze lavoro, ai sensi dell' art.40, comma 18, del D.P.R.394/99  , non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, fatte salve le espresse disposizioni normative.

Alla scadenza, pertanto, del citato permesso di soggiorno gli stranieri interessati dovranno lasciare il territorio nazionale.

Con apposito messaggio di servizio, il C.E.D. comunicherà  la parola chiave per l'inserimento nella Banca dati interforze dei permessi di soggiorno per vacanze lavoro rilasciati in base a detto Accordo.

Tanto premesso, si richiama la puntuale osservanza delle disposizioni in argomento, con preghiera di agevolare gli adempimenti dei cittadini neozelandesi muniti del visto d'ingresso citato, rilasciando nel più breve tempo possibile il relativo permesso di soggiorno.

I Sigg. Dirigenti te Zone di Polizia di frontiera sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i dipendenti Uffici interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa


 


ALLEGATI:  
- Allegato   - Accordo in materia di Vacanze lavoro tra il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo della Nuova Zelanda

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed Governo della Nuova Zelanda ("le Parti") sono addivenuti al seguente Accordo in materia di Vacanze Lavoro.

Per il Governo della Nuova Zelanda

1. Il Governo dalla Nuova Zelanda, attraverso il proprio ufficio competente al rilascio dei visti di Roma, e nei limiti di quanto previsto dall'art.2, rilascerà, a richiesta di cittadini della repubblica Italiana visti per vacanze lavoro validi per dodici (12) e da essere utilizzati entro dodici (12) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano cittadini della repubblica italiana residenti in Italia;

b) diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere corno obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Nuova Zelanda e che in tal periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto margina1e e non la ragione principale del soggiorno;

c) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni, entrambi inclusi;

d) non abbiano figli minori al seguito;

e) siano in possesso di un passaporto italiano in corso di validità;

f) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;

g) siano in possessori fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Nuova Zelanda, secondo un ammontare determinato dalle autorità compiacenti;

h) paghino l'importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;

i) accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Nuova Zelanda.

2. Il Governo della Nuova Zelanda potrà rilasciare ai cittadini italiani ogni anno, fino ad un ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti, dei tipo "visti per vacanze lavoro" di cui all'art. l .

3. Nei limiti di quanto previsto dall'art.2, il Governo della Nuova Zelanda rilascerà un permesso di lavoro ai cittadini detta Repubblica Italiana che siano in possesso di un visto per vacanze di lavoro rilasciato ai sensi dell'art. 1 e che soddisfino tutti i requisiti di cui allo stesso art. l. il permesso di lavoro sarà concesso al momento dell'arrivo in Nuova Zelanda e sarà valido per un periodo massimo di dodici (12) mesi a partire dalla data di ingresso in Nuova Zelanda.

4. Il Governo della Nuova Zelanda richiederà ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Nuova Zelanda nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei leggi e dei regolamenti e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle "vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro soggiorno di assumere lavori a tempo indeterminato ed essi non dovrebbero durante la loro permanenza, lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore ai tre mesi. Nel corso della loro permanenza in Nuova Zelanda, potranno iscriversi ad un corso di formazione o di studio di durata non superiore ai tre mesi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

5. Il Governo della Repubblica Italiana attraverso l'Ambasciata d'Italia a Wellington, o, se del caso, attraverso altri Uffici diplomatici e consolari italiani rilascerà, nei limiti di quanto previsto dall'art.6, a richiesta di cittadini detta Nuova Zelanda, visti multipli per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati - per il primo ingresso in Italia - entro tre (3) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) siano cittadini della Nuova Zelanda residenti in Nuova Zelanda;

b) diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere corno obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Nuova Zelanda e che in tal periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto margina1e e non la ragione principale del soggiorno;

c) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni, entrambi inclusi;

d) non abbiano figli minori al seguito;

e) siano in possesso di un passaporto neozelandese in corso di validità;

f) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;

g) siano in possessori fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica italiana, secondo un ammontare determinato dalle autorità compiacenti;

h) paghino l'importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;

i) accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana.

6. Governo della Repubblica Italiana potrà rilasciare ai cittadini italiani ogni anno, fino ad un ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti, dei tipo "visti per vacanze lavoro" di cui all'art. 5.

7. Nei limiti di quanto previsto dall'art.6, il Governo della Repubblica Italiana attraverso le Autorità competenti rilascerà le autorizzazioni al lavoro per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi e per non più di tre con lo stesso datore di lavoro

8. Le competenti Autorità della Repubblica italiana si adopereranno affinché i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia.

9. Il Governo della Repubblica italiana richiederà ai cittadini della Nuova Zelanda che siano entrati nella Repubblica italiana nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere. impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro.

Disposizioni Generali

10. Entrambe le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo.

11. Entrambe le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale relative all'attuazione del presente accordo.

12. Entrambe le Parti potranno rigettare singole richieste di visto.

13. Entrambe le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le nome del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.

14. Entrambe le Parti potranno, in qualunque momento ed attraverso i canali diplomatici richiedere consultazione sui termini dell'Accordo. La controparte risponderà nel termini. di sessanta (60) giorni. L'Accordo sarà oggetto a revisione dopo due (2) anni dall'entrata in vigore e lo potrà essere successivamente su richiesta di ciascuna delle Parti.

Sospensione dell'Accordo

15. Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente in tutto o in parte la validità dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa opererà sarà notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

Rescissione

16. Il presente Accordo può essere rescisso da ciascuna della Pani previa notifica scritta alla controparte con tre (3) mesi di anticipo.

Entrata in vigore

17. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.

18. Fatto a Wellington il 7 febbraio 2001 in due originali ciascuno in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.