Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 22 febbraio 2012, n. 366
  Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2011/2012.  
 


 
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Ai Rettori delle Università - Loro Sede

e, p.c.: Al Ministero degli Affari Esteri

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Al ministero della Salute - Loro Sede


 

Alla luce delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286  , dalla Legge 14/01/99 n. 4  , dal D.P.R. 31/08/1999 n. 394  e dalla direttiva del Ministero della Salute del 18.04.2000, n. 1259, si ritiene opportuno fornire indicazioni per l'ammissione di medici stranieri alle scuole di specializzazione mediche dell'anno accademico 2011/2012.

A - Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta al Ministero della Salute).

La domanda è presentata direttamente all'università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani del bando di concorso.

B - Rifugiati politici

I medici rifugiati politici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute).

La domanda è presentata direttamente all'università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall'art. 35, ultimo comma del D.Lgs. n. 368/1999  , previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

In base al finanziamento, ai sensi della L. n. 49/1987  , finalizzato alla formazione di specialisti per i paesi in via di sviluppo, effettuato dal Ministero degli Affari Esteri - Dir. gen. Cooperazione allo Sviluppo - per il tramite delle ambasciate italiane, i cittadini residenti all'estero o temporaneamente in Italia dovranno presentare la domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese d'origine entro il 10 marzo 2012 che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 31 marzo 2012, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. - D.G.C.S. - Uff. IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisitidi ammissione, cioè titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia.

Nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese d'origine, il cittadino extracomunitario che intenda iscriversi alla scuola di specializzazione dovrà presentare l'acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della Salute - D.G. Professioni Sanitarie, dell'abilitazione professionale conseguita nel paese d'origine.

A coloro che si iscrivono al primo anno del corso di specializzazione nell'a.a. 2011/2012, ai sensi del D.Lgs. 368/1999  e successive modificazioni, si applica il "contratto di formazione specialistica" dei medici.

Premesso quanto sopra, i finanziamenti, ai sensi della legge n. 49/1987  , per i medici dovranno formalizzarsi nel "contratto di formazione specialistica", previsto per i medici italiani, a cui andrà aggiunta la seguente postilla sottoscritta anche da un rappresentante del MAE a ciò delegato:

Il pagamento della retribuzione del presente contratto, stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del finanziamento della D.G. Cooperazione allo Sviluppo del M.A.E., ai sensi della legge 49/1987  , sarà effettuato direttamente allo specializzando del M.A.E., che provvederà anche al versamento dell'intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e Regione).

D - Cittadini extracomunitari

1) Ai sensi della legge 271/2004  sono ammessi al concorso a parita di condizioni con gli italiani i medici extracomunitari, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiomo per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiomanti in possesso di diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione.

2) I medici extracomunitari, che non rientrano Della fattispecie sub p. 1), possono partecipare ai sensi dell' art. 1, comma 7 della Legge 14.1.1999, n. 4  , al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capaci ricettive delle strutture universitarie.

Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi govemativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata entro il 10 marzo 2012 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 31 marzo 2012, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'ordinamento italiano, cio titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia.

Nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, il cittadino extracomunitario che intenda iscriversi alla scuola di specializzazione dovrà presentare l'acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della Salute - D.G - Professioni sanitarie, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine.

Dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contralto di formazione specialistica per l'intera durata del corso dal rispettivo Governo o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee rispettivamente da questo Ministero e dalla Rappresentanza Diplomatico - consolare italiana all'estero, competente per territorio, che presumibilmente è di Euro 25.000/26.000 annui.

Qualora la Rappresentanza diplomatica italiana non abbia, per valutati e riconosciuti motivi, la possibilita di produrre la documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data indicata, il termine di presentazione potra coincidere con la scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di concorso.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel Regolamento concemente le modalita per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui al provvedimento n. 172 del 6 marzo 2006 e successive modificazioni.

 

Il Direttore Generale: Daniele Livon