Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 5 febbraio 2002, n. 7
  OGGETTO: decreto ministeriale del 4.2.2002  concernente la determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2002-02-05;7

Alle Direzioni Regionali del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Settore Ispezione del Lavoro Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro Servizio Ispezione del Lavoro Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 - Uff.Lavoro - Isp.Lavoro Bolzano

Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento

Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l'Impiego Trieste

Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro Palermo

e, p.c Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome Loro Sedi

Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro Roma

Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro - Roma

INPS-Direzione Generale Roma


 

Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'allegato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.2.2002  , con il quale è stata fissata, per l'anno 2002, una quota massima di n. 33.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari, esclusivamente per le esigenze di carattere stagionale, soprattutto nei settori alberghiero ed agricolo.

Il decreto ha previsto una ripartizione fra le Regioni e Province autonome come da prospetto allegato, con un riferimento alle nazionalità indicate al comma 2  (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e ai Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania).

Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue. Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni. In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data della presente, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale, che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su espressa richiesta del datore di lavoro interessato, è da considerare valida la documentazione presentata prima dell'adozione del d.m. in oggetto.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 6 o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Si precisa, infine, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.

 

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Lea Battistoni