Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
CIRCOLARE 7 maggio 2011, n. 640
  Emergenza derivante dall'eccezionale afflusso dì cittadini extracomunitari provenienti dal Nord-Africa. Indicazioni operative.  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:circolare:2011-05-07;640

Ai Soggetti Attuatori di cui alt' art. 1 comma 4 dell'OPCM 3933 del 13 aprile 2011 

E, p.c. AI Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome DotI. Vasco Errani

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Al Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro

All' ANCI

All' UPI - Loro Sedi


 

In relazione alla riunione tenutasi in data 3 maggio u.s. e a talune questioni emerse nel corso della discussione si forniscono le seguenti indicazioni operative per una più efficace gestione dell'emergenza in oggeno.

ASSISTENZA DEI MlGRANTI TITOLARI DI PERMESSi EX ART. 20 DEL D.LGS. 286/98 

Con le assegnazioni disposte nei giorni trascorsi si è sostanzialmente conclusa la fase di attribuzione alle Regioni dei migranti provenienti dalla Tunisia che hanno beneficiato del pennesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all' art. 20 del d.lgs. 286 del 1998  .

Conseguentemente nei prossimi giorni sarà disposta la chiusura dell'area di accoglienza provvisoria di Ventimiglia.

Ciò premesso si confenna che, in relazione alla mutata situazione, a decorrere dalla dala della presente nota non sarà più possibile procedere all'emissione di titoli di viaggio ferroviari, con oneri a carico della scrivente gestione Commissariale, sulla base deIla apposita convenzione sottoscritta tra il Dipartimento della protezione civile e la Società Ferrovie dello Stato Spa.

I migranti che in possesso dei permessi di cui al presente paragrafo, dovessero richìedere assistenza alle Istituzioni saranno segnalati al Soggetto attuatore competente per territorio, che provvederà alla loro sistemazione nella regione, dandone tempestiva notizia allo scrivente Commissario delegato, ovvero a richiedere la disponibilità al Commissario delegato per l'accoglienza nelle regioni limitrofe.

GESTIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Coerentemente a quanto previsto dal combinato disposto dall' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 apriIe 2011, n. 3933  e dal provvedimento di nomina, le SS.LL. avranno cura di garantire l'assistenza ai migranti, beneficiari dei permessi di soggiorno ex art. 20 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  nei limiti giornalieri previsti dall' art. 2, comma 1  del citato provvedimento di nomina.

E' fatta salva la possibilità di rendicontare oneri maggiori, rispetto al previsto costo giornaliero di € 40 per migrante, purché gli stessi siano giustificabili e comunque non superiori al limite massimo giornaliero di 46 euro.

In tal caso la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da una relazione di dettaglio dei maggiori costi sostenuti.

Per quanto attiene invece all' assistenza ai richiedenti asilo, si rinnova l'indicazione di garantire un trattamento analogo a quello riservato dal Ministro dell'lntemo ai soggetti ospitati nei Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA), gestiti direttamente.

A tal fine si comunica che i capitolati trasmessi con nota del 29 aprile 2011, prot. MIG/DIP/260 e successiva e-mail integrativa del 2 maggio 2011, costituiscono la base di riferimento per le tipoIogie di prestazioni rientranti nell'assistenza. Riguardo a tali prestazioni, una particolare attenzione dovrà essere prestata all'esigenza di fornire adeguati servizi di informazione legale in merito alle successive procedure di regolarizzazione.

Inotre, le SS.LL. avranno cura di prendere diretti contatti con i Prefetti territorialmente competenti per assicurare copertura finanziaria ai maggiori oneri sostenuti dai Centri governativi presenti sul territorio per l'assistenza prestata ai migranti o profughi in attesa di trasferimento sulla base del Piano di cui decreto di repertorio n. 2094 del 3 maggio 2011.

Ciò premesso, al fine della prescritta assistenza, le SS.LL. dovranno effettuare le piu appropriate valutazioni in ordine alla economicità delle soluzioni individuate, esplicitando, ove possibile le necessarie, speditive ricerche di mercato.

Relativamente poi all'allestimento di strutture ex novo, le SS.LL. dovranno richiedere allo scrivente la occorrente copertura finanziaria, allegando alla richiesta una breve scheda descrittiva della struttura ed informazioni sulla proprietà della stessa, del tipo di disponibilità e degli interventi da realizzare, nonché una stima dei relativi costi.

Per quanto attiene alle modalità di gestione le SS.LL. dovranno richiedere all'Agenzia delle Entrate l'emissione di un nuovo codice fiscale da intestare al medesimo soggetto attuatore, per consentire anche a livello fiscale l'autonomia della gestione.

Relativamente agli atti adottati nell'espletamento dell'incarico si evidenzia che gli stessi non sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, così come risulta dalla Delibera n. 23/CONTR/20 adottata dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo della medesima Corte dei Conti nell'adunanza dell'11aprile 2011.

lnfine, si raccomanda alle SS. LL. di interagire con i sindaci ove sono ubicate le strutture destinate all'accoglienza, anche ai fini dell'eventuale intervento degli stessi in qualità di autorità Iocale di protezione civile per l'attivazione delle strutture. Nella interazione le SS.LL. potranno fare riferimento alle indicazioni presenti sul sito dell' ANCI, nella sezione emergenza Nord-Africa.

STRUTTURE DEI SOGGETTI ATTUATORI

In relazione all'esigenza di provvedere alla proposizione di una apposita norma - da inserire in una prossima ordinanza di protezione civile - e della annessa relazione tecnica, volta a riconoscere al personale applicato alla Struttura del Soggetto attuatore le prestazioni aggiuntive e straordinarie richieste per il superamento dell'emergenza si allega uno schema riepilogativo dei possibili oneri che le SS.LL. dovranno compilare, evidenziando se agli stessi si possa far fronte con risorse regionali ovvero si debba fare ricorso alle risorse della gestione emergenziale.

Come indicato nel corso della riunione si conferma l'esigenza che il riconoscimento di tali prestazioni straordinarie sia contenuto nel numero dei beneficiari e nell'ammontare delle prestazioni richieste.

In merito alla copertura degli oneri di che trattasi a valere sulle risorse della gestione commissariale, lo scrivente si riserva di fornire ulteriori indicazioni all'esito della necessaria interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

REPERIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL TRASFERIMENTO DEI MIGRANTI

Per quanto attiene al reperimento dei mezzi di trasporto per il trasferimento dei migranti si rappresenta che la Struttura commissariale provvede alla individuazione dei mezzi navali idonei a tale scopo, fornendo anche l'assistenza a bordo, fatte salve le competenze di Pubblica sicurezza in capo alle Questure di partenza del mezzo; mentre, per il reperimento deì mezzi necessari per i trasferimenti via terra, vi dovrà provvedere il Soggetto attuatore della regione presso cui sono destinati gli assistiti, sulla base delle assegnazioni disposte dalla Struttura commissariale.

Dovranno essere, altresì, assicurati i trasferimenti in ambito regionale - a cura del Soggetto attuatore competente per territorio - e i pasti necessari per tutto il tragitto.

MINORI NON ACCOMPAGNATI

Tra gli stranieri affiuiti in Italia a seguito dell'emergenza si è registrata la presenza anche dì numerosi minori non accompagnati; tale argomento è stato, tra l'altro, discusso nella riunione del Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 2, del 26 aprile u.s. anche con rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha una competenza specifica in materia.

ln relazione a tale questione si rappresenta che l' art. 5 dell'OPCM 3933 del 13 aprile 2011  ha stabilito che lo stesso Ministero è autorizzato a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori non accompagnati e che tali contributi saranno corrisposti per complessivi 500 posti, ad un costo giornaliero procapite che non superiore 80 euro.

In merito si evidenzia che i minori stranieri non accompagnati - minori che si trovano In Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza - anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro previsto che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente conto del "superiore interesse del minore".

Ai sensi della normativa vigente le forze di Polizia che registrano la presenza sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato, sono tenute, previa identificazione e foto segnalamento, se il minore dichiara una età superiore ai 14 anni, a:

- dame comunicazione alla competente autorità giudiziaria;

- al collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono;

- ad infomlare il Comìtato per i minori stranieri di cui all' art. 33 del d.lgs. 286 del 1998  .

Stante l'elevato numero di minori non accompagnati arrivati sul territorio nazionale a far data dal 1 gennaio di quest'anno, sono in fase di predisposizione e condivisione con gli Enti competenti in materia procedure che consentano il collocamento del minore in luogo sicuro e in tempi celeri, attraverso la ricognizione delle disponibilità a livello locale delle idonee strutture di accoglienza.

AI fine di garantire la massima attenzione alla problematica inerente al minori non accompagnati è, pertanto, in fase di individuazione, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la figura di uno specifico Soggetto attuatore per tale materia.

Il predetto Soggetto attuatore, oltre a costituire un punto di raccordo di tipo amministrativo sull'argomento, dovrà predisporre, d'intesa con il citato Comitato per i minori stranieri e in raccordo con gli Enti locali, l'elenco delle strutture disponibili all'accoglienza dei minori non accompagnati, al fine di una loro celere distribuzione sul territorio, secondo le normative vigenti in materia.


 

Franco Gabrielli