Regione Toscana
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 31 maggio 2017, n. 95
  Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla Repubblica di Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera. Estensione dell'Accordo SEE alla Repubblica di Croazia.  
 


 
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Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea dal 1° luglio 2013, in quanto da tale data è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011, relativo alla sua adesione all'Unione (cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 112 del 24 aprile 2012  , e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17  , pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42).

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche e il regolamento n. 1231/2010 hanno trovato applicazione anche nei rapporti con la Croazia, sostituendo la previgente Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003, salvo alcune disposizioni rimaste ancora in vigore (vedi i punti 8, 9 e 12.1 della circolare n. 109/2013).

La Croazia non aveva aderito né all'Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera (Accordo CH-UE), né all'Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall'Istituto relative a tali Accordi non erano applicabili alla Croazia.

Come noto, l'Accordo CH - UE si applica, dal 1° giugno 2002, tra la Svizzera e i 15 Stati membri dell'Unione europea (circolare n. 118 del 25 giugno 2002). Successivamente, l'Accordo è stato esteso:

- dal 1° aprile 2006, ai 10 Stati diventati membri dell'Unione europea dal 1° maggio 2004 (circolare n. 138 del 28 novembre 2006);

- dal 1° giugno 2009, alla Bulgaria e Romania, diventati membri dell'Unione europea dal 1° gennaio 2007 (messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009).

Con la Decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 novembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 4 febbraio 2017  , ALLEGATO 1), è stato approvato il Protocollo (ALLEGATO 2) all'Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo CH-UE), riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea.

Pertanto, l'Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, è applicabile, dal 1° gennaio 2017, anche alla Repubblica di Croazia.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni dei regolamenti comunitari, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvate dallo specifico Comitato misto per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione, le relative disposizioni amministrative ed operative emanate dall'Istituto, con particolare riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare n. 109/2013, punto 7) e alle disposizioni per la trattazione e la definizione delle domande di prestazione in base ai regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 , sono applicabili, oltre che ai rapporti tra la Svizzera e i 27 Stati dell'Unione europea, anche a quelli tra la Svizzera e la Croazia. Di conseguenza, deve ritenersi superato quanto indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, in merito all'inapplicabilità dell'Accordo CH-UE alla Croazia.

Per effetto dell'estensione dell'Accordo CH-UE alla Croazia, nell'ambito di applicazione relativo alle persone dell'Accordo rientrano i cittadini dei 28 Stati UE e i cittadini della Confederazione svizzera, nonché gli apolidi e profughi residenti nel territorio di tali Stati.

Rientrano, altresì, nel campo di applicazione relativo alle persone:

- i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, di cittadini di uno dei 29 Stati (28 Stati membri e Svizzera);

- i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno dei 29 Stati;

- i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 29 Stati menzionati, purché i superstiti stessi siano cittadini di uno di detti Stati ovvero apolidi o profughi, residenti nel territorio di uno dei 29 Stati.

1. Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell'Accordo CH-UE alla Croazia

Le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo CH-UE possono avvalersi delle norme comunitarie di sicurezza sociale, perché richiamate dall'Accordo, e possono, pertanto, totalizzare i periodi fatti valere in uno o più degli Stati membri e in Svizzera.

Inoltre, per effetto dell'applicazione dell'Accordo CH-UE, è possibile totalizzare anche i periodi fatti valere in Stati terzi legati, sia all'Italia che alla Svizzera, da Accordi di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici (cd. "totalizzazione multipla").

In seguito all'estensione dell'Accordo CH-UE alla Croazia, nel caso in cui il richiedente rientri nel campo di applicazione dell'Accordo solo dal 1° gennaio 2017 (es. cittadino croato), se la prestazione deve essere concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati solo all'Italia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

Esempio 1: cittadino croato che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Stati Uniti (gli Stati Uniti sono legati solo all'Italia e alla Svizzera da un Accordo di sicurezza sociale); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati negli Stati Uniti, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Infatti, i periodi maturati negli Stati Uniti possono essere totalizzati solo in applicazione dell'Accordo CH-UE, che ha mantenuto in vigore le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nell'Accordo italo-svizzero.

Invece, nel caso di periodi maturati in Stati terzi legati all'Italia, alla Croazia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detti periodi potevano già essere totalizzati in applicazione dei regolamenti comunitari, a decorrere dal 1° luglio 2013 (codice convenzione 12).

Esempio 2: cittadino croato che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Canada (il Canada è legato da una Convenzione di sicurezza sociale, oltre che all'Italia, sia alla Croazia che alla Svizzera); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Canada, la prestazione potrà essere riconosciuta in regime comunitario a partire dal 1° luglio 2013. Infatti, in questo caso sia i periodi maturati in Canada che i periodi maturati in Svizzera possono essere totalizzati in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nella Convenzione italo-croata rimaste in vigore anche successivamente all'ingresso della Croazia nell'Unione europea.

Analogamente, nel caso ad esempio di un cittadino svizzero, se la prestazione deve essere concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati solo all'Italia e alla Croazia da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

Esempio 3: cittadino svizzero che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Australia (l'Australia è legata solo all'Italia e alla Croazia da un Accordo di sicurezza sociale); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Australia, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Infatti, i periodi maturati in Australia possono essere totalizzati solo in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nella Convenzione italo-croata, rimasta in vigore anche successivamente all'ingresso della Croazia nell'Unione europea. La totalizzazione, in tal caso, è resa possibile dall'estensione dell'Accordo CH-UE alla Croazia.

Se il richiedente ha maturato periodi di assicurazione in Stati terzi legati, oltre che all'Italia, anche alla Croazia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detti periodi potevano essere già totalizzati in applicazione dell'Accordo CH-UE, a decorrere dal 1° giugno 2002.

Esempio 4: cittadino svizzero che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Canada; se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Canada, la prestazione potrà essere riconosciuta in regime comunitario a partire dal 1° giugno 2002. Infatti, in questo caso sia i periodi maturati in Canada che i periodi maturati in Croazia possono essere totalizzati in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nell'Accordo italo-svizzero, applicabili anche successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo CH-UE.

E' utile precisare che la totalizzazione dei periodi maturati in Stati terzi (totalizzazione multipla), in applicazione delle disposizioni degli Accordi bilaterali richiamati sopra, può essere effettuata solo se presente, nel caso della Convenzione italo-croata, anche contribuzione maturata in Croazia e, nel caso dell'Accordo italo-svizzero, anche contribuzione maturata in Svizzera.

Si ritiene opportuno ricordare, infine, che l'Accordo CH-UE non si applica ai cittadini degli Stati terzi (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011  ).

2. Maggiorazioni sociali ed assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità

Si evidenzia che - analogamente a quanto disposto con circolare n. 10 del 30 gennaio 2006 per l'applicazione del regolamento (CE) n. 647/2005 alle maggiorazioni sociali già in pagamento negli Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, alla data del 1° giugno 2005 - a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono essere corrisposte le maggiorazioni sociali al cittadino croato residente in Svizzera e al cittadino svizzero residente in Croazia. Restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità.

3. Integrazione al trattamento minimo

Così come disposto per i residenti nei Paesi dell'Unione europea dal regolamento n. 1247/92 (vedi circolare n. 15 del 16 gennaio 1993), anche per i cittadini svizzeri residenti in Croazia e per i cittadini croati residenti in Svizzera, gli importi riconosciuti a titolo d'integrazione al trattamento minimo, già spettanti alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad essere corrisposti ai beneficiari.

Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d'integrazione a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto dell'estensione dell'Accordo CH-UE alla Croazia, non possono più essere corrisposti al cittadino svizzero titolare di pensione italiana residente in Croazia e al cittadino croato titolare di pensione italiana residente in Svizzera.

4. Domande di riesame

Per quanto concerne il riesame, in base all'Accordo con la Svizzera, delle domande di prestazione presentate da coloro che risultano assicurati oltre che in Italia, anche in Svizzera e Croazia, nel rinviare ai principi di carattere generale indicati al punto 8 della circolare n.118/2002, si precisa quanto segue.

Le domande di pensione già definite alla data del 1° gennaio 2017, possono essere riesaminate, in applicazione dell'Accordo con la Svizzera, su domanda degli interessati.

Nell'ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate entro due anni dal 1° gennaio 2017, la decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire dal 1° gennaio 2017.

Nelle ipotesi in cui, invece, le domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i relativi diritti saranno stabiliti in relazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.

Infine, le domande di pensione in corso di definizione alla data del 1° gennaio 2017 possono essere riesaminate, a partire da tale data, in applicazione dell'accordo con la Svizzera.

5. Applicazione alla Croazia dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio Economico Europeo

Come indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, la Croazia non aveva aderito all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e, pertanto, la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continuava ad essere applicabile solamente tra i 27 Stati dell'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Tuttavia, il Comitato Misto SEE ha approvato con la Decisione n. 159 del 9 luglio 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15 del gennaio 2015 (ALLEGATO 3), l'estensione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), firmato l'11 aprile 2014.

La Decisione sull'allargamento dell'Accordo SEE alla Croazia, come chiarito dalla Commissione europea e comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è provvisoriamente applicabile a partire dal 12 aprile 2014 ed è attualmente in attesa della ratifica ad opera di tutte le Parti contraenti.

Tale Decisione ha modificato l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'Accordo SEE, inserendovi formalmente il Regolamento (CE) n. 883/2004 , e, pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2014, le disposizioni dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, nonché, come indicato al considerando 4 della suindicata Decisione, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvate dallo specifico Comitato misto per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione, e le relative disposizioni amministrative ed operative emanate dall'Istituto con particolare riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare n. 109/2013, punto 7), sono applicabili, in via provvisoria, oltre che ai rapporti tra gli Stati SEE e i 27 Stati dell'Unione europea, anche a quelli tra gli Stati SEE e la Croazia.

Si precisa che le norme di sicurezza sociale dell'Accordo SEE sono costituite dai Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, a decorrere dal 1° giugno 2012 (v. circolari nn. 77 del 6 giugno 2012, 110 e 111 del 14 settembre 2012 e messaggio n. 4403 del 12 marzo 2013).

Visto quanto precisato sopra, a decorrere dal 1° maggio 2014, deve ritenersi superato quanto indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, in merito all'inapplicabilità dell'Accordo SEE alla Croazia.

A richiesta degli interessati, quindi, devono essere riesaminate, in base all'Accordo SEE, le domande di pensione eventualmente presentate da coloro che, avendo periodi assicurativi in Italia e/o Islanda e/o Norvegia e/o Liechtenstein, in presenza o meno di periodi assicurativi in altri Stati dell'Unione europea, avrebbero potuto far valere anche periodi assicurativi croati di cui non sia stato possibile tener conto prima che la Commissione chiarisse la partecipazione anche della Repubblica di Croazia all'Accordo SEE. Naturalmente, i relativi diritti saranno stabiliti in relazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.

Esempio: cittadino di uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) che può far valere periodi di assicurazione in Italia, in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e in Croazia; se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare anche i periodi maturati in Croazia, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1° maggio 2014.

Le disposizioni dettate in riferimento all'Accordo CH-UE ai punti 2 e 3 in materia di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, devono ritenersi integralmente applicabili anche all'Accordo SEE, a decorrere dal 1° maggio 2014.

6. Rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE. Totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici

Si ritiene utile ricordare che non vi è alcun rapporto tra l'Accordo SEE e l'Accordo CH-UE, sebbene entrambi recepiscano l'applicazione della normativa comunitaria contenuta nei regolamenti.

Tuttavia, a scioglimento della riserva indicata al punto 9 della circolare n.118/2002, e ad integrazione del messaggio n. 3563 del 25 marzo 2014 in merito alla totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi maturati in Italia, Svizzera e Liechtenstein, si precisa che, nel caso in cui totalizzando la sola contribuzione maturata in Italia e Svizzera non sia raggiunto il diritto alla prestazione richiesta, è possibile totalizzare non solo i periodi fatti valere in Liechtenstein, ma anche quelli fatti valere in Norvegia e in Islanda.

Infatti, anche la Norvegia e l'Islanda sono legati contemporaneamente sia all'Italia che alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale; in particolare, sono legati all'Italia dall'Accordo SEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, e alla Svizzera dalla Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA), in vigore dal 1° giugno 2002.

In tal senso, anche la tabella allegata al messaggio n. 42198 del 29 dicembre 2004, che riepiloga le convenzioni bilaterali che consentono la totalizzazione multipla, con riferimento alla Svizzera, deve essere integrata, in quanto, tra gli Stati terzi devono essere compresi oltre al Liechtenstein (codice 27), anche la Norvegia (codice 29) e l'Islanda (codice 40).

Ne consegue che il cittadino italiano, il cittadino svizzero nonché le altre persone a cui l'Accordo CH-UE è applicabile (vedi premessa), al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, possono totalizzare i periodi di assicurazione risultanti in Italia, Svizzera e in uno Stato SEE (totalizzazione multipla).

7. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale - procedura UNICARPE

Le procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale e la procedura UNICARPE sono in corso di aggiornamento.


 

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -