Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 7 novembre 2019, n. 34454
  Oggetto: conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2019-11-07;34454

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI - LORO SEDI

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Motorizzazione Civile

AGLI UMC - LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni Direzione Trasporti - PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia- TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA Valle d'Aosta Motorizzazione Civile

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione Civile - TRENTO

E p.c.: Al CED - Divisione 7 - SEDE


 

Pervengono a questa Direzione alcuni quesiti in merito alla possibilità di convertire patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana (ad es. richiesta di conversione di una patente polacca, valida per la categoria B, conseguita a 17 anni). La questione rappresentata riguarda sia patenti di guida comunitarie (o dello Spazio economico europeo) sia extracomunitarie; in quest'ultimo caso, ovviamente, solo quelle riconosciute in Italia ai fini della conversione.

Al riguardo, si evidenzia che non sussiste alcun impedimento alla conversione delle patenti di guida rientranti nella casistica in esame, fermo restando che alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve aver compiuto l'età minima richiesta in Italia per l'emissione della specifica categoria di patente da rilasciare e che, ovviamente, non esistano altri motivi ostativi.

Nel sistema informatico, codesti Uffici, dovranno indicare, come data di conseguimento della categoria (o di ogni categoria) da convertire, quella dell'effettivo "primo rilascio" avvenuto all'estero, anche se a suo tempo il conducente non aveva ancora compiuto l'età minima richiesta dalle norme italiane. Tale data di "primo rilascio" sarà quindi rilevabile dalla lettura della pagina 2 della patente di guida, secondo quanto previsto al punto 3, dell'allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE .

Per le patenti di guida rilasciate in Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, l'indicazione della data dell'effettivo "primo rilascio" sulla patente è dovuta non solo in sede di conversione ma anche in caso di richieste di duplicato e di rinnovo di validità. Infatti, il citato punto 3, dell'allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE , prevede - tra l'altro - che la data di primo rilascio deve essere ritrascritta sulla patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio.

Infine si osserva che, ovviamente, tale criterio non potrà automaticamente essere utilizzato in quei casi evidentemente incongruenti (ad esempio: conseguimento della patente estera di categoria equivalente alla B italiana all'età di 14 o 15 anni) per cui sarà invece necessario effettuare ulteriori approfondimenti tramite la competente autorità che ha rilasciato la specifica patente di guida, prima di procedere alla definizione della conversione richiesta.

 

IL DIRETTORE GENERALE (dott. ing. Sergio Dondolini)