Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 26 gennaio 2011, n. 552
  OGGETTO: Reati relativi alla tutela del diritto d'autore ovvero in materia di contraffazione di marchi o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2011-01-26;552


 

Relativamente alla possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesta dal cittadino straniero condannato per reati relativi alla tutela del diritto d'autore ovvero in materia di contraffazione di marchi o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, regolarmente impegnato in un lavoro di tipo subordinato, si formulano le seguenti considerazioni.

Come noto, il comma 22 dell'articolo 1 della legge 94/2009  ha introdotto alcune modifiche all' articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 286/98  novellato, precisando che, tra le altre ipotesi, non è ammesso in Italia lo straniero che ha riportato la condanna, con sentenza irrevocabile, per un dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 663  , relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale  .

Ciò premesso, il Questore procederà al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 5  dello stesso decreto legislativo, applicato in combinato disposto con il richiamato articolo 4, comma 3  .

Si è dell'avviso, tuttavia che tale automatismo, in base ai principi di irretroattività e non ultrattività, non scatti nel caso di condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della legge 94/2009  ed incontri i limiti previsti nella seconda parte dello stesso comma 5, dell'articolo 5  per il cui superamento è necessaria la valutazione attenta di ogni singolo caso. Come noto, infatti, il legislatore ha previsto che "nell'adottare il provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell' articolo 29  , si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'assistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

La disciplina anzidetta non è applicabile agli stranieri già titolari del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in quanto per essi occorre far riferimento alla specifica previsione contenuta dall' articolo 26, comma 7 bis del citato decreto legislativo  , alla luce, tuttavia, di quanto stabilito nella seconda parte del comma 5, del citato articolo.

In conclusione, ferma restando l'esclusiva competenza del Questore nella valutazione dell'istanza, si ritiene che, per una accurata istruttoria e la definizione del procedimento amministrativo, potrebbe risultare d'interesse approfondire la situazione familiare e personale dello straniero così come previsto dal richiamato articolo 5, comma 5  , avendo cura di verificare la reale sussistenza del rapporto di lavoro ovvero se esso possa considerarsi strumentalmente finalizzato all'ottenimento di una autorizzazione al soggiorno.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Rodolfo Ronconi