Regione Toscana
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 18 dicembre 2014, n. 51
  Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/2016. (Estratto) - Clicca qui per visualizzare il testo completo della circolare  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2014-12-18;51


 

Accoglienza e inclusione

a) Alunni con disabilità Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185  .

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992  ( articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122  ).

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti o presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992  e successive modificazioni (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

b) Alunni con cittadinanza non italiana Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010  "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolar modo, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell' art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251  , i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011  della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (OSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010  e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con OSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.

L'alunno con diagnosi di OSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L'alunno con diagnosi di OSA, esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

Percorsi di istruzione degli adulti

A partire dall'a. s. 2014/2015 sono stati attivati in parecchie regioni i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito denominati CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono stati riorganizzati in:

a) percorsi di istruzione di primo livello;

b) percorsi di istruzione di secondo livello;

c) percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

I percorsi di cui alle lettere a) e c) sono realizzati dai CPIA; i percorsi di cui alla lettera b) sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni.

Al 31/8/2015 cesseranno di funzionare i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente ordinamento.

Nelle more dell'avvio di tutti i CPIA, le domande di iscrizione, per l'a. s. 2015/2016 vanno rivolte:

- o direttamente ai CPIA già istituiti e alle istituzioni scolastiche -presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello che provvederanno tempestivamente a trasmetterle in copia al CPIA di riferimento;

- o alle istituzioni scolastiche sedi dei CTP e a quelle sedi dei corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti organizzativi e didattici.

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti È fissato di norma al 31 maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015.

Con successiva nota saranno fornite più precise indicazioni circa le modalità di iscrizioni e i modelli di domanda.