Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 31 agosto 2010, n. 5782
  Oggetto: Reddito - Importo da rilevare sulla Certificazione Unica dei Redditi (CUD) sul Modello 730 e sul Modello UNICO. Parere espresso dall'Agenzia delle entrate.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2010-08-31;5782

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi

Ai Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Ai Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, via Fornovo, n. 8 - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, via del Giorgione, n. 159 - Roma

Al Gabinetto del Sig. ministro - Sede

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede


 

Per opportuna conoscenza ed i profili di competenza, si trasmette il parere pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in ordine agli importi da rilevare sulle dichiarazioni dei redditi ai fini della verifica reddituale nelle richieste di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Si richiama l'opportunità di applicare il concetto di reddito cui fare riferimento a tutti i provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

AGENZIA DELLE ENTRATE  
PARERE 19 luglio 2010
  Oggetto: Istanza del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286  , art. 9  .  
 

Al Ministero dell'Interno

Con istanza specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell' articolo 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286  , è stato esposto il seguente

QUESITO

L' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  consente il rilascio del permesso di soggiorno Ce per i soggiornanti di lungo periodo agli stranieri che dimostrino, tra l'altro, "la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell' articolo 29, comma 3 lett. b)  ", del medesimo decreto.

L'amministrazione istante chiede di conoscere quali importi debbano essere rilevati nei modelli CUD, 730 e Unico ai fini della verifica del requisito reddituale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa presente in via preliminare che la presente istanza ha ad oggetto la corretta interpretazione di una disposizione normativa di carattere non tributario in quanto si chiedono chiarimenti in ordine al concetto di reddito cui fare riferimento ai fini dell'applicazione dell' art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , concernente il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo.

La disposizione richiamata, in particolare, prevede il rilascio di tale documento in favore di stranieri che siano in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno valido e che dimostrino tral'altro, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell' articolo 29, comma 3, lettera b)  , del medesimo decreto.

La disposizione da ultimo richiamata stabilisce, inoltre, che ai fini del ricongiungimento familiare, il soggetto immigrato deve dimostrare tra l'altro la disponibilità di un reddito minimo annuo derivanti da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

In sostanza, la normativa sopracitata non individua in maniera definita le componenti reddituali da prendere in considerazione ai fini della verifica del requisito prescritto.

Prescindendo, quindi da qualsiasi valutazione in ordine all'interpretazione delle richiamate disposizioni che, come rilevato, non hanno natura tributaria, si forniscono indicazioni in ordine alla nozione di reddito presente nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR), approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  .

L'art. 8 del TUIR qualifica come reddito complessivo quello risultante dalla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente individuati per categorie reddituali e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna delle categorie, al netto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e di quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai fini della nozione di reddito complessivo non assumono rilevanza gli oneri deducibili e, pertanto, qualora si ritenesse di accedere a tale nozione di reddito, occorre fare riferimento al reddito prodotto dal contribuente al lordo di tali oneri.

Per i soggetti titolari di soli redditi di lavoro dipendente ed assimilato, il reddito complessivo risulta dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e 2 della parte B "dati fiscali" della Certificazione Unica dei Redditi (CUD).

Per i soggetti in possesso di ulteriori redditi in relazione ai quali risulta obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso il Modello 730 o il Modello UNICO, occorrerà fare riferimento al reddito complessivo indicato in tali modelli ed in particolare:

- al rigo 11 del Modello 730 - 3/2010 relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;

- al rigo 1 del Quadro RN del Modello UNICO 2010 persone fisiche.

Si segnala, inoltre, che non entrano a far parte del reddito complessivo, di cui all'art. 8 del TUIR, i redditi che sono esenti dall'IRPEF o che sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, ad imposta sostitutiva, nonchè ulteriori tipologie reddituali espressamente individuate nel comma 3 dell'art. 3 del TUIR.

Anche tali redditi, se pur non ricompresi nel computo della base imponibile del reddito complessivo da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRPEF costituiscono un indice di disponibilità reddituale in capo al percettore e, parrebbero, sulla base di valutazioni che attengono alla corretta applicazione delle norme che disciplinano l'immigrazione, assumere rilevanza in sede di applicazione dei richiamati articoli 9   e 29  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .