Regione Toscana
norma

 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'  
COMUNICATO 21 febbraio 2007, n. 8
  Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.  
  Pubblicato in GU, n. 48 del 27/02/2007


 
  urn:nir:ministro.diritti.pari.opportunita:comunicato:2007-02-21;8


 

Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , cosi' come modificato con decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300  , e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione alle vittime di violenza e grave sfruttamento. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di sistema, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto interministeriale.

2. Obiettivi.

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attivita' per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali, regioni o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di Euro 4.000.000 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato e dell' art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003  , n. 228.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale o regione relative all'assistenza.

Nessun progetto potra' essere finanziato per un importo superiore al 10% delle risorse messe a bando; ne consegue che saranno considerati inammissibili i progetti che presentano un costo complessivo superiore ad Euro 571.400 (di cui Euro 400.000 finanziabili dal Dipartimento), a meno che, in relazione ad un progetto che prevede un costo complessivo superiore, si richieda il finanziamento di una sola quota parte, attestando con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente.

4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo n. 286/98, comma 1 e comma 6-bis, introdotto con decreto-legge n. 300/2006  :

le persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento, nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovino in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.

5. Proponenti ed attuatori.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell' art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127  .

Il progetto puo' altresi' prevedere piu' soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici.

Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.

L'ente proponente non puo' essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui cio' si verifichi, tale ultimo progetto sara' considerato inammissibile.

6. Dimensione territoriale dei progetti.

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attivita' e degli interventi previsti nel progetto.

In particolare, qualora il proponente sia un ente locale o una regione, salvo contraria indicazione adeguatamente comprovata, si presume la dimensione territoriale dell'ente stesso.

Qualora, invece, la dimensione operativa sia piu' ampia, dovra' attestarsi l'ambito territoriale mediante accordi con altri enti locali o regioni, ovvero mediante la effettiva presenza sul territorio degli enti attuatori con idonei servizi connessi all'attivita' del progetto.

Con le medesime forme di cui sopra l'ente privato proponente dovra' attestare l'ambito territoriale di riferimento.

7. Durata dei progetti.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di 1 anno.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti e requisiti di ammissibilita'.

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) la domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento nella misura del 30%, cosi' come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

d) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze dei destinatari e le peculiarita' del territorio, l'articolazione del percorso progettuale e le metodologie utilizzate;

e) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalita' di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;

f) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilita' dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi.

g) Un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui alla sezione 6 dell'allegato 2, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

personale (non puo' superare il 50% del costo complessivo);

mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non puo' superare il 10% del costo complessivo);

spese di gestione per i servizi di prima assistenza;

spese per inserimento sociale;

costi generali (non puo' superare il 7% del costo complessivo);

spese di produzione e divulgazione materiale (non puo' superare il 3% del costo complessivo);

h) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonche' del o dei soggetti attuatori se diversi dal proponente;

i) le convenzioni eventualmente gia' stipulate ovvero lo schema tipo di convenzione che gli enti locali o le regioni intendono stipulare con l'ente privato, proponente o attuatore, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell' art. 26, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , (le relative convenzioni, qualora formalizzate successivamente all'approvazione del progetto, dovranno pervenire al Dipartimento entro venti giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto stesso);

j) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell' art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127  , attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato. Qualora il proponente sia ente pubblico ed al progetto partecipino, quali attuatori, uno o piu' soggetti privati di cui sopra, e' equipollente un'unica attestazione del pubblico ufficiale circa la presenza dei requisiti.

I progetti, non corredati dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c), g), i) e j) saranno considerati inammissibili.

Parimenti non saranno considerati ammissibili i progetti:

presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, o che indichino soggetti attuatori non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato;

che vedano la presenza, quali soggetti attuatori, di enti proponenti di ulteriori progetti che insistono sul medesimo territorio di riferimento;

che presentano un costo complessivo superiore ad Euro 571.400 (di cui Euro 400.000 finanziabili dal Dipartimento), a meno che, in relazione ad un progetto che prevede un costo complessivo superiore, si richieda il finanziamento di una sola quota parte, attestando con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente;

che prevedano costi in percentuale superiori ai massimali di cui alla lettera g);

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso.

L'ammissibilita' dei progetti verra' riscontrata preventivamente alla valutazione.

9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 - Tel. 667792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it.

10. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti e' svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall' art. 25, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:

esperienza e capacita' organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per i diritti le pari opportunita', nonche' in relazione alla puntualita' nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attivita' ed alla qualita' di tale documentazione;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia, supportata da idonea documentazione;

capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita', in grado di assistere le vittime durante tutte le fasi del progetto e/o di competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli ambiti di sfruttamento, dell'eta' e del genere;

cantierabilita' dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone ad alta diffusione del fenomeno e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base provinciale, regionale o sovraregionale, comprovata da idonea documentazione;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualita' dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunita' di inserimento socio-lavorativo;

capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

ottimale rapporto costi/benefici.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresi', una soglia minima di qualita', esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima e' fissata in 60 punti.

Il punteggio assegnato dalla Commissione e' cosi' ripartito:

Area 1 - Competenze e capacita' organizzativa - punti da 0 a 20:

esperienza e capacita' organizzativa del proponente (punti da 0 a 8);

esperienza e capacita' organizzativa del soggetto attuatore (punti da 0 a 6);

cantierabilita' del progetto (punti da 0 a 2);

disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita' e/o di competenze specialistiche (punti da 0 a 4);

Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento - punti da 0 a 23:

dimensione territoriale del progetto (punti da 0 a 12);

unico progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);

diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 8);

Area 3 - Impatto e qualita' del progetto rispetto ai destinatari punti da 0a 23:

diversificazione degli ambiti di sfruttamento (punti da 0 a 2);

diversificazione dei destinatari per eta' e genere (punti da 0 a 2);

qualita' degli interventi di inserimento socio-lavorativo (0 a 4);

numero dei destinatari con cui si prevede di entrare in contatto (punti da 0 a 3);

diversificazione delle strutture di accoglienza in base alla tipologia di utenza (punti da 0 a 3);

numero strutture di accoglienza e capacita' ricettiva totale (punti da 0 a 6);

altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3);

Area 4 - Impatto e qualita' delle forme di collaborazione in rete - punti da 0 a 16:

previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Forze dell'ordine, autorita' giudiziaria, enti locali, servizi sanitari e sociali, definite attraverso adesioni formali (punti da 0 a 11);

tipologia di forme di partenariato e collaborazione con altri enti titolari di progetti ex art. 18 del decreto legislativo n.

286/1998 e art. 13, legge 228/2003  (punti da 0 a 3);

qualita' del tipo di collaborazione in rete prevista (punti da 0 a 2);

Area 5 - Ulteriori elementi di qualita' e analisi costi/benefici punti da 0 a 18):

Sistema di valutazione e meccanismi di trasferibilita' dei risultati previsti (punti da 0 a 2);

congruita' complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 8);

equilibrio nella distribuzione tra voci di costo e rispetto dei massimali indicati (punti da 0 a 8).

11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verra' stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'.

12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le buste contenenti le proposte (un originale piu' 2 copie) con indicazione del riferimento in calce a destra: «progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, largo Chigi 19 - 00187 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Dipartimento per i diritti e pari opportunita', segreteria tecnica della Commissione interministeriale, largo Chigi n. 19, Roma - quarto piano, stanza 4090.


 


ALLEGATI:  
- Allegato 1   -


 
 
- Allegato 2   -