Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 9 ottobre 2015, n. 168
  Oggetto: Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l' 8 maggio 2012  , ratificato con legge dell'11 marzo 2015 n. 35  , in vigore dal 1° agosto 2015.  
 


 
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Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali eperiferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

Premessa

La Turchia era legata all'Italia dalla Convenzione Europea di sicurezza sociale (strumento del Consiglio d'Europa ratificato da entrambi gli Stati) e dal relativo Accordo complementare per l'applicazione della Convenzione, firmati a Parigi il 14 dicembre 1972, ratificati dall' Italia con Legge 27.12.1988, n. 567  ed entrati in vigore il 12.04.1990 (le relative disposizioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 177 del 23/7/1990).

La citata Convenzione Europea è considerata "Convenzione quadro", in quanto applicabile, in ciascuno Stato che la ratifica, solo per una parte delle disposizioni per ciò dette immediatamente applicabili; l'attuazione delle altre disposizioni non immediatamente applicabili è, invece, subordinata all'applicazione di successivi accordi. Pertanto, in base anche alla definizione contenuta nella stessa Convenzione, è considerato "Parte Contraente" ogni Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Oltre all'Italia e alla Turchia, sono parti Contraenti, in quanto hanno ratificato la Convenzione Europea, anche i seguenti Paesi: Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio.

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l'8 maggio 2012, ratificato con legge dell'11 marzo 2015 n. 35  . L'Accordo - che lega esclusivamente Italia e Turchia - sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l'Italia, dal 12 aprile 1990.

In attesa della stipula dell'Accordo amministrativo, si forniscono prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità.

Il testo dell'Accordo bilaterale ricalca le disposizioni dello strumento del Consiglio d'Europa, estendendo, però, il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalità, mentre la Convenzione europea si applicava solo ai cittadini degli Stati Contraenti.

Inoltre, l'Accordo si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici, e agli iscritti alla "gestione separata".

Il nuovo Accordo modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi, non contiene disposizioni in materia di prestazioni familiari e prevede un'esplicita esclusione dal suo campo di applicazione delle prestazioni non contributive e di tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito, finanziate dalla fiscalità generale.

Inoltre, l'Accordo non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.

1. PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Campo di applicazione per materia

Secondo quanto previsto all'articolo 2, l'Accordo con la Turchia, per quanto concerne la legislazione italiana, si applica alle seguenti forme di assicurazione:

a) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;

b) assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e) regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

Per quanto concerne la legislazione turca, l'Accordo si applica alle seguenti forme di assicurazione:

a) invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;

b) invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;

c) invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

d) invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso fondi (esclusi i dipendenti pubblici e il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399), di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506.

L'Accordo si applica anche a qualsiasi atto normativo che modifichi, aggiorni, sostituisca o integri le legislazioni sopra citate.

Invece, l'applicazione dell'Accordo alle legislazioni relative a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi, dovrà essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti.

L'Accordo in argomento non si applica alle legislazioni delle due Parti contraenti in materia di prestazioni assistenziali e di altre prestazioni contributive finanziate dalla fiscalità generale o relative all'integrazione al trattamento minimo.

1.2 Campo di applicazione personale e parità di trattamento

Fatte salve eventuali disposizioni diverse dell'Accordo, in base all'articolo 3, l'Accordo si applica, a prescindere dalla loro cittadinanza, alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti, nonché ai familiari e superstiti di tali persone.

L'articolo 4 prevede che le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti godano degli stessi diritti e siano soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione dello Stato Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale Stato.

2. PARTE II - DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

2.1 Disposizioni generali (art. 6 dell'Accordo)

2.1.1 Territorialità della legislazione applicabile (art. 6, par. 1)

L'Accordo, in ordine alla determinazione della legislazione applicabile, si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore che svolge un'attività lavorativa nel territorio di una Parte Contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte.

In particolare, i lavoratori impiegati nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte in cui lavorano. Tale principio si applica anche se il lavoratore risieda nel territorio dell'altra Parte contraente o se il datore di lavoro o la sua sede legale sia ubicata nel territorio dell'altra Parte.

2.1.2 Dipendenti pubblici e assimilati (art. 6, par. 2)

I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui detti lavoratori dipendono.

2.1.3 Personale impiegato presso una filiale o sede permanente di un'impresa (art. 6, par. 3)

In applicazione del principio generale di territorialità, la persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente, diversa da quella in cui tale impresa ha la propria sede legale, sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è ubicata tale filiale o sede permanente.

2.2 Distacco temporaneo (art. 7 dell'Accordo)

Il lavoratore impiegato nel territorio di una Parte Contraente, temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, resta soggetto, in deroga al principio di territorialità, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi.

Analoga disposizione è prevista per il lavoratore autonomo che svolga la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti e che si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività. Anche in tale fattispecie il lavoratore resta soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi.

In entrambi i casi, detto periodo potrà essere prorogato previa autorizzazione delle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Rispetto alla Convenzione europea, l'Accordo ha esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi e ha previsto l'applicazione delle disposizioni sul distacco anche ai lavoratori autonomi.

Ne consegue che, per i distacchi il cui inizio è fissato a decorrere dal 1° agosto 2015, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, le relative certificazioni potranno essere rilasciate per periodi di durata fino a 24 mesi.

L'Accordo non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma della Convenzione europea, con i periodi di distacco regolati dall'Accordo.

Tuttavia, al fine di garantire continuità giuridica tra la Convenzione europea e l'Accordo, tutti i periodi di distacco maturati a norma della Convenzione europea saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all'applicazione dell'Accordo, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all'applicazione di entrambi gli strumenti internazionali non possa superare 24 mesi.

Ne consegue che, qualora il periodo di distacco abbia inizio prima della data di applicazione dell'Accordo e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco di ventiquattro mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° agosto 2015.

2.3 Personale delle società di trasporto internazionale (art. 8 dell'Accordo)

Il personale viaggiante dipendente delle imprese di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare è soggetto alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa ha la propria sede legale.

2.4 Lavoratori occupati sul territorio di entrambe le Parti Contraenti, diversi dai dipendenti delle imprese di trasporto internazionale

L'Accordo in esame, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, non contiene disposizioni che individuano criteri specifici per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell'attività lavorativa nel territorio di entrambe le Parti Contraenti, da parte di lavoratori diversi dai dipendenti delle imprese di trasporto internazionale.

Ne consegue che, in tali fattispecie, la legislazione applicabile deve essere determinata in applicazione del principio generale della territorialità e, pertanto, la persona sarà assoggettata ad entrambe le legislazioni, salvo accordo in deroga ai sensi dell'articolo 11.

2.5 Membri dell'equipaggio e marittimi (articolo 9 dell'Accordo)

2.5.1 Personale occupato a bordo delle navi (art. 9 par. 1 e 3)

I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Parte.

A tale regola è possibile derogare qualora detti lavoratori siano remunerati da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente. In tal caso, i lavoratori sono soggetti alla legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiedono nel territorio di tale Parte.

2.5.2 Personale addetto alle operazioni di carico/scarico e riparazione delle navi (art. 9 par. 2)

I lavoratori che non sono membri dell'equipaggio di una nave, impiegati in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente per svolgere attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente, sono soggetti alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.

2.6 Missioni diplomatiche e funzionari consolari (art. 10 dell'Accordo)

L'Accordo prevede che, nel caso di invio nel territorio di una delle Parti Contraenti, il personale diplomatico e consolare, nonché le persone impiegate al servizio privato di detto personale, siano soggette alla legislazione della Parte Contraente che li ha inviati.

Qualora i lavoratori predetti siano assunti localmente, la legislazione applicabile è quella della Parte Contraente che li ospita (Stato di occupazione).

Tuttavia, il personale assunto in loco può optare per l'applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavora (Stato al quale appartiene la missione diplomatica o consolare), a condizione che sia cittadino di detto Stato.

2.7 Eccezioni (art. 11 dell'Accordo)

In base all'articolo 11 dell'Accordo, le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di una persona o di una categoria di persone, eccezioni alle sopra illustrate disposizioni sulla legislazione applicabile (articoli da 6 a 10 dell'Accordo).

3. PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione 1 - Prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi

3.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi (artt. 12 e 17 dell'Accordo)

L'articolo 12, relativamente alle prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi, prevede che, qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il riconoscimento delle prestazioni al completamento di determinati periodi di assicurazione, l'Istituzione competente di tale Parte dovrà prendere in considerazione i periodi di assicurazione, che non siano coincidenti, compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, come se fossero periodi maturati in base alla legislazione da essa applicata.

Tuttavia, la totalizzazione può essere effettuata solo se la persona interessata, al momento del verificarsi dell'evento (malattia, tubercolosi o maternità), risulti assicurata ai sensi della legislazione della Parte Contraente a carico della quale la prestazione è richiesta.

Ne consegue che, nei casi in cui il diritto alle prestazioni in denaro di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità a carico dell'assicurazione italiana non è perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Turchia.

Infine, ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo, i requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni in denaro di malattia, tubercolosi e maternità sono determinati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione. Pertanto, per le prestazioni a carico dell'assicurazione italiana i requisiti e le modalità di calcolo sono quelli previsti dalla legislazione nazionale.

Sezione 2 - Prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti

3.2.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 19 dell'Accordo)

L'articolo 19, par. 1, prevede che, qualora ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni la legislazione di una delle Parti Contraenti richieda il completamento di determinati periodi di assicurazione, l'Istituzione competente di tale Parte, se necessario, prenda in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale o in una specifica professione o impiego, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato o, in mancanza di tale regime, nella stessa professione o occupazione.

Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

3.2.2 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria

L'Accordo in esame, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, non contiene disposizioni che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

Pertanto, con riferimento alle domande con autorizzazione avente decorrenza dal 1° agosto 2015, i periodi maturati in Turchia non possono più essere totalizzati per perfezionare il requisito contributivo utile all'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana. Tale requisito dovrà essere accertato sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in Italia.

3.2.3 Totalizzazione dei periodi maturati negli Stati UE che hanno ratificato la Convenzione europea di sicurezza sociale

Come evidenziato in premessa, oltre all'Italia e alla Turchia, sono Parti Contraenti, in quanto hanno ratificato la Convenzione Europea, anche i seguenti Stati dell'Unione europea: Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio.

Tenuto conto che si tratta di Stati membri dell'Unione, come precisato nella circolare n. 177 del 1990, le disposizioni della Convenzione non pregiudicano gli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, pertanto la Convenzione europea trova applicazione tra gli Stati che l'hanno ratificata, quando non esiste altro strumento di coordinamento che li vincoli, come nel caso dell'Italia nei rapporti con la Turchia.

Pertanto, l'applicazione della Convenzione europea consentiva di totalizzare ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'accesso alla pensione, oltre ai periodi maturati in Italia e in Turchia, anche i periodi maturati in uno degli Stati sopra citati, in quanto Parti Contraenti della Convenzione europea.

Considerato che l'Accordo, oggetto della presente circolare, vincola solo l'Italia e la Turchia, per le pensioni italiane da concedere, con decorrenza dal 1° agosto 2015, in applicazione dell'Accordo in parola, i requisiti assicurativi e contributivi possono essere perfezionati totalizzando i periodi di assicurazione maturati in Italia con i soli periodi maturati in Turchia.

3.2.4 Periodi assicurativi inferiori a un anno (art. 20 dell'Accordo) In base alle disposizioni contenute nell'articolo 20, nel caso in cui la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a un anno, l'Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a erogare alcuna prestazione, a meno che la legislazione applicata non riconosca il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.

I periodi di durata inferiore all'anno devono essere presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente sia per accertare il diritto alla prestazione a suo carico che per effettuarne il calcolo.

Per le modalità di applicazione di tale disposizione, si rinvia a quanto già specificato nelle circolari applicative dei regolamenti comunitari e delle convenzioni bilaterali contenenti analoghe disposizioni.

3.2.5 Calcolo delle prestazioni (art. 21 dell'Accordo)

In base all'articolo 21, qualora il diritto alle prestazioni a carico di una Parte Contraente sia acquisito sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in base alla propria legislazione, l'Istituzione competente di tale Parte calcolerà le prestazioni da concedere esclusivamente sulla base dei periodi maturati ai sensi della legislazione da essa applicata (pensione autonoma/in regime nazionale).

Invece, nel caso in cui, in base alla legislazione di una Parte Contraente, il diritto alla prestazione sia perfezionato solo per effetto della totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati nell'altra Parte Contraente, l'importo della prestazione sarà calcolato secondo le regole del pro-rata (pensione in regime internazionale).

Infine, il paragrafo 3 dell'articolo 21 dispone che, qualora la legislazione di una Parte Contraente preveda il calcolo delle prestazioni sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in tale Parte, l'Istituzione competente prenderà in considerazione esclusivamente le retribuzioni o i contributi versati ai sensi della legislazione da essa applicata.

Pertanto, nel caso in cui il diritto alla prestazione italiana sia perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in Italia, la pensione dovrà essere liquidata in regime autonomo.

Qualora, invece, il diritto alla pensione italiana sia raggiunto solo in applicazione dell'Accordo, con la totalizzazione dei periodi maturati in Turchia, la pensione sarà liquidata in regime internazionale secondo il criterio del pro-rata.

Ai fini della determinazione della retribuzione/reddito/montante contributivo, necessari per il calcolo della misura delle prestazioni, devono essere presi in considerazione esclusivamente le retribuzioni/redditi/montante contributivo relativi ai periodi di assicurazione compiuti in Italia.

3.2.6 Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni (art. 22 dell'Accordo )

Le persone a cui si applica l'Accordo che beneficino simultaneamente di prestazioni a carico di entrambe le Parti Contraenti, in base all'articolo 22, non sono soggette alle disposizioni nazionali in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni. Pertanto è consentito il cumulo delle prestazioni erogate contemporaneamente dalla due Parti Contraenti.

3.2.7 Domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° agosto 2015 (art. 37 dell'Accordo )

Le domande di pensione già definite, alla data del 1° agosto 2015, in base alla Convenzione europea, possono essere riesaminate, in applicazione dell'Accordo, su domanda degli interessati .

Nell'ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate entro due anni dal 1° agosto 2015, la decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire da tale data.

Qualora tali domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i relativi diritti decorrono dalla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.

Si procederà, poi, ad attribuire il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dell'Accordo, se più favorevole rispetto a quello precedentemente attribuito in base alla Convenzione europea.

Pertanto, in relazione alle domande di riesame presentate entro due anni, deve essere effettuata una doppia liquidazione:

. per il periodo anteriore al 1° agosto 2015, ai sensi della Convenzione europea;

. per il periodo dal 1° agosto 2015 in poi, ai sensi dell'Accordo.

L'importo calcolato ai sensi della Convenzione europea, se più favorevole rispetto a quello calcolato ai sensi dell'Accordo, sarà mantenuto anche successivamente al 1° agosto 2015.

Le domande di pensione in corso di definizione al 1° agosto 2015 devono essere esaminate, a partire da tale data, anche in applicazione dell'Accordo. Anche in questo, si procederà, poi, ad attribuire il trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato in base all'Accordo e quello determinato in base alla Convenzione europea.

In particolare, anche in tale ipotesi, deve essere effettuata una doppia liquidazione:

. per il periodo anteriore al 1° agosto 2015, ai sensi della Convenzione europea;

. per il periodo dal 1° agosto 2015 in poi, ai sensi dell'Accordo.

Tale criterio andrà applicato anche nei confronti delle domande di pensione che, benché presentate successivamente al 1° agosto 2015, abbiano una decorrenza anteriore alla predetta data.

3.2.8 Integrazione al trattamento minimo

L'articolo 34 della Convenzione europea prevede un articolato meccanismo per l'erogazione di un complemento differenziale, nel caso in cui l'ammontare delle prestazioni a cui l'interessato potrebbe avere diritto, in base alla legislazione di una Parte Contraente senza far ricorso alla totalizzazione, sia superiore all'ammontare totale delle prestazioni dovute secondo le regole del pro-rata.

Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, l'Accordo non contiene norme in materia di complementi differenziali né di integrazione al trattamento minimo. Infatti, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 par. 4, il campo di applicazione oggettivo non si estende alle prestazioni assistenziali né ad altre prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale o relative alle integrazioni al minimo.

Ne consegue che, per le pensioni da concedere in applicazione dell'Accordo, a decorrere dal 1° agosto 2015, l'integrazione al trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana può essere attribuita solo se risultano soddisfatti i requisiti reddituali e contributivi (almeno 520 settimane effettive) previsti dalla normativa nazionale.

Sezione 3 - Prestazioni di disoccupazione

3.3 Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 27 dell'Accordo)

Come precisato al precedente punto 2.1, l'Accordo si estende ratione materiae anche all'assicurazione contro la disoccupazione e riporta disposizioni sull'acquisizione del diritto alle prestazioni mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi.

In particolare, l'articolo 27 dispone che, qualora in base alla legislazione di una delle due Parti Contraenti, il diritto alla prestazione di disoccupazione sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'Istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte, a condizione che detti periodi non si sovrappongano.

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni siano determinate in base alla legislazione applicata dall'Istituzione che eroga la prestazione. Ne consegue che, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione da erogare a carico dell'assicurazione italiana, i criteri di calcolo, la durata e le modalità di pagamento sono quelli previsti dalla legislazione italiana e, inoltre, per la determinazione della misura, la retribuzione di riferimento è quella relativa ai soli periodi di assicurazione maturati in Italia.

In applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi previste dall'Accordo in esame, le Strutture territoriali, qualora il lavoratore non raggiunga i prescritti requisiti in base ai soli periodi assicurativi compiuti in Italia, devono accertare se l'interessato è stato soggetto da ultimo alla legislazione italiana e se i requisiti stessi siano soddisfatti mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Turchia.

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che, per le prestazioni di disoccupazione da concedere con decorrenza dal 1° agosto 2015, ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti possono essere totalizzati - con i periodi italiani - solo i periodi assicurativi maturati in Turchia.

4. PARTE IV - DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto riguarda le norme che non necessitano di commento, si rinvia al testo dell'Accordo allegato alla presente circolare. Si richiama, invece, l'attenzione delle Strutture territoriali sulle disposizioni di seguito illustrate.

4.1 Misure amministrative e modalità di collaborazione (art. 28 dell'Accordo)

4.1.1 Collaborazione amministrativa

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 28, le Autorità competenti e le Istituzioni delle Parti Contraenti si scambiano tutte le informazioni necessarie ai fini della sua applicazione. Esse si forniscono reciproca assistenza, a titolo gratuito, in merito a qualsiasi questione inerente l'applicazione dell'Accordo, come se riguardasse l'applicazione della propria legislazione nazionale.

4.1.2 Accertamenti sanitari

Nel caso in cui l'indagine medico legale sia compiuta nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti per l'applicazione delle legislazioni che esse applicano, l'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata effettuerà, a proprie spese, gli accertamenti sanitari necessari.

Qualora, invece, gli accertamenti medici siano effettuati dall'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata ma nell'esclusivo interesse dell'altra Parte Contraente, tali accertamenti saranno eseguiti su richiesta e a spese della Parte richiedente.

4.1.3 Riservatezza dei dati trattati

Tutte le informazioni riguardanti una persona scambiate tra le Parti Contraenti in relazione all'applicazione dell'Accordo, devono essere considerate riservate e, pertanto, utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'Accordo medesimo. La Parte Contraente a cui le informazioni sono state comunicate dovrà garantirne la riservatezza.

4.2 Richieste di informazioni da parte di rappresentanti diplomatici e consolari (art. 29 dell'Accordo)

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 29, i rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna Parte Contraente possono richiedere, direttamente all'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente, le informazioni necessarie per tutelare i cittadini dello Stato che rappresentano e che abbiano fatto domanda di prestazione.

4.3 Lingue ufficiali ed esenzioni da spese e autenticazione (artt. 30 e 31 dell'Accordo)

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 30, le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. Pertanto, le domande di prestazione e i documenti non possono essere respinti per il fatto di essere stati redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

L'articolo 31 dell'Accordo dispone che le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, in relazione all'istruttoria delle domande e ai documenti allegati, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'Accordo.

Dette esenzioni sono estese anche alle dichiarazioni o documenti analoghi presentati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.

4.4 Presentazione delle domande di prestazione (art. 32 dell'Accordo)

L'articolo 32, par.1, prevede che qualsiasi istanza, dichiarazione o ricorso, presentato in base alla legislazione di una Parte Contraente o ai fini dell'applicazione dell'Accordo, all'Istituzione di una delle Parti Contraenti, sarà considerato utilmente presentato all'Istituzione competente dell'altra Parte.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo, una domanda di prestazione presentata all'Istituzione di una delle Parti Contraenti sarà considerata come validamente presentata anche in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.

Infine, l'articolo 32, paragrafi 3 e 4, precisa che le domande, le dichiarazioni e i ricorsi per la cui presentazione è prevista dalla legislazione di una Parte Contraente una data di scadenza, sono ricevibili dall'Istituzione competente se la presentazione è avvenuta, entro tale data, presso l'Istituzione corrispondente dell'altra Parte. L'Istituzione che ha ricevuto la domanda, la dichiarazione o il ricorso ne effettuerà tempestivamente la trasmissione all'Istituzione competente direttamente o per il tramite degli Organismi di collegamento.

4.5 Surroga nei confronti dei terzi responsabili (art. 33 dell'Accordo)

L'articolo 33 disciplina il diritto dell'Istituzione di una Parte contraente che abbia erogato prestazioni, a rivalersi nei confronti dei terzi responsabili tenuti al risarcimento dei danni causati o sopravvenuti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

In particolare, il paragrafo 1 precisa che nel caso in cui una persona benefici, a carico dell'Istituzione di una delle Parti Contraenti di una prestazione corrisposta in conseguenza di un danno derivante dal fatto di un terzo, verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente la cui legislazione preveda il diritto al risarcimento del danno da parte del terzo responsabile, il diritto al risarcimento viene trasferito all'Istituzione della Parte che eroga la prestazione.

Il paragrafo 2 prevede che, nel caso in cui le Istituzioni di entrambe le Parti Contraenti eroghino prestazioni dello stesso tipo derivanti dal medesimo danno per il quale sussista il diritto al risarcimento, il terzo responsabile potrà corrispondere tale risarcimento all'Istituzione dell'una o dell'altra Parte. Le Istituzioni provvederanno, quindi, a ripartirsi l'importo ottenuto, a titolo di risarcimento, in proporzione all'ammontare delle prestazioni da ciascuna erogate.

4.6 Recupero delle somme erogate indebitamente (art. 34 dell'Accordo)

L'Istituzione competente di una delle Parti Contraenti che abbia erogato a una persona, in applicazione dell'Accordo, una prestazione di importo superiore a quanto dovuto, potrà chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma da essa dovuta alla stessa persona. La suddetta Istituzione trasferirà la somma così recuperata all'Istituzione dell'altra Parte Contraente.

Qualora non sia possibile procedere al recupero delle somme indebitamente erogate con le modalità sopra descritte, il recupero sarà effettuato secondo i criteri riportati di seguito:

a) l'Istituzione che ha erogato le somme in eccesso, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla propria legislazione, potrà chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti per prestazioni dovute da tale Istituzione allo stesso beneficiario. L'Istituzione dell'altra Parte Contraente procederà a dedurre l'importo da recuperare, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla propria legislazione, come se essa stessa avesse corrisposto il pagamento in eccesso, e trasferirà la somma così recuperata all'Istituzione che ne ha fatto richiesta;

b) l'Istituzione competente di una delle Parti Contraenti che abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria legislazione, potrà richiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti dovuti al beneficiario in relazione allo stesso periodo. L'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre l'importo e trasferirlo all'Istituzione che ne ha fatto richiesta.

4.7 Valuta dei pagamenti (art. 35 dell'Accordo)

Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in applicazione dell'Accordo sarà effettuato con effetto liberatorio nella valuta dello Stato debitore.

5. PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

5.1 Disposizioni transitorie (art. 37 dell'Accordo)

In materia di eventi pregressi, l'Accordo recepisce il principio di carattere generale in base al quale è possibile acquisire un diritto a prestazione anche nel caso in cui tale diritto si riferisca ad eventi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Ne consegue che i periodi assicurativi maturati, in virtù della legislazione di una Parte Contraente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dall'applicazione dell'Accordo medesimo.

Tuttavia, la decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° agosto 2015. Infatti, come precisato al paragrafo 1 dell'articolo 37, l'Accordo non conferisce diritti a prestazioni per periodi antecedenti la data della sua entrata in vigore.

5.2 Disposizioni finali (artt. 39 e 40 dell'Accordo)

L'Accordo ha durata indeterminata e, in caso di denuncia, sono fatti salvi i diritti acquisiti.

I diritti in corso di acquisizione, relativi a periodi compiuti precedentemente alla data a partire dalla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per effetto della denuncia.

5.3 Formulari e modalità di scambio delle informazioni

Nelle more della definizione dell'Accordo Amministrativo, le Strutture territoriali provvederanno a dare applicazione al nuovo Accordo utilizzando le procedure e i formulari attualmente in uso per la Convenzione Europea.


 

Il Direttore Generale: Cioffi



ALLEGATI:  
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