Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 5 novembre 1980, n. 46
  Oggetto: Memorandum d'intesa tra l'INAIL e il Workmen's Compensation Board dell'Ontario.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1980-11-05;46


 

In data 1° ottobre 1980 è entrato in vigore il memorandum d'intesa fra l'INAIL e il Workmen's Compensation Board (W.C.B.) dell'Ontario (Canada) firmato a Roma il 27 febbraio 1980.

Il memorandum, il cui testo si riporta in allegato, è pressoché analogo al recente nuovo accordo di collaborazione stipulato con la C.A.T. del Quebec ed intende, parimenti, tutelare i lavoratori infortunati e tecnopatici che si spostano dall'Italia nella provincia canadese dell'Ontario e viceversa.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della nuova normativa.

- Campo di applicazione soggettivo (articolo I)

Le disposizioni dei memorandum sono applicabili ai lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale assicurati presso l'INAIL o presso il W.C.B., che trasferiscono la residenza ovvero soggiornano, rispettivamente, nell'Ontario o in Italia.

- Prestazioni in denaro (articolo III) Tutte le prestazioni in denaro sono corrisposte da parte dell'Istituzione debitrice direttamente all'assistito che risiede nel territorio dell'altro Paese.

- Servizi di assistenza medica (articoli II e IV) Qualora il lavoratore, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, soggiorni temporaneamente o trasferisca la propria residenza nell'altro Paese, può beneficiare dei servizi di assistenza medica (prestazioni sanitarie in genere nonché protesi ed apparecchi indicati nell'allegato A del memorandum) corrisposti da parte dell'Istituto di quest'ultimo Paese, per conto dell'Istituto competente, a condizione che sia munito della certificazione attestante genericamente il diritto a tali servizi, rilasciata dall'INAIL ovvero dal W.C.B..

Una ulteriore condizione (articolo IV, par.iii, secondo comma) consiste nel fatto che prima di prescrivere ovvero di erogare i servizi anzidetti è necessario ricevere la preventiva, specifica autorizzazione da parte dell'Istituzione competente, salvo per i casi urgenti (articolo IV, par. iv).

In relazione a ciò la Sede deve sottoporre l'assistito del W.C.B. che richiede le prestazioni a visita medica e deve, quindi, esprimere un giudizio tecnico sulla necessita ed utilità dei trattamenti richiesti: la richiesta dell'assistito e la relazione medica saranno trasmessi direttamente al W.C.B. e, in copia, a questa Direzione generale, Servizio Prestazioni Assicurative.

Nel caso inverso, quando le prestazioni sono richieste da un assicurato dell'INAIL al W.C.B., la Sede investita del merito della domanda dovrà sollecitamente trasmettere l'autorizzazione o, se del caso, il diniego delle prestazioni comunicandoli in copia a questa Direzione generale.

Nel caso, poi, che l'assistito sia sprovvisto dell'attestato di cui sopra, la Sede provvederà a richiedere il certificato direttamente al W.C.B. (Secretary of the Board, 2 Bloor StreetEast; Toronto, Ontario M4W 3C3) unitamente all'autorizzazione per i trattamenti richiesti.

Nell'ipotesi in cui un assicurato dell'INAIL intenda trasferirsi o soggiornare temporaneamente nell'Ontario la Sede, a richiesta dell'interessato, deve consegnargli un documento, per li quale non è previsto alcun particolare modello, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- le complete generalità dell'assicurato (cognome, nome, data e luogo di nascita);

- la data dell'infortunio o della malattia professionale;

- la sede anatomica e la natura delle lesioni;

- la data di scadenza del termine entro il quale l'assicurato ha diritto alle prestazioni in parola.

Per quanto concerne, poi, i titolari di rendita INAIL che hanno già trasferito la residenza nell'Ontario, le Sedi dovranno far pervenire agli stessi, con ogni possibile urgenza, l'attestato di cui sopra. Si precisa al riguardo che questa Direzione generale comunicherà a ciascuna Sede interessata i nominativi e gli indirizzi degli assicurati in argomento. Come sopra cennato, nel caso siano richiesti servizi di assistenza medica in via di urgenza, la Sede provvede perché siano erogate le necessarie prestazioni, disponendo anche per l'eventuale spedalizzazione, sempre che il trattamento sia in relazione all'origine professionale delle lesioni, documentate dall'attestato presentato dall'assistito. Dei provvedimenti adottati in caso di urgenza deve essere data tempestiva comunicazione al W.C.B. al quale sarà trasmessa la documentazione sanitaria giustificativa, con gli opportuni richiami ai dati contenuti nel predetto attestato.

Successivamente la Sede trasmetterà allo stesso W.C.B. le debite informazioni sul decorso delle cure. Nello svolgimento degli adempimenti in tema di servizi di assistenza medica, come pure per gli accertamenti medici di cui appresso, si raccomanda alla Sede di osservare la procedura stabilita con la circolare n. 33/1974 con la quale sono stati istituiti il mod. 84/I "Protocollo dei casi trattati per conto di Istituzioni estere" ed il mod. 85/I "Copertina dei casi trattati per conto di Istituzioni estere".

- Accertamenti medici (articolo V)

Se gli accertamenti sono richiesti dall'assistito del W.C.B. la Sede acquisisce la domanda, e, senza esaminare nel merito, la trasmette direttamente al W.C.B..

La eventuale autorizzazione sarà comunicata alla Sede da questa Direzione generale. A conclusione dell'incarico ricevuto (sia su richiesta dell'assistito, sia direttamente dal W.C.B.), la Sede provvederà a trasmettere allo stesso W.C.B. le relazioni mediche e tutta la documentazione sanitaria acquisita (diario medico; pellicole relative ad eventuali esami radiografici eseguiti, corredati del relativo referto; certificato medico; relazioni su visite mediche specialistiche; cartelle cliniche concernenti gli eventuali ricoveri; referti su esami clinici e di laboratorio).

Si precisa, inoltre, che dovrà evitarsi, in ogni caso, di indicare l'eventuale grado di inabilità lavorativa secondo la legge italiana.

- Rimborsi (articoli VI e VII)

Le spese sostenute per i servizi di assistenza medica e per gli accertamenti medici svolti per conto dell'altra Istituzione nonché le spese connesse (viaggio, trasporto, retribuzione perduta limitatamente a qualche giorno) sono rimborsate da parte di tale Istituzione. Al riguardo si evidenzia come nel memorandum e previsto che il rimborso relativo alle spese per gli accertamenti sanitari e per i servizi di assistenza medica sia effettuato dalla Istituzione debitrice nei limiti delle tariffe dalla stessa applicate per tali prestazioni. In materia di rimborsi la Sede deve osservare la procedura stabilita con la circolare n. 3/1976 che ha istituito il modulo 87/I per i rapporti con i Paesi extra-C.E.E., comunicando a questa Direzione generale, Servizio Prestazioni Assicurative, tali spese ed applicando, se del caso, le tariffe di cui alle circolari nn. 56/1977 (prestazioni a carattere assicurativo), 18/1979 (visite specialistiche evidenziate nella relazione medico-legale) e 30/1979 (prestazioni ambulatoriali). Le spese che formano oggetto di rimborso da parte del W.C.B. devono essere contabilizzate al capitolo 855 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Istituti esteri", sottoconto 02 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Paesi extra-C.E.E." gestione 110, C/R 10. Al recupero delle relative somme provvederà direttamente questa Direzione generale imputandole sul capitolo 255 "Rimborso prestazioni erogate per conto di Istituti esteri" sottoconto 02 "Prestazioni economiche e sanitarie Paesi extra-C.E.E.", gestione 110, C/R 10, 11 o 12.

- Malattie professionali causate da rischio misto (articolo VIII)

Qualora una malattia professionale sia dovuta ad esposizione rischiosa in entrambi i Paesi, le prestazioni sono accordate dall'Istituzione del Paese in cui il lavoratore ha da ultimo svolto l'attività rischiosa. In tale ipotesi la Sede deve procedere ad una istruttoria preliminare intesa a stabilire la competenza assicurativa del caso e, qualora accerti che lo stesso è di competenza italiana, provvede direttamente alla sua definizione. Qualora, invece, venga accertato che l'ultima esposizione al rischio morbigeno e avvenuta nel territorio dell'Ontario, la Sede trasmette, per competenza, al W.C.B. la documentazione acquisita dandone comunicazione all'interessato. Parimenti la Sede procederà nell'ipotesi in cui accerti che, pur essendo il caso di propria competenza, l'assicurato o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni stabilite dalla legislazione italiana. In tal caso, inoltre, la Sede medesima dovrà notificare all'interessato i motivi della decisione negativa, i termini per proporre ricorso e la data di trasmissione della pratica ai W.C.B.

- Presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi (articolo IX)

Una particolare collaborazione amministrativa fra l'INAIL e il W.C.B. è prevista in tema di domande, dichiarazioni e ricorsi i quali possono anche essere presentati presso l'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno, restando valida la data di presentazione presso tale Istituzione.

La Sede, pertanto, ricevuti tali atti vi apporrà il timbro con la data di arrivo e li trasmetterà senza indugio al W.C.B. dandone notizia agli interessati. Gli inconvenienti e le eventuali difficoltà di applicazione della presente circolare dovranno essere segnalati a questa Direzione generale, Servizio Prestazioni Assicurative.

La presente circolare ed il relativo allegato costituiscono parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976 che, come è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra-C.E.E.


 


ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Memorandum d'intesa tra l'INAIL e il Workmen's Compensation Board dell'Ontario:

protocollo-intesa-27-02-1980