Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 7 novembre 2013, n. 5215
  Art. 13 della Legge n. 97/2013  . Estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune ( art. 65 legge n. 448/98  ) ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2013-11-07;5215


 

Con riferimento alla nota Prot. 0064, 11/10/2013.008282 di codesto Istituto, di pari oggetto, con allegata circolare esplicativa, si rappresenta quanto segue.

L' art. 13 della legge n. 97/2013  , novellando l' art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  - al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE  relativa allo status dei cittadini di Paesi Terzi - ha esteso l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori (già previsto per i cittadini e comunitari) ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Si pone, pertanto, il problema se detta norma, entrata in vigore il 4 settembre 2013, possa considerarsi norma interpretativa ad efficacia retroattiva nei confronti della nuova platea dei beneficiari, ed in tal caso, individuare il dies a quo della decorrenza retroattiva.

Quanto al primo punto, si ritiene di dover rispondere affermativamente, in quanto la novella legislativa non è costitutiva di un nuovo diritto, ma interviene sulla portata applicativa della disposizione precedente che tale diritto ha istituto ( art. 65 della legge n. 448/98  ) limitandosi ad estendere lo stesso a nuova categorie di beneficiari; inoltre, la stessa novella si è resa necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi Terzi, in relazione alla cui violazione era stata attivata la procedura d'infrazione n. 2013/4009 del 21 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Quanto al secondo punto, giova rammentare che l' art. 14 del DPCM n. 452/2000  dispone che il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dall'1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condozioni prescritte dall'art. 65 dalla legge 448/98  e che l'art. 16 del medesimo DPCM dispone che la domanda per il nucleo familiare può essere presentata, per ogni anno salare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

In coerenza con tale disciplina, la retroattività dell' art. 13 della legge n. 97/2013  dovrebbe decorrere a partire dal 1° gennaio 2013 e pertanto si dovrebbe riconoscere anche alla nuova categoria di beneficiari individuati dalla predetta norma la possibilità di presentare la domanda per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, a partire da tale data. Senonché il comma 2 del precitato art. 13 dispone una copertura finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, pertanto, nello stabilire la data di decorrenza della retroattività della norma può non si può non tener conto di tale profilo, il rispetto del quale imporrebbe di considerare ammissibili soltanto le domande di assegno presentate dai nuovi beneficiari previsti dall'art. 13, a partire dal 1° luglio 2013, il cui ammontare, quindi, sarebbe limitato al secondo semestre del 2013.

Questa interpretazione della norma senz'altro coerente con l' art. 81, comma 3 della Costituzione  , secondo cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, mentre la prima interpretazione presenta profili di incostituzionalità con riferimento, a tale parametro costituzionale, che risulterebbe violato in quanto, in relazione alle domande di assegno che venissero presentate dai nuovi beneficiari nel primo semestre 2013 mancherebbe la necessaria copertura finanziaria.

L'opzione per la decorrenza retroattiva della noma a partire dal 1 luglio e non dal 1° gennaio 2013, risulta poco coerente con la sopra menzionata disciplina di cui agli artt. 14 e 16 del DPCM n. 452/2000  , in quale tuttavia, riveste rango di normazione secondaria in relazione allo ius superveniens.

Pertanto, lo scrivente ufficio ritiene che la predetta opzione ermeneutica sia tale da conciliare il recepimento della Direttiva 2003/109/CE con l'obbligo costituzionale della copertura finanziaria e di conseguenza i comuni possano accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013, eventualmente annullando, in via di autotutela, i provvedimenti.di rigetto che siano già stati adottati in relazione alle stesse.