Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 12 marzo 2013, n. 400/C
  OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  recante norme sulle modalità di cessazione delle misure di protezione umanitaria a favore dei cittadini stranieri affluiti dal Nord Africa sul territorio nazionale dal 1° gennaio al 5 aprile 2011.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2013-03-12;400-c

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

e, p. c. ALLA SEGRETERIA DIPARTIMENTO - ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E DIMMIGRAZIONE ED ASILO - ROMA


 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60, del 12/3/2013, è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, con il quale viene disciplinata la cessazione delle misure di protezione temporanea concesse ai migranti provenienti dai paesi del Nord Africa, nel quadro dello stato di emergenza umanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011  .

In base al 1° comma, dell'art. 1 del citato provvedimento  , i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rilasciato ai sensi del DPCM 5 aprile 2011  , prorogati di validità con successivi DPCM, del 6 ottobre 2011  e 15 maggio 2012  , hanno la possibilità di produrre istanza di rimpatrio volontario e assistito nel Paese di origine o provenienza, ovvero di produrre un'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, famiglia, studio o formazione professionale, in presenza dei relativi presupposti stabilid dal Testo unico immigrazione, come peraltro ha già provveduto a richiedere una gran parte degli stranieri in parola. Per l'esercizio di tali facoltà è previsto un termine, che scade il 31 marzo 2013.

Il comma 5  , stabilisce che, sino alla data di definizione delle procedure di rimpatrio volontario e assistito o di conversione dei permessi di soggiorno, è automaticamente prorogata la validità dei titoli in possesso degli stranieri in questione.

Con la disposizione di cui al comma 6  si prevede che nei confronti di coloro che non aderiscano al programma di rimpatrio o non presentino domanda di conversione, di cui al comma 3   , siano adottati caso per caso i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, previsti della normativa vigente.

Tuttavia, nel successivo art. 2  sono espressamente elencate alcune categorie di tali stranieri che, per la sussistenza di ragioni di carattere umanitario o di salute, e per tutto il tempo nel quale tali condizioni perdurano, sono esclusi dalle procedure di allontanamento dal territorio nazionale:

a) stranieri per i quali non è possibile ado-ttare un provvedimento di allontanamento ai sensi dell' art. 19, comma 2, Testo unico immigrazione  . Il rilascio del relativo permesso di soggiorno avverrà secondo le disposizioni del' art. 28 del DPR 394/99  e successive modifiche;

b) stranieri per i quali non è possibile il rientro nel Paese di origine a causa delle loro gravi condizioni di salute e fino al perdurare delle stesse. Tali condizioni dovranno essere documentate mediante certificazione proveniente da strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. In tali casi si procederà al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche;

c) stranieri che possono dimostrare la sussistenza di oggettive e gravi situazioni personali che non consentono il loro allontanamento dal territorio nazionale. Per tali stranieri si potrà procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' art. 11, comma 1, c-ter, del D.P.R. n. 394/99  e successive modifiche;

d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola, fino alla conclusione dell'anno scolastico. Anche in questo caso dovrà essere acquisita documentazione relativa all'iscrizione scolastica in uno degli istituti facenti parte del sistema di istruzione nazionale, delineato dalla legge n. 62/ 2000  , e il rilascio del permesso di soggiorno potrà avvenire ai sensi dell' art. 11, comma 1, c-ter, del D.P.R. n. 394/99  e successive modifiche.

L'art. 3 riporta le modalità di esecuzione delle procedure preordinate all'effettuazione del rimpatrio volontario e assistito. Gli stranieri in parola possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione ai Signori Prefetti con circolare Prot. 10784 del 19 dicembre scorso, con la quale sono stati forniti i riferimenti:

- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) Team Ritorni Volontari -Email: rvaemergenzanordafrica@iom.int - 06 44231428 -06 44186222-240; fax 06 4402533;

- Help Desk Ritorno, Numero nazionale unico per Pinformazione a migranti, operatori e cittadinanza sulla misura e re-indirizzo dell'utente ai Punti Informativi della rete del territorio di riferimento Email: info@reterirva.it - 049 2023830.

Ai sensi dell' art.1, comma 2  , le relative istanze dovranno essere prodotte entro il 31 marzo p.v.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi