Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
CIRCOLARE 30 luglio 2012, n. 6470
  OGGETTO: RUSSIA. Protocollo  tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Federazione Russa, firmato il 25 maggio 2006 .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-07-30;6470

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI I SETTORI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO GLI SCALI MARITTIMI - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO GLI SCALI AEREI - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI - LORO SEDI

ALL'AMBASCIATA ITALIANA - MOSCA

e, per conoscenza: AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA - AOSTA


 

Il 3 dicembre 2010, a Sochi, il Governo della Repubblica Italiana e della Federazione russa, hanno sottoscritto il Protocollo di attuazione  (di seguito denominato Protocollo) dell'Accordo tra la Comunità europea e la Federazione Russa sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (di seguito denominato Accordo ), firmato il 25 maggio 2006.

La Commissione europea ha reso noto che, a seguito della notifica al Comitato Misto per la riammissione in conformità con l'articolo 20, paragrafo 2 dell' Accordo e con l'articolo 11, paragrafo 2 del Protocollo, quest'ultimo è entrato formalmente in vigore.

E' necessario, pertanto, fornire al riguardo brevi cenni illustrativi, con particolare riferimento agli aspetti direttamente legati all'applicazione dei suddetti testi convenzionali le cui disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall articolo 18 dello stesso Accordo di riammissione comunitario, devono ormai considerarsi prevalenti rispetto a quelle già concluse o che potrebbero essere concluse a norma dell'art. 20 dello stesso Accordo, "nella misura in cui le disposizioni di tali trattati o accordi riguardino questioni disciplinate dal presente accordo".

La presente circolare segue a quella del 12 febbraio 2008 n. 400/B/2008/P/21.260.13/1 DIV di questa Direzione Centrale, che già aveva fornito indicazioni sulle procedure operative da seguire per richiedere la riammissione di sedicenti cittadini russi e che si allega in copia. (1)

L'Accordo, composto dal preambolo e da 23 articoli suddivisi in 8 Sezioni prevede, oltre all'ipotesi tradizionale di riammissione relativa ai cittadini delle due Parti contraenti, ossia cittadini russi e cittadini di Stati membri UE, quella concernente la riammissione di cittadini di Paesi terzi e degli apolidi.

E' previsto, inoltre, il transito di cittadini di Paesi terzi espulsi verso il loro Paese di origine.

Dopo l'articolo 1, dedicato alle definizioni utilizzate nell'Accordo, le 8 Sezioni, che raggruppano gli ulteriori 22 articoli, riguardano rispettivamente:

Sezione I: Obblighi di riammissione della Federazione Russa;

Sezione II: Obblighi di riammissione della Comunità (ossia dei singoli Stati membri UE)

Sezione III: Procedura di riammissione

Sezione IV: Operazioni di transito

Sezione V: Costi

Sezione VI: Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Sezione VII: Attuazione e applicazione

Sezione VIII: Disposizioni finali

I seguenti 6 allegati costituiscono, inoltre, parte integrante dell Accordo:

Allegato 1: Modello di domanda di riammissione (ai sensi dell'art. 7 dell'accordo di Riammissione del 25 maggio 2006 tra la Comunità Europea e la Federazione Russa)

Allegato 2: Elenco dei documenti comprovanti la cittadinanza

Allegato 3: Elenco dei documenti comprovanti indirettamente la cittadinanza

Allegato 4: Elenco dei documenti comprovanti l'esistenza di motivi per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

Allegato 5: Elenco dei documenti comprovanti indirettamente l'esistenza delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

Allegato 6: Modulo di domanda di transito

Si attira l'attenzione all'ipotesi in cui sia necessario richiedere un documento di viaggio finalizzato alla riammissione di un sedicente cittadino russo irregolarmente presente sul Territorio nazionale.

La relativa domanda dovrà essere inoltrata all'Autorità Centrale della Federazione russa, competente alla valutazione delle richieste.

Per l'Italia, il Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale è stato individuato quale Autorità Centrale competente a inoltrare le richieste italiane all'omologo russo.

Pertanto, la domanda di riammissione, redatta conformemente all'art. 7 dell'Accordo e utilizzando il modulo conforme di cui all'Allegato 1 dell' Accordo stesso dovrà, dalla Questura competente, essere preparata e inoltrata a mezzo posta elettronica (unitamente a tutta la documentazione attestante la cittadinanza dello straniero), al Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale indicando, alla voce "DESTINATARIO" la seguente dicitura: "Federazione Russa - Servizio Federale per la Migrazione".

Di seguito, si riportano i contatti per ogni opportuna comunicazione del citato Servizio:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione Via Tuscolana 1558 - 00173 ROMA - tel. 39 06 46530915 39 06 46590916 fax. 39 06 46530917, e-mail:dipps.rimpatri.dircentrimm@pecps.interno.it.

Sarà poi cura di questa Direzione Centrale, attraverso il citato Servizio, provvedere all'inoltro della richiesta alla competente Autorità centrale della Federazione Russa, per il tramite dell'Ambasciata italiana a Mosca che si occuperà della traduzione in russo della richiesta, e di comunicarne gli esiti agli Uffici che abbiano presentato e inoltrato la domanda.

Si raccomanda l'inoltro delle fotografie in formato pdf a colori (modello fototessera).

Nell'ipotesi che non sia possibile presentare nessuno dei documenti indicati dagli allegati 2 e 3 dell' Accordo , la Parte richiesta procederà, senza indugio, all'audizione della persona di cui si richiede la riammissione (art. 9.4 dell'Accordo).

Ai sensi dell art. 4 del Protocollo, la richiesta di audizione consolare dovrà essere formalizzata mediante apposita menzione in corrispondenza del punto "D. Osservazioni" della domanda di riammissione, da redigere, come detto, sullo schema riportato nell Allegato 1 dell'Accordo dalle competenti Questure.

Le modalità pratiche dell'intervista (data, ora, luogo, ecc.) saranno coordinate, caso per caso, d'intesa tra le Autorità Centrali dei due Paesi.

L'Autorità Centrale della Parte richiesta informerà quanto prima e, comunque, non oltre 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di riammissione recante la richiesta di audizione, l'Autorità Centrale competente della Parte richiedente degli esiti dell'audizione. (2)

La risposta alla domanda di riammissione verrà inviata entro 25 giorni di calendario dalla conferma del ricevimento della stessa salvo proroga, su richiesta debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario (art. 11.2 dell'Accordo).

Tale risposta verrà inviata anche mediante l'uso di mezzi tecnologici di trasmissione di testi, qualora la Parte richiedente ne faccia esplicita richiesta alla lettera "D" della domanda di riammissione. (art. 2.2 del Protocollo).

A tale proposito le competenti Questure dovranno sempre richiederlo espressamente all'atto della redazione della domanda di riammissione, al fine di velocizzare i tempi di risposta.

Per la Parte russa, le Autorità competenti al rilascio del documento di viaggio (lasciapassare), dopo che l'Autorità Centrale russa abbia accettato la riammissione, sono l'Ambasciata della Federazione Russa a Roma e i Consolati Generali di Genova, Milano e di Palermo.

Procedura accelerata

L'articolo 6.3 dell' Accordo prevede la possibilità di attivare una procedura accelerata nel caso in cui la persona interessata sia stata fermata nella zona di frontiera della Parte richiedente (con riferimento anche agli aeroporti) dopo aver attraversato il confine illegalmente, in provenienza diretta dal territorio della Parte richiesta.

Ricorrendo tale ipotesi, che per l'Italia potrà riguardare, ovviamente, le sole frontiere aeree (dovendo sussistere il presupposto della provenienza diretta), i competenti Uffici di Polizia di Frontiera inoltreranno immediatamente, per il tramite della Questura territorialmente competente, la domanda di riammissione a questa Direzione Centrale al contatto e-mail precedentemente indicato affinché, entro 2 giorni lavorativi dal fermo della persona a seguito del suo tentativo di ingresso illegale, possa essere richiesta la riammissione alle Autorità centrali della Federazione Russa.

Dette Autorità dovranno rispondere per iscritto entro 2 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento della domanda stessa.

Si evidenzia, tuttavia, che tale procedura accelerata non si applica nell'ipotesi in cui la persona, non essendo in possesso dei requisiti prescritti per l'ingresso nel territorio dello Stato, verrà respinta nel luogo di provenienza in conformità con le vigenti disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano il traffico aereo (c.d. "respingimento alla frontiera").

La procedura accelerata, pertanto, appare un istituto meramente ipotetico che, verosimilmente, non potrà avere concreta applicazione.

Operazioni di transito

Procedura di transito e scorta della persona da riammettere o della persona in transito

Le operazioni di transito sono previste e disciplinate dall'art. 14 dell' Accordo che le condiziona alla garanzia del proseguimento del viaggio in altri Stati di transito e l'ammissione da parte dello Stato di destinazione. Inoltre, sempre l'articolo 14 elenca le cause di esclusione della possibilità di ottenere una autorizzazione al transito.

La procedura di transito dovrà essere richiesta attraverso la compilazione del modulo di cui all'Allegato 6 dell'Accordo e dovrà contenere le informazioni di cui all'art. 15 dell'Accordo, che ne disciplina anche le modalità esecutive.

L'articolo 7 del Protocollo prevede l'ipotesi in cui, per la riammissione o il transito, sia necessario predisporre un servizio di scorta.

Laddove si tratti di richiesta di transito, alla lettera D) dei modelli di cui agli Allegati 1 e 6 dell Accordo, da compilare entrambi, dovranno essere forniti gli elencati dati del personale di scorta.

Invece, nel caso in cui si tratti di richiesta di riammissione, le stesse informazioni sul personale di scorta, dovranno essere comunicate, con congruo anticipo, all Autorità centrale della Federazione russa, da parte di questa Direzione Centrale.

A tal fine, dovrà essere compilato soltanto il modello 1 dell'Accordo.

Eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni, anche finalizzati alla trattazione di casi concreti, potranno essere richiesti al Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale utilizzando i recapiti indicati.

Sarà gradito, infine, ricevere tempestive e circostanziate segnalazioni in ordine a eventuali problematiche che dovessero emergere nell attuazione pratica di detti strumenti convenzionali.

Sulla base di tali informazioni, infatti, questo Ufficio potrà intervenire, d'intesa con le competenti Autorità russe, per la ricerca di soluzioni idonee a superare gli eventuali elementi di criticità.

(1) Unitamente a copia dell'Accordo di Riammissione e del relativo Protocollo di Attuazione.

(2) l termini per la risposta alla domanda di riammissione, stabiliti dall'art. 11.2 dell'Accordo (25 giorni dalla richiesta), decorrono dalla data in cui l'Autorità Centrale competente della Parte richiesta comunica alla sua controparte l'esito dell'audizione stessa.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

TELEGRAMMA ROMA, 12 FEBBRAIO 2008 N.400/B/2008/P/21.260.13/1~DIV.
  VOCE: ACCORDO DI RIAMMISSIONE TRA LA FEDERAZIONE RUSSA E L'UNIONE EUROPEA.  
 

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

IL 1° GIUGNO 2007 E' ENTRATO IN VIGORE L'ACCORDO DI RIAMMISSIONE TRA LA FEDERAZIONE RUSSA E L'UNIONE EUROPEA, SOTTOSCRITTO IL 25 MAGGIO 2006.

DETTO ACCORDO PREVEDE CHE, COMPETENTE ALLA TRATTAZIONE DELLE TEMATICHE CONNESSE ALLA IDENTIFICAZIONE/CONCESSIONE DEI LASCIAPASSARE PER I SEDICENTI CITTADINI RUSSI, SIA IL SERVIZIO FEDERALE PER LA MIGRAZIONE DI MOSCA, ORGANO CUI FAR PERVENIRE, PER IL TRAMITE DELL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOSCA, LE RICHIESTE DI RIAMMISSIONE DI DETTI CITTADINI.

PREMESSO QUANTO SOPRA ED IN VISTA DI UN PROSSIMO INCONTRO CON QUELLE AUTORITÀ FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO DEL SUDDETTO ACCORDO, CODESTI UFFICI SONO PREGATI DI VOLER INOLTRARE A QUESTO SERVIZIO, ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: rimpatri.dircentimm.rm@interno.it., LE RICHIESTE DI IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI RUSSI TRATTENUTI NEI C.P.T.A. O DETENUTI PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI DA RIMPATRIARE.

CON LA RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE DOVRA' ESSERE TRASMESSO A QUESTO UFFICIO ANCHE IL MODULO CHE SI UNISCE IN COPIA, PREDISPOSTO DAL SERVIZIQ FEDERALE PER LA MIGRAZIONE (FSM) DELLA FEDERAZIONE RUSSA. TALE MODULO DOVRA' ESSERE DEBITAMENTE COMPILATO E INVIATO AL SUDDETTO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA UNITAMENTE AL CARTELLINO FOTODATTILOSCOPICO ED ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE, QUALORA ESISTENTE.

NELL'EVIDENZIARE CHE LA PROCEDURA DESCRITTA HA CARATTFRE SPERIMENTALE, POICHE' CONNESSA ALLA NECESSITA' DI ACQUISIRE UTILI ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN VISTA DELLA STIPULA DEL PROTOCOLLO OPERATIVO. SI CONFIDA NELLA CONSUETA, FATTIVA COLLABORAZIONE DELLE SS.LL.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IMMIGRAZIONE: MANARI

 
- Allegato 2   -

 

Formulario:

formulariorussia.pdf

 
- Allegato 3   -

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE 3 dicembre 2010
  tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa concernente le modalità di attuazione dell'accordo di riammissione tra la Comunità Europea e Ia Federazione Russa del 25 maggio 2006.  
 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti", desiderando creare le condizioni necessarie per l'attuazione dell'Accordo di riammissione tra la Comunità Europea e a Federazione Russa del 25 maggio 2006, di seguito denominato "Accordo" in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 dell'Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Autorità competenti

1. Le Autorità competenti incaricate dell'applicazione dell'Accordo sono:

per la Parte italiana:

autorità centrale competente: Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana;

altre autorità competenti: Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;

per la Parte russa: autorità centrale competente: Servizio Federale per la Migrazione;

altre autorità competenti: Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Servizio federale della Sicurezza della Federazione Russa.

2. Qualora vengano apportate modifiche all'elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti si informeranno immediatamente tramite i canali diplomatici.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo e del presente Protocollo di attuazione, le autorità centrali competenti collaborano direttamente tra loro.

4. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo di attuazione, le autorità centrali competenti si comunicano per iscritto, tramite canali diplomatici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, i loro recapiti di contatto.

5. Le autorità centrali competenti si comunicano immediatamente per iscritto ogni cambiamento dei loro recapiti di contatto.

Articolo 2

Modalica di presentazione delle domande di riammissione e delle relative risposte

1. La domanda di riammissione, redatta conforrnemente all'Articolo 7 dell'Accordo, viene inviata per posta o tramite corriere dall'autorità' centrale competente della Parte richiedente all'autorità centrale competente della Parte richiesta.

2. La risposta alla domanda di riammissione viene inviata all'autorità centrale competente della Parte richiedente dall'Autorità centrale competente della Parte richiesta per posta o tramite corriere entro il termine stabilito dall'Articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo.

La risposta alla domanda di riammissione viene inviata, nel termine suindicato, anche mediante uso di mezzi tecnologici di trasmissione di testi, qualora la Parte richiedente ne faccia esplicita richiesta alla lettera "D" alla domanda di riammissione.

3. ln caso di risposta positiva dell'autorità centrale e competente della Parte richiesta alla domanda di riammissione, le rappresentanze diplomatico-consolari dello Stato della Parte richiesta presso lo Stato della Parte richiedente emettono un documento di viaggio, intestato alla persona da riammettere, entro 5 giorni di calendario dalla data di presentazione, alle autorità competenti della Parte richiedente, della risposta sopra indicata

Articolo 3

Altri documenti

1. Qualora, secondo la Parte richiedente, altri documenti non previsti dagli Allegati dal n. 2 al n. 5 dell'Accordo possano avere un'importanza sostanziale per stabilire la cittadinanza della persona da riammettere o per stabilire l'esistenza di motivi per la riammissione di cittadini di paesi terzi o di apolidi, tali documenti possono essere allegati alla domanda di riammissione.

2. La Parte richiesta ha il diritto di decidere se i documenti indicati nel paragrafo 1 del presente Articolo possano essere presi in considerazione all'atto della disamina della domanda di riammissione.

Articolo 4

Audizione

1. Qualora la Parte richiedente si trovi nell'impossibilità di presentare i documenti previsti dagli Allegati N. 2 e 3 dell'Accordo, su sua istanza, che sarà specificata nella lettera "D" della domanda di riammissione, la Parte richiesta procede all'audizione della persona da riammettere.

2. L'audizione si svolge a cura di rappresentanti dell'autorità centrale competente o di funzionari delle rappresentanze diplomatico-consolari dello Stato della Parte richiesta presso lo Stato della Parte richiedente.

3. La data, l'orario e il luogo dell'audizione saranno coordinati di volta in volta tra le competenti autorità delle Parti.

4. L'autorità centrale competente della Parte richiesta informa quanto prima, comunque non oltre 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di riammissione recante la richiesta di audizione, l'autorità centrale competente della Parte richiedente degli esiti dell'audizione. I termini per la risposta alla domanda di riammissione, stabiliti dall'Articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo, decorrono dalla data in cui l'autorità centrale competente della Parte richiesta comunica all'autorità centrale competente della Parte richiedente l'esito dell'audizione.

5. Qualora, al termine dell'audizione, la nazionalità dello Stato della Parte richiesta della persona da riammettere non venga provata, la domanda di riammissione, specificata al paragrafo 4 del presente articolo, viene restituita all'autorità centrale competente della Parte richiedente, senza ulteriore seguito.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande di transito e delle relative risposte

1. La domanda di transito, redatta conformemente all'Articolo 15, paragrafo 1 dell Accordo, viene inviata, per posta o tramite corriere, almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per il transito, all'autorità centrale competente della Parte richiesta dall'autorità centrale competente della Parte richiedente.,

2. La risposta alla domanda di transito viene inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di transito, dall'autorità centrale competente della Parte richiesta all'autorita centrale competente della Parte richiedente per posta o tramite corriere e inoltre, ove necessario, con l'uso di mezzi tecnologici di trasmissione di testi.

Articolo 6

Procedura di riammissione e di transito

1. Ai fini della riammissione e del transito delle persone, le Parti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

per la Parte italiana, gli aeroporti internazionali di Roma-Fiumicino e di Milano Malpensa;

per la Parte russa, tutti gli aeroporti internazionali siti nel territorio della Federazione Russa.

2. Qualora siano apportate modifiche all'elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti si informeranno senza indugio attraverso i canali diplomatici.

3. La data, l'ora, il valico di frontiera e le modalità di trasferimento della persona da riammettere, così come le modalità del transito, vengono definiti caso per caso per iscritto, d'intesa tra le autorità centrali competenti delle Parti.

Articolo 7

Scorta della persona da riammettere o della persona in transito

1. In caso di transito, qualora sia necessario trasferire una persona sotto scorta, l'autorità centrale competente della Parte richiedente indica nella lettera "D" della domanda di riammissione ed anche nella lettera "D" della domanda di transito, compilate conformemente al modulo di cui agli Allegati 1e 6 dell Accordo, nome, cognome, grado, incarico e anzianità di servizio dei componenti della scorta, nonchè tipo, numero e data di rilascio dei rispettivi passaporti.

2. In caso di riammissione, qualora sia necessario trasferire la persona sotto scorta, le informazioni relative alla scorta di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno comunicate in anticipo, per iscritto, all'autoiità centrale competente della Parte richiesta a cura dell'autorità centrale competente della Parte richiedente.

3. In caso di modifiche dei dati riguardanti la scorta di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, l'autorità centrale competente della Parte richiedente ne informerà immediatamente per iscritto l'autorità centrale competente della Parte richiesta.

4. I componenti della scorta sono obbligati a rispettare la legislazione dello Stato della Parte richiesta.

5. La scorta viene effettuata da personale in borghese munito di passaporti validi e della documentazione comprovante l'intesa tra le Parti concernente la riammissione o il transito.

6. I componenti della scorta non possono essere muniti di armi o di altri mezzi non consentiti o soggetti a limitazioni sul territorio dello Stato della Parte richiesta.

7. In caso di necessità, le autorità competenti della Parte richiesta foiniscono ogni possibile assistenza ai componenti della scorta.

8. Le autorità competenti della Parte richiesta comunicheranno alle aurorità competenti della Parte richiedente qualsiasi fatto relativo ad eventuali incidenti avvenuti durante le operazioni di riammissione o di transito.

Articolo 8

Spese

Le eventuali spese sostenute dalla Parte richiesta nel corso dell'operazione di riammissione o di transito sono a carico della Parte richiedente, ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo e vengono rimborsate in euro entro 30 giorni, previa presentazione della relativa documentazione contabile.

Articolo 9

Lingua

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo di attuazione, i documenti previsti dall Articolo 3 del presente Protocollo e dalle Sezioni llI e IV dell'Accordo vengono redatti:

dalla Parte italiana in lingua italiana corredati da una traduziorie in lingua russa

dalla Parte russa in lingua russa corredati da una traduzione in lingua italiana.

2. Le consultazioni tra le autorità competenti delle Parti relative agli aspetti riguardanti l'applicazione del presente Protocollo di attuazione saranno svolte in inglese.

Articolo 10

Modifiche ed integrazioni

Il presente Protocollo di attuazione può essere modificato ed integrato pievio accordo tra le Parti

Articolo 11

Entrata in vigore e cessazione di validità

1. Ciascuna Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Protocollo di attuazione.

2. Il presente Protocollo di attuazione entra in vigore a partire dalla data della notifica al Comitato misto per la riammissione, in conformità con l'articolo 20, paragrafo 2 dell'Accordo, della firma e dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica di entrambe le Parti necessarie per l'entrata in vigore.

3. ll presente Protocollo di attuazione cesserà di produrre i suoi effetti al venir meno dell'Accordo.

Fatto a Sochi, il 3 dicembre 2010 in duplice copia nelle lingue italiana, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di controversia relativa all'interpretazione del presente Protocollo di attuazione, sarà utilizzato il testo in inglese.

 
- Allegato 4   -