Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 3 ottobre 1996, n. 188
  Oggetto: 1) Innovazioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori dipendenti extracomunitari ( art. 10 del D.L. 13 settembre 1996, n.477  ). 2) Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:1996-10-03;188

Ai Dirigenti centrali periferici

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico-legali

e, per conoscenza, Al Presidente

Ai Consiglieri di amministrazione

Ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, Gestioni e Casse

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

SOMMARIO: Innovazioni contenute nel D.L. n. 477/1996  . Scadenze per la regolarizzazione, con particolare riferimento agli aspetti previdenziali. Modalita' per la restituzione da parte dell' Istituto, a domanda, delle somme versate, a titolo di contributo: a) dai lavoratori sulla base di disposizioni non confermate dall'attuale decreto; b) dai datori di lavoro, in caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro. Settore agricolo: conguagli tra importi richiesti con i bollettini precompilati e versamenti "anticipati". Direttive ministeriali (circ. n.111/1996) per l'applicazione della normativa sulla regolarizzazione.

Con messaggio n. 4363 del 12 settembre u.s. (all. 1) sono state rese note le scadenze per la regolarizzazione indicata in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 376 del 16 luglio 1996  , che aveva sostituito il precedente D.L. n.269 del 17 maggio 1996  , non convertito alla scadenza di legge. Anche il citato D.L. n. 376 e' nel frattempo decaduto per mancata conversione in legge, ed e' stato sostituito dal D.L. 13 settembre 1996, n. 477  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996. Il Decreto legge in argomento, ai sensi dell'art. 14 del provvedimento di legge stesso, e' entrato in vigore il 16 settembre 1996, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Come gia' reso noto con il menzionato msg. n.4363/1996, sugli aspetti innovativi contenuti nel D.L. n. 376/1996  , confermati dal D.L. n. 477/1996  in trattazione, e su altre rilevanti questioni connesse con la regolarizzazione in argomento, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, con circolare n. 111 del 25 luglio 1996, ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni emanate da detto Dicastero con le precedenti circolari in materia (in particolare, la n. 37 del 14 marzo 1996, resa nota dallo Istituto con circolare n. 61 del 15 marzo 1996, diramata in pari data con msg. n. 15804), ha impartito apposite istruzioni, di cui si ritiene utile trasmettere il testo integrale (all. 2). Dette direttive, diramate in vigenza del D.L. n.376/1996  , vanno ora ovviamente attualizzate alla luce del nuovo provvedimento di legge in trattazione.

Di seguito vengono indicate le scadenze per la regolarizzazione in argomento, come fissate dal nuovo Decreto Legge, ed illustrati alcuni aspetti di particolare rilievo delle anzidette istruzioni ministeriali - che costituiscono parte integrante della presente circolare ed alle quali le S.A.P. si dovranno adeguare - piu' strettamente attinenti alla materia di competenza dell' Istituto.

1. SCADENZE

1.1. Richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ( art. 10, co. 1 ).

Il comma 1 dell' art. 10 in esame ( titolato "Regolarizzazione per offerta di lavoro", sostitutivo dell' art. 12 del D.L. n. 269/1996  , che - come e' noto - ha preceduto il D.L. n. 376/1996  : entrambi decaduti per mancata conversione in legge) ribadisce il 31 marzo 1996 quale termine ultimo entro il quale gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, ai quali un datore di lavoro avesse rilasciato dichiarazione scritta della propria disponibilita' all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che avessero dichiarato di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alla dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, potevano richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si evidenzia come il testo del comma 1 in esame, ultima parte, ha esteso la possibilita' di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ( su tale aspetto e sull'argomento "Soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione" si fa rinvio alla specifica trattazione contenuta al punto 1 della menzionata circolare ministeriale).

1.2. Richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento (art. 10, comma 2).

Sempre entro il 31 marzo 1996, gli stranieri che avevano dichiarato rapporti di lavoro subordinato, in atto alla data del 19 novembre 1995, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, avesse avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, potevano richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

La circolare ministeriale (v. punto 2 della stessa) sottolinea, inoltre, la notevole importanza dell'innovazione introdotta nel comma 5, punto d), laddove e' previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per l' iscrizione al collocamento della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 in esame ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro. A tale riguardo chiariscono sempre le anzidette direttive ministeriali che:

- per rapporto di lavoro "non perfezionato" s'intende la dichiarazione di disponibilita' del datore di lavoro non seguita da effettiva assunzione;

- per rapporto di lavoro " non confermato ", ci si riferisce alle dichiarazioni del lavoratore riguardanti prestazioni di lavoro in atto, contestate dal datore di lavoro.

1.3. Regolarizzazione di rapporti di lavoro pregressi (art.10, commi 9 e 10).

Conferma il primo periodo del comma 9 dell' art. 10 in commento che i datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni dell'articolo 10 in trattazione, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all' occupazione di lavoratori stranieri.

Il secondo periodo del comma 9 in esame prevede inoltre che i datori di lavoro che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola (16 settembre 1996), regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma, possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, mediante il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

La scadenza per la regolarizzazione di cui trattasi - argomento per il quale si vedano anche le istruzioni fornite in occasione dei precedenti DD. LL. decaduti - e', quindi, ora fissata al 15 novembre 1996.

Viene, pertanto, mantenuta la facolta' da parte dei datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari pregressi, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di cui ai commi 1) e 2), rese entro il 31 marzo 1996, mediante il versamento, entro la scadenza del 15 novembre p.v., di quanto dovuto agli Enti previdenziali ed assistenziali, dalla data di costituzione del rapporto di lavoro irregolare, a titolo di contributi e di premi, maggiorati del 5% annuo. Tale sanatoria, come e' noto, non comporta alcuna sanzione a carico del datore di lavoro (v. comma 10, rimasto invariato rispetto al testo dei precedenti Decreti legge).

1.4. Termine per la regolarizzazione di cui all' art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335  (art. 10, co. 11).

Ribadisce il comma 11 dell' art. 10 in commento che il termine per la regolarizzazione in epigrafe e' prorogato fino al 31 marzo 1996.

2. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO.

Dispone il comma 5 dell' art. 10 in trattazione che, previa verifica della sussistenza dei previsti presupposti, la Questura rilascia permesso di soggiorno: a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato; b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto; c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni.

2.1. Stabilisce poi il comma 6 - la cui formulazione e' diversa rispetto a quella del D.L. n. 269/1996  decaduto - che contestualmente all'assunzione, nei casi suindicati (ossia quelli disciplinati dal comma 5 lettere a, b e c), il datore di lavoro deve versare all'I.N.P.S. (si rammenta che per i lavoratori dello spettacolo - come precisato al punto 1 della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 37 del 14 marzo 1996, allegata alla circolare I.N.P.S. n. 61 del 15 marzo 1996 - i versamenti contributivi di pertinenza dovranno essere fatti allo E.N.P.A.L.S.), previa comunicazione all' Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente: a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato; b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato. Come viene evidenziato nelle direttive ministeriali, (v. punto 4 delle stesse), con la nuova stesura del comma 6 viene quindi confermato il versamento anticipato allo Istituto di 6 o 4 mesi di contributi in relazione alla durata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che, avendo rilasciato dichiarazione scritta della propria disponibilita' alla immediata assunzione regolare di lavoratori extracomunitari, proceda direttamente all'assunzione dei lavoratori medesimi. La ricevuta del versamento effettuato deve essere allegata da parte del datore di lavoro alla comunicazione dell' avvenuta assunzione da inviare all' Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

2.1.2. Viceversa - come chiarisce il Dicastero del Lavoro - non sono piu' tenuti all' anzidetto versamento anticipato, di 6 o 4 mesi di contributi, in relazione alla durata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato o a titolo stagionale), i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro presso l'Ufficio Provinciale del lavoro territorialmente competente con lavoratori extracomunitari nei casi previsti dal comma 5 lettera d) del D.L. n.477/1996  in esame.

2.2. Alla luce poi di quanto precisato al punto 4), ultimo periodo, dalle citate istruzioni ministeriali ("Con i chiarimenti sopra forniti si intendono annullate tutte le direttive impartite precedentemente in materia di adempimenti contributivi....), devono inoltre ritenersi superate anche le indicazioni fornite al punto 2. della circolare I.N.P.S. n.113 del 25 maggio u.s., diramata con messaggio n.28188 del 27 maggio u.s.. I datori di lavoro possono provvedere quindi al versamento dei contributi anticipati, nei casi previsti, anche oltre la scadenza indicata con la circolare I.N.P.S. sopra menzionata. Cio' ovviamente a condizione che la presentazione alle questure territorialmente competenti delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, accompagnata dalla prevista dichiarazione scritta del datore di lavoro della propria disponibilita' all'immediata assunzione regolare, sia avvenuta entro il termine perentorio del 31 marzo 1996.

2.3. SETTORE AGRICOLO:

Conguagli tra importi richiesti con i bollettini precompilati e versamenti "anticipati". Con l' occasione, si ritiene utile fornire alle Sedi indicazioni sulle modalita' che i datori di lavoro assuntori di lavoratori stranieri non comunitari devono osservare per conguagliare i contributi richiesti con i bollettini di c/c postale precompilati dall'Istituto a seguito di presentazione della specifica denuncia di cui al punto A della circolare 127 del 18 giugno 1996, trasmessa in pari data con messaggio n. 31387, e le somme versate in anticipo in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 12, commi 6 e 7 del D.L. 18.11.1995 n.489  e successive reiterazioni (da ultimo D.L. n. 477 del 13.9.1996  , art. 10, co. 6). Come gia' anticipato con la richiamata circolare n.127/96, in relazione alla linea interpretativa adottata dall'Istituto per tutti gli altri settori produttivi, anche i datori di lavoro agricolo devono conguagliare (distintamente per I.V.S. e S.S.N.) l'importo contributivo richiesto con ogni singolo bollettino precompilato con tanti sesti - se si tratta di OTI - o tanti quarti se si tratta di OTD - dei versamenti effettuati in anticipo, per quanti sono i mesi per i quali sono state dichiarate giornate di lavoro nella denuncia (Mod.ACC1/OTI e/o ACC1/OTD) relativa al trimestre solare cui si riferisce il bollettino precompilato. Da detto conguaglio, in linea generale, scaturira' un obbligo, per il datore di lavoro, di integrare le quote parti dei versamenti anticipati (distintamente per IVS e per SSN) con ulteriori versamenti, notevolmente inferiori, pero', a quelli richiesti con i bollettini precompilati. Al verificarsi della suddetta situazione, il datore di lavoro dovra' operare ulteriori versamenti per la differenza a conguaglio utilizzando i normali bollettini di c/c sostitutivi di quelli precompilati (c/c 76821008 per IVS, c/c 187005 per SSN). I bollettini sostitutivi saranno forniti dalle Sedi e sugli stessi dovranno essere compilati tutti i campi predisposti per la lettura ottica rilevando tutti i dati occorrenti, (escluso l'importo), dal corrispondente bollettino precompilato o dal "Matriciario" relativo al trimestre che interessa. In tale senso, la Sede Centrale provvedera' a trasmettere una lettera esplicativa, a mezzo dei servizi di posta elettronica (Postel), ai datori di lavoro assuntori di lavoratori stranieri non comunitari, che hanno ricevuto i bollettini per il pagamento dei contributi della rata del 10 settembre 1996 differita al 15 novembre 1996.

2.4. CASI DI ANTICIPATA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: ASPETTI OPERATIVI.

Chiarisce sempre la circolare ministeriale - v. punto 4, 4 periodo - che in caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro le somme versate dal datore di lavoro a titolo di anticipo, eccedenti i periodi di lavoro effettivamente svolti, saranno restituite, a domanda, da parte dell'I.N.P.S. secondo modalita' stabilite dall'Istituto stesso. Preliminarmente chiarito che dette somme non dovranno essere maggiorate di interessi, per la restituzione le Sedi osserveranno le seguenti modalita':

a) DATORI DI LAVORO CHE VERSANO CON IL SISTEMA DM 10/M. Nelle domande di restituzione, sottoscritte dal datore di lavoro versante, dovranno essere indicati: - i dati identificativi del datore di lavoro; - le generalita' complete del lavoratore extracomunitario (o dei lavoratori interessati) per il quale a suo tempo e' stato pagato l'anticipo; - il numero delle rate conguagliate, specificando con quali modd. DM 10/2 sono stati fatti i suddetti conguagli, nonche' l'importo complessivo (relativamente al lavoratore o ai lavoratori interessati) conguagliato; - l' ammontare della somma per la quale si chiede il rimborso; - la data di pagamento dell' anticipo stesso; - la data di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e la causa della cessazione stessa. La domanda dovra' essere corredata da copia della ricevuta del bollettino di versamento a suo tempo effettuato per il titolo di cui trattasi. La Sede, effettuati i necessari riscontri, provvedera' con sollecitudine alla restituzione al richiedente di quanto dovuto.

b) DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO Anche per il settore in trattazione, nel caso in cui si verifichi l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro per uno o piu' lavoratori extracomunitari per i quali il datore di lavoro ha effettuato versamenti anticipati, ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D.L. n.489/95  e successive reiterazioni, per sei o quattro mesi, l'eccedenza contributiva rispetto a quanto dovuto in relazione all'effettivo periodo di occupazione, deve essere rimborsata dalle Sedi, a domanda, al datore di lavoro versante, con le modalita' indicate al successivo paragrafo 3.2. La motivata domanda, da compilare con le indicazioni previste al precedente punto a), deve essere corredata della o delle ricevute di versamento, in originale, e deve specificare il ovvero i lavoratori per i quali si e' verificata la circostanza dante titolo al rimborso. La ricevuta e' da trattare come specificato al successivo paragrafo 3.2 annotando sulla medesima anche gli estremi dei lavoratori per i quali e' stato eseguito il rimborso. Al verificarsi della fattispecie ora ipotizzata, il conguaglio tra l'effettivamente dovuto per i lavoratori interessati a cessazione anticipata del rapporto e quanto per essi versato in anticipo puo' essere fatto prendendo in considerazione l'intera quota parte del versamento anticipato riferita ai lavoratori interessati. Anche per questi rimborsi deve essere fatto l'elenco di cui al successivo paragrafo 3.2, recante gli stessi dati. L'elenco, da intestare " Rimborsi contributi versati in eccesso dai datori di lavoro per lavoratori extracomunitari, ex art.12 c.7, D.L.n.489/95  e successive reiterazioni", firmato dal Dirigente responsabile, sara' conservato presso la Sede in apposita evidenza in attesa di istruzioni operative.

c) DATORI DI LAVORO SETTORE DOMESTICO Per la compilazione della domanda si rinvia alle indicazioni fornite al precedente punto a); si veda inoltre quanto specificato al successivo punto 3.1..

3. LAVORATORI

Si evidenzia che nel testo del nuovo Decreto legge, come in quello del 376/1996, che l' ha preceduto, non e' stato confermato il comma 7 dell'art. 12 del D.L. n. 269/1996  decaduto: e' cosi' venuto meno l' obbligo del versamento di 4 mesi a carico dei lavoratori, che la disposizione da ultimo citata prevedeva. Come precisato nel quinto periodo del punto 4 della circolare ministeriale n.111/96 le somme versate all'anzidetto titolo saranno restituite, a domanda, dall'I.N.P.S.. Per la restituzione le SAP seguiranno le seguenti modalita'. La domanda di restituzione, sottoscritta dal lavoratore extracomunitario avente diritto, contenente le sue generalita', l'indirizzo e l'importo della somma di cui chiede la restituzione, dovra' essere corredata da copia della ricevuta del bollettino di versamento della somma stessa. Anche per il caso in esame, le SAP effettuati i necessari riscontri, al fine di evitare, tra l'altro, che la somma in argomento sia rimborsata a persona diversa dallo interessato, provvederanno con sollecitudine alla restituzione con le consuete modalita', localizzando il pagamento - ove possibile - come da domanda dell' interessato. Per quanto concerne, piu' specificamente, il lavoro domestico e quello agricolo le SAP si atterranno alle seguenti istruzioni.

3.1. Lavoro domestico. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro degli addetti ai servizi domestici e familiari, si precisa che con le indicazioni contenute al p. 4 della circolare ministeriale n. 111/1996, si devono intendere superate le riserve di cui sia al p.2 della circolare n. 51 del 4 marzo 1996 (importi contributivi versati direttamente dai lavoratori extracomunitari) che al p.4 del messaggio n.14070 del 7 marzo 1996 (versamenti contributivi anticipati per offerta di lavoro e cessazione del corrispondente rapporto di lavoro prima dei sei o quattro mesi, all.3). Le somme non dovute dovranno essere restituite, a domanda (da compilare secondo le modalita' indicate nei precedenti punti), a cura delle Sedi.

3.2. Lavoro agricolo. La domanda dovra' essere corredata della ricevuta, in originale, del versamento effettuato, dal dichiarante, ai sensi del comma 7 dell'art.12 del D.L. n.489/95  e successive reiterazioni (da ultimo: comma 7 dell'art.12 del D.L. n. 269 del 17.5.1996  ). Sulla ricevuta originale sara' apposto dalla Sede, a timbro, la dizione "OPERATO RIMBORSO n...... del ......" e sara' restituita al richiedente dopo averla fotocopiata. La fotocopia sara' allegata alla domanda.

Il rimborso sara' operato, nel piu' breve tempo possibile con le consuete modalita' e localizzato come da domanda.

Dei rimborsi effettuati dovra' essere predisposto un apposito elenco contenente i seguenti dati distintivi:

- Codice personale di contribuente;

- Codice del bollettino;

- Codice del tipo di mano d'opera;

- Anno e trimestre cui si riferisce il versamento a fronte del quale e' eseguito il rimborso;

- Codice ISTAT di provincia e di comune;

- Numero progressivo d'azienda;

- Tipo di contribuzione cui si riferisce il rimborso (IVS/SSN).

Tutti i suddetti dati sono rilevabili dalla ricevuta del bollettino di versamento, ad eccezione del "codice del bollettino" che deve essere rilevato dal registro di cui al punto 3.1.2. sub b, del messaggio n.37750 del 05.12.1995 (all.4). Inoltre, sempre per ogni rimborso, dovra' essere evidenziato l'importo rimborsato, il numero e la data del rimborso. L'elenco deve essere intestato "Rimborsi contributi versati dai lavoratori extracomunitari ex art. 12, co. 7 D.L.489/95  e successive reiterazioni" e, firmato dal Dirigente responsabile, sara' conservato presso la Sede in apposita evidenza in attesa di istruzioni operative.

4. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione previsti dalla presente circolare e a scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n.36216 del 24.11.1995 (all. 5) si precisa quanto segue.

4.1. SISTEMAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ANTICIPATI EFFETTUATI DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI RIENTRANTI NEL SISTEMA DM 10.

In relazione alle modalita' di conguaglio dei versamenti contributivi anticipati da parte dei datori di lavoro di che trattasi previste al punto 4. della circolare n. 26 del 27 gennaio 1996, si precisa che la procedura DM di ripartizione contabile imputa gli importi contraddistinti nel mod. DM 10 con il codice "L800" in DARE del conto GPA 54/26. Nei casi in cui a favore degli stessi datori di lavoro si debba procedere al rimborso per cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il competente ufficio amministrativo, al momento della liquidazione della somma da rimborsare, dovra' predisporre, in duplice copia, un biglietto contabile fuori cassa di mod. SC3 contenente la seguente scrittura in P.D.:

GPA 54/26 a GPA 10/99 Copia del predetto biglietto contabile dovra' essere trasmessa, insieme con la documentazione afferente alla liquidazione di che trattasi, all'Ufficio competente per la contabilita' il quale:

- registrera' il mod. SC3 sul sistema contabile;

- contraddistinguera', nell'ambito del partitario del conto GPA 10/99, l'importo da rimborsare con il codice bilancio di nuova istituzione "97 - Somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori ex art. 12 D.L. n.489/1995  e successivi, da sistemare".

I conseguenti pagamenti dovranno essere imputati, ovviamente, a debito del citato conto GPA 10/99. Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessita' di verificare che, a seguito dei suddetti movimenti contabili, il saldo del conto GPA 54/26 presenti eccedenza "AVERE" o al massimo risulti chiuso a pareggio. Riguardo alla sistemazione dei versamenti anticipati da parte dei lavoratori, essendo venuto meno l'obbligo a loro carico, come gia' precisato nel precedente punto 3., le somme risultanti al conto GPA 54/28 dovranno essere immediatamente stornate al conto GPA 10/99 con la scrittura in P.D.: GPA 54/28 a GPA 10/99 ed evidenziate, nell'ambito del partitario del suddetto conto GPA 10/99, sempre con il codice bilancio "97" di cui sopra e' cenno. Dopo tale operazione il conto GPA 54/28 dovra' risultare chiuso a pareggio (1).

I pagamenti relativi ai rimborsi che verranno predisposti dal competente ufficio amministrativo dovranno pertanto essere imputati a debito del conto GPA 10/99.

4.2. SISTEMAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ANTICIPATI DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI DEL SETTORE DOMESTICO.

In considerazione che le operazioni di conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro in epigrafe dovranno essere effettuate, come disposto dalla circolare n. 51 del 4 marzo 1996 e dal messaggio n.14070 del 7 marzo 1996 precedentemente richiamati, mediante la procedura di cui al mod. LD 15, con la conseguente adozione, quindi, degli adempimenti amministrativi e contabili previsti da detta procedura, si precisa che da parte del competente ufficio amministrativo dovra' procedersi alla sistemazione contabile dei versamenti anticipati mediante la predisposizione in duplice copia, e per ciascuna pratica di regolarizzazione, di un modello SC3 contenente il seguente articolo in P.D.:

GPA 54/27 (importo versato) a GPA 00/16 (importo dovuto) GPA 10/99 (eventuale eccedenza)

Copia del predetto biglietto contabile dovra' essere trasmessa, insieme con il mod. LD 15, all'Ufficio competente per la contabilita' il quale:

- assumera' in contabilita' il mod. LD 15 con la scrittura "GPA 00/16 a GPA 52/53";

- registrera' sul sistema contabile il suddetto mod.SC3;

- evidenziera', nell'ambito del partitario del conto GPA 10/99, l'eventuale eccedenza contributiva con il codice bilancio "97";

- effettuera' gli adempimenti connessi all'accensione e all'aggiornamento del partitario del conto GPA 00/16. Il rimborso ai datori di lavoro dell'eventuale differenza contributiva a loro favore dovra' essere imputato, ovviamente, in DARE del conto GPA 10/99. Nei casi di rimborso ai datori di lavoro per effetto della cessazione anticipata del rapporto di lavoro nonche' riguardo alla sistemazione dei versamenti anticipati da parte dei lavoratori del settore in argomento, dovranno essere eseguiti gli adempimenti procedurali e contabili previsti al precedente punto 4.1.. Ovviamente dovranno essere interessati i conti GPA 54/27 e GPA 54/29 mediante le seguenti scritture in P.D.: GPA 54/27 a GPA 10/99 (relativamente alle somme da rimborsare ai datori di lavoro) GPA 54/29 a GPA 10/99 (relativamente ai versamenti anticipati dai lavoratori) ferma restando l'evidenziazione di dette somme, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/99, con il codice bilancio "97". Successivamente all'effettuazione delle predette operazioni contabili, dovra' essere verificato che il saldo del conto GPA 54/27 presenti eccedenza "AVERE" o al massimo risulti chiuso a pareggio e che il saldo del conto GPA 54/29 risulti chiuso a pareggio (2).

4.3. RIMBORSO DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ANTICIPATI EFFETTUATI DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO.

In considerazione delle modalita' stabilite con il citato messaggio n. 37750 del 5.12.1995 circa il versamento delle somme anticipate a cura dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo (modalita' che hanno risentito del tipo di procedura in atto presso il soppresso SCAU per la riscossione dei contributi del settore in trattazione), si precisa che i rimborsi sia ai datori di lavoro di cui al precedente punto 2.4. sub b) che ai lavoratori di cui al precedente punto 3.2. dovranno essere imputati al conto GPA 53/91, se trattasi di rimborso di contributi afferenti a tutte le forme assicurative con esclusione del SSN (versamenti effettuati con bollettino di c/c postale n. 76821008) oppure al conto ASR 51/91, se il rimborso riguarda i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (versamenti effettuati con bollettino di c/c postale n.187005). Entrambi i suddetti conti sono di nuova istituzione (v. allegato n. 6). Si richiama l'attenzione delle Sedi sull'assoluta esigenza che venga verificata, per ciascuna tipologia di contribuzione, la concordanza tra l'importo complessivo derivante dalla sommatoria degli importi degli elenchi previsti ai precedenti punti 2.4. sub b) e 3.2. e le risultanze dei conti GPA 53/91 e ASR 51/91, provvedendo, in caso contrario, ad effettuare i dovuti interventi. I saldi dei conti GPA 53/91 e ASR 51/91, risultanti alla fine dell'esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio in quanto alla loro sistemazione provvedera' direttamente questa Direzione Generale.

Stante la rilevanza delle questioni trattate in questa circolare, si interessano le strutture periferiche a dare la massima pubblicita' alle relative istruzioni, assumendo in proposito tutte le iniziative ritenute piu' idonee per una loro capillare diffusione ed assicurando, come di consueto, agli interessati ogni utile assistenza e collaborazione.

N.B. Con il presente messaggio vengono trasmessi solo gli allegati n. 2 e n. 6; per quanto riguarda gli altri allegati si rinvia al supporto cartaceo.

(1) Il conto GPA 54/28, avendo cessato la propria funzione, deve intendersi soppresso e pertanto non potra' essere piu' movimentato a partire dal 1997.

(2) Il conto GPA 54/29, avendo cessato la propria funzione, deve intendersi soppresso e pertanto non potra' essere piu' movimentato a partire dal 1997.

 

IL DIRETTORE GENERALE: TRIZZINO



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 

All. 2 - VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo VariazioneI
Codice contoGPA 53/91
Denominazione completa Addebitamenti provvisori per rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore agricolo di somme anticipate a titolo di contributi previdenziali ai sensi dell'art.12, commi 6 e 7, del D.L. n.489/1995  e successivi
Denominazione abbreviata ADDEB.PROVV.RIMB.AGRIC. CTR.PREV. ART.12 D.L.489/95 
Tipo VariazioneI
Codice contoASR 51/91
Denominazione completa Addebitamenti provvisori per rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore agricolo di somme anticipate a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del D.L. n.489/1995  e successivi
Denominazione abbreviata ADDEB.PROVV.RIMB.AGRIC.CTR.SSN ART.12 D.L.489/95