Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 1 febbraio 2019, n. 16
  Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2019-02-01;16

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali


 

1. Premessa

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell' articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  , con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall' articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

A. Senza contributo addizionaledi cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
fino a € 8,06€ 7,13€ 1,42 (0,36) (2)€ 1,43 (0,36) (2)
oltre € 8,06 fino a € 9,81€ 8,06€ 1,61 (0,4) (2)€ 1,62 (0,4) (2)
oltre € 9,81€ 9,81€ 1,96 (0,49) (2)€ 1,97 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,19€ 1,04 (0,26) (2)€ 1,04 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403  ).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012  , da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012  , da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
fino a € 8,06€ 7,13€ 1,52 (0,36) (2)€ 1,53 (0,36) (2)
oltre € 8,06 fino a € 9,81€ 8,06€ 1,72 (0,4) (2)€ 1,73 (0,4) (2)
oltre € 9,81€ 9,81€ 2,10 (0,49) (2)€ 2,11 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,19€ 1,11 (0,26) (2)€ 1,12 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403  ).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

A. Senza contributo addizionaledi cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 

GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
F.P.L.D.17,4275%0,87279317,4275%0,867579
ASpI1,03%0,0515841,15%0,05725
C.U.A.F.0%0
MATERNITA'0%00%0
INAIL1,31%0,0656071,31%0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto0,2%0,0100160,2%0,009956
TOTALE19,9675%120,0875%1

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012  , da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
F.P.L.D.17,4275%0,81560817,4275%0,811053
ASpI1,03%0,0482041,15%0,053519
C.U.A.F.0%0
MATERNITA'0%00%0
INAIL1,31%0,0613081,31%0,060966
Contributo addizionale1,4%0,065521,4%0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto0,2%0,009360,2%0,009308
TOTALE21,3675%121,4875%1

Note:

Normativa di riferimento

(1) L' articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , ha istituito l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160  .

(2) L' articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale.

(3) In base all' articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266  (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88  , è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(5) L' articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

(6) L' articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall' articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448  (legge finanziaria 2002).

(7) A norma dell' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286  (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(8) A norma dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  , per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(10) In applicazione dell' articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30  , l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.


 

Il Direttore generale vicario Vincenzo Damato