Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
CIRCOLARE 11 luglio 2005, n. 33
  OGGETTO: Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimonio cittadini polacchi.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2005-07-11;33

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d' Aosta - Aosta

e, p. c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dip. per gli Affari Interni e Territoriali - uff. Coordinamento e Affari Generali - Sede

Alla Direzione Centrale per la documentazione e la statistica - Sede

Al Servizio Documentazione Sede

Al Min. degli Aff. Esteri - Dir. Gen. italiani all'Estero e Pol. migratorie - uff.V° - Roma

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma

All'ANCI - Roma

All'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e di anagrafe Castel S. Pietro Terme (BO)

Alla De.A. - Demografici associati - c/o Amministrazione Comunale - Cascina (PI)


 

Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell' art. 116 c.c.  , o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno aderito alla Convenzione. Tale documentazione è assolutamente indispensabile e può essere derogata solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come per esempio, per gli Stati Uniti d'America, con la legge n. 1195 del 13/10/1965  - e per l'Australia, con la legge n. 233 del 27/9/2002  ).

Al riguardo è stato segnalato a questo Ufficio il caso di cittadini polacchi, ai quali è stato richiesto di presentare nulla osta rilasciati dalle Autorità consolari polacche in Italia, quali Autorità competenti.

E' stato fatto presente che in Polonia la legge del 29 settembre 1986  relativa agli atti di stato civile statuisce all' art. 71  , di cui si allega copia, che è il capo dell'ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del nulla osta.

Solo nel caso che il cittadino polacco residente all'estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console.

Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci.


 

Il Direttore Centrale Ciclosi