Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 3 novembre 2015, n. 29186
  Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul pagamento del ticket a carico dei cittadini stranieri richiedenti asilo.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:circolare:2015-11-03;29186


 

La scrivente Direzione generale, con nota del 10 luglio 2015, ha fornito alle Regioni chiarimenti in merito al riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico.

Nella predetta nota, in particolare, si richiamava la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24.03.2000  che, con riferimento ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, specificava che "non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento". Nella nota si precisava inoltre, che il diritto all'esenzione può essere garantito tramite l'attribuzione del codice E02, che consente l'erogazione in esenzione di qualsiasi prestazione sanitaria inclusa nei livelli essenziali di assistenza e assoggettata a partecipazione.

La complessa produzione normativa successiva all'emanazione della Circolare ministeriale citata, emanata anche in attuazione di Direttive comunitarie, conferma la fissazione di un periodo di tempo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.

In particolare, il recente D.Lgs. 18/08/2015, n. 142  , in Vigore dal 30 settembre 2015, di recepimento della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale stabilisce all'art. 4 che "al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150  ".

Il successivo art. 22 specifica che "Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.".

In virtù della suddetta previsione normativa, dunque, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, a decorrere dal 30 settembre u.s., non hanno la possibilità di lavorare solo per i primi sessanta giorni dalla richiesta di permesso. Alla luce di quanto sopra, dunque, l'equiparazione potrà operare limitatamente a tale periodo. Codesto Osservatorio, con nota dell'11 settembre u.s., ha segnalato che alcune Regioni hanno rappresentato l'impossibilità di procedere all'applicazione delle indicazioni ministeriali per una serie di motivazioni.

Nello Specifico, secondo le Regioni, il codice di esenzione E02 non può essere attribuito ai minori di 16 anni e, in ogni caso, secondo le indicazioni fornite, verrebbe assegnato di fatto ad assistiti "inoccupati" (e non "disoccupati") con conseguente esito negativo" in sede di accertamento NEF.

Le suddette obiezioni non possono essere condivise. Per quanto sopra illustrato è chiaro, infatti, che l'indicazione fornita alle Regioni di attribuire ai richiedenti asilo politico il codice E02 discende dalla "equiparazione/ assimilazione" tra tali soggetti, cui è impedito l'esercizio di un'attività lavorativa, ed i disoccupati e non già dalla presenze delle i specifiche circostanze che, a normativa vigente, identificano il soggetto disoccupato.

Si confermano, dunque, le indicazioni fornite dalla scrivente con la circolare del luglio u.s. ribadendo che, in base alla nuova normativa, il periodo di equiparazione è ridotto a sessanta giorni. Per ovviare alle perplessità segnalate, si fa presente, comunque, che lo scrivente Ministero sia valutando con il Ministero dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare di un codice esenzione specifico che identifichi solo la fattispecie in esame.

Si ricorda, infine, la esclusiva responsabilità delle Asl nella valutazione dei casi e delle circostanze nelle quali dare effettivamente seguito alle segnalazioni conseguenti agli accertamenti effettuati attraverso il sistema Tessera sanitaria.


 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Renato Botti