Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
CIRCOLARE 29 gennaio 2008, n. 465
  OGGETTO: comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro D. Lgs. n. 181/2000  e D. M. 30 ottobre 2007  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione:circolare:2008-01-29;465

Ai Sigg. Prefetti - UTG - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento - Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano - Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regione della Valle d'Aosta - Aosta

e, p. c. Al Ministero degli Affari Esteri - DGPIEM - Ufficio V Centro Visti - Roma

Al Min. del Lavoro e della Previdenza Soc. - Dir. Gen. delle Risorse Umane e Affari Gen. - Roma

Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale Servizi ai contribuenti - Roma

e, p. c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede


 

Con la legge finanziaria dello scorso anno n. 296/2007  sono state introdotte modifiche al D. Lgs. n. 18/2000  ," Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro". Tale decreto stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della podestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure de collocamento in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorisce la valorizzazione degli strumenti de informatizzazione.

L' art. 4 bis  , in particolare, prevede gli obblighi a carico dei datori di lavoro circa le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi: il primo comma prevede che, in materia di assunzione, sono fatte salve le norme speciali di cui al testo unico per l'immigrazione ( D. Lgs. n. 286/98  ) per l'assunzione di persone aventi cittadinanza non comunitaria; il successivo comma 6  (anch'esso riformato dalla legge finanziaria 2006) prevede che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Di conseguenza, tale disposizione è direttamente applicabile anche alle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre è stato inoltre pubblicato il decreto interministeriale previsto dall'art. 5 comma 2 bis, adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con il Quale sono stati definiti la modulistica, le modalità di trasferimento dei dati, nonché i tempi di applicazione delle nuove disposizioni, entrato in vigore l'11 gennaio 2008.

Dunque, nel far presente che l'obbligo di effettuare le comunicazioni con le nuove modalità elettroniche avrà decorrenza dal 1° marzo 2008, si evidenzia che durante il regime transitorio sarà possibile soddisfare gli adempimenti o utilizzando le nuove procedure oppure continuando a seguire le procedure sino ad ora in vigore, invitando le comunicazioni necessarie a ciascun ente competente. Unica eccezione è prevista per i datori di lavoro domestici per i quali precisato (all'art. 4 comma 2 del decreto in attuazione) che, fin dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale, la trasmissione dei moduli al Centro per l'impiego può avvenire anche con modalità diverse.

Pertanto, l'obbligo previsto dall' art. 22 comma 7 del Testo Unico  concernete la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero è sicuramente assolto con l'invio del modello unico secondo le modalità stabilite dal decreto in esame.

Nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativi del lavoratore straniero e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

Ciò premesso, si rappresenta che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell'acquisizione della comunicazione in argomento un via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria.

Pertanto, nel far riserva di comunicare modalità di consultazione dei dati messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, si confida nell'attività di sensibilizzazione che le SS.LL. vorranno avviare a livello territoriale affinché le nuove modalità di comunicazione vengano quanto prima adottate dall'utenza interessata.

 

Il Direttore Centrale: Ciclosi