Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 21 marzo 2020, n. 23308
  Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. 17 marzo 2020, n.18  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2020-03-21;23308

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

e p.c. ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA


 

Come noto, in data 17 marzo 2020 è stato adottato il D.L. 18/2020  , recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel quale sono contenute disposizioni concernenti la durata dei procedimenti amministrativi e la validità delle autorizzazioni di polizia.

In particolare, l' art. 103, comma 1  , del citato decreto, assorbendo la previgente disciplina introdotta con il D.L. n.9/2020  ', regolamenta nuovamente la materia concernente la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o al rinnovo dei titoli di soggiorno disponendo: "Ai fini del computo dei termini ordinatori perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".

Al successivo comma 2, inoltre, la novella interviene nell'ambito degli atti amministrativi in scadenza, stabiliendo che: "Tutti i certificati, attestati, permessi. concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".

Pertanto, tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso. Vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

A tal proposito questa Direzione Centrale. d'intesa con Poste s.p.a. ha concordato con la predetta di divulgare formale comunicazione delle nuove disposizioni attraverso i portali "Immigrazione", "Patronati/Comuni", e Questure, al fine di raggiungere la massima diffusione per l'utenza.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità.

 

IL DIRETTORE CENTRALE Bontempi