Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
CIRCOLARE 27 ottobre 2005, n. 48
  Oggetto: Certificato di divorzio australiano e riconoscimento ex art. 64 della L. n. 218/95  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2005-10-27;48

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta

Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.III - Roma

e, per conoscenza: Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ufficio Coordinamento e Affari Generali - Sede

Alla Direzione Centrale per la documentazione e la statistica - Sede

Al Ministero della Giustizia Ufficio legislativo - Roma

All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma

All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

Sono pervenuti allo scrivente Ministero richieste di chiarimenti da parte di Amministrazioni Comunali e Uffici Consolari in ordine alla validità del certificato di divorzio australiano ai fini del riconoscimento in Italia della sentenza straniera ai sensi dell' art. 64 della legge n. 218/95  .

In merito, a integrazione della Circolare n. 40 dell'11 ottobre 2004  , si precisa che il certificato di divorzio emesso dai Tribunali australiani comporta lo scioglimento del matrimonio, ma come tale non è sufficiente al riconoscimento in Italia del divorzio e alla conseguente trascrizione del medesimo nei registri dello stato civile.

E', infatti, necessario che l?istante proceda a presentare documentazione idonea dalla quale emerga il rispetto delle condizioni di cui all' art. 64 della Legge n. 218  , qualora non siano già comprovate "ictu oculi" dal testo del certificato di divorzio.

Si precisa, altresì, che tale documentazione aggiuntiva può consistere nella sentenza interlocutoria o in altra documentazione idonea rilasciata dalla autorità competente, (ad esempio: certificazione che l'atto introduttivo del giudizio è stato ritualmente notificato, v. art. 64 lett.b  .).

Si pregano, pertanto, i sigg.ri Prefetti e il Ministero degli Affari Esteri, di voler comunicare quanto sopra esposto, rispettivamente ai sigg.ri Sindaci ed alle Rappresentanze diplomatiche interessate.


 

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio