Regione Toscana
norma

 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
CIRCOLARE 18 luglio 2007, n. 4662
  Oggetto: Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi stranieri ( D.P.R. n. 394/1999  e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n. 334/2004  ).  
 


 
  urn:nir:comitato.olimpico.nazionale.italiano:circolare:2007-07-18;4662

A TUTTE LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

DISCIPLINE ASSOCIATE INTERESSATE - LORO SEDI


 

Con la presente si intende fornire indicazioni di carattere pratico in merito ai dubbi interpretativi e ai numerosi quesiti posti a seguito dell'applicazione delle circolari del CONI n. 2024/2006 (con i relativi aggiornamenti) e n. 252/2007, che rimangono in vigore, a suo tempo notificate a codeste Federazioni Sportive Nazionali e comunque consultabili sul sito CONI.

Si sottolinea, innanzitutto, che tutte le Federazioni Sportive Nazionali sono tenute a rispettare, quali principi ineludibili, quanto segue:

1. il limite massimo degli ingressi degli sportivi stranieri annualmente fissato con decreto del Ministero vigilante, su proposta del CONI;

2. le richieste di visto per lavoro subordinato/sport relative a sportivi professionisti dipendenti che ai sensi della Legge 91/1981  esercitano, nella quota fissata, attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline Calcio, Pallacanestro, Ciclismo, Motociclismo, Pugilato e Golf, dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui alla circolare del C.O.N.I. n. 2024/2006 e relativi aggiornamenti;

3. tutte le altre F.S.N. potranno chiedere visti per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica secondo la procedura di cui alla circolare del C.O.N.I. n. 252/2007  ;

4. l'obbligo per tutti coloro che sono impegnati nell'attività agonistica di massimo livello, di rientrare nella quota fissata per la stagione sportiva in corso, sia per gli atleti che effettuano il primo ingresso in Italia che per gli atleti già presenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi, di lavoro e familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili). Gli atleti tesserati da una F.S.N. per una stagione sportiva dovranno, quindi, corrispondere ad una nuova quota della stagione sportiva successiva;

5. l'obbligo di affiliazione ad una F.S.N. per tutte le società che intendano avvalersi di prestazione sportive da parte di extracomunitari;

6. l'impedimento a svolgere attività sportiva a titolo continuativo a favore di una società italiana per coloro che sono entrati in Italia con un visto turistico o con un visto per gara sportiva;

7. i tecnici extracomunitari richiesti da tutte le F.S.N. (professionistiche e non) sono da considerarsi fuori quota, ma dovranno rientrare nella quota fissata nel caso in cui venissero impiegati anche come atleti;

8. gli sportivi extracomunitari in attesa del permesso di soggiorno definitivo potranno chiedere alla Questura competente un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui dovessero essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen.

Si comunica, inoltre, che l'ingresso nella Comunità Europea della Bulgaria e Romania ha dato luogo alla libera circolazione degli atleti provenienti da questi Paesi, i quali non dovranno più essere considerati nelle quote.

Si coglie l'occasione, infine, per ribadire le disposizioni relative ad ingressi per gara sportiva:

- le richieste di visto per gara sportiva relative ad eventi inseriti nei Calendari Ufficiali delle F.S.N., dovranno pervenire all'Ufficio scrivente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla manifestazione;

- l'elenco dei partecipanti costituito di soli atleti ed accompagnatori (esclusi familiari, sponsor, giornalisti, ecc...) dovrà essere sottoscritto dal Segretario Generale della F .S.N.;

- nella richiesta dovrà essere necessariamente specificato chi si assume le spese di viaggio e soggiorno e la sistemazione alloggiativa.

Distinti saluti.


 

Il Segretario Generale: Raffaele Pagnozzi