Regione Toscana
norma

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  
CIRCOLARE 22 febbraio 2018, n. 16219
  Oggetto: Applicazione Legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017  . Tesseramento minori stranieri.  
 


 
  urn:nir:federazione.nazionale.gioco.calcio:circolare:2018-02-22;16219

Spett. li Lega Nazionale Professionisti Serie A Milano

Lega Nazionale Professionisti Serie B Milano

Lega Pro Firenze

Lega Nazionale Dilettanti Roma

c.c.  F.I.G.C. - Ufficio Sistemi Informativi


 

In riferimento all'applicazione della Legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017  in materia di Tesseramento minori stranieri, si riportano di seguito alcune indicazioni operative:

Ambito di applicazione

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017  , entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito "Legge") riferisce che "i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-limpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani".

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiano, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata. Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 355 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;

- Documento identificativo del calciatore;

- Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;

- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

- Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;

- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad assicurare l'acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il tesseramento.

Alla luce della normativa FIFEl vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall'art. 19 della FIFA Regulations on the Status and Transfert of Plagers, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà esser oggetto di valutazione da parte della FIFA.

In considerazione di quanto sopra e della responsabilità della Federazione sulla piena applicazione dei regolamenti internazionali, ci si riserva, anche in sede di prima applicazione, di richiedere agli Enti e Uffici emittenti copia del tesseramento e della relativa documentazione a sostegno dei calciatori cosi tesserati.

Registrazione su sistema informatico

Ai fini della registrazione dei tesseramenti ex. L. 205/2017  sul sistema informatico federale, è necessario prevedere la definizione di una nuova struttura dati che permetterà di identificare e gestire tali tesseramenti attraverso un apposito flag. Tale procedura permetterà di lasciare invariati gli status da applicare secondo l'attuale classificazione, evitando il problematico proliferare di nuovi codici di status e consentendo l'utilizzo di dati giù presenti ai fini statistici.

L'Ufficio Sistemi Informativi della FIGC, di concerto con le Leghe, provvederà all'implementazione della nuova struttura.

Cordiali saluti.


 

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano