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REPUBBLICA ITALIANA - REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD  
CONVENZIONE 28 novembre 1951
  In materia di assicurazioni sociali  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:convenzione:1951-11-28;nir-1

 

IL GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e dell'IRLANDA DEL NORD,

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di favorire nei loro rispettivi Paesi, attraverso amichevoli scambi e cooperazione, la conoscenza e la comprensione più complete che sia possibile delle attivita intellettuali, artistiche e scientifiche, nonché della vita dell?altro Paese,

Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università ed altri Istituti d'istruzione posti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altro Paese, nonché di altre materie relative allo stesso Paese.

ART. 2.

1) Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti Culturali dell'altra Parte, sempre che detti Istituti si conformino alle disposizioni delle leggi localmente vigenti.

2) Il Governo Italiano riconosce al Governo Britannico il diritto di mantenere, sviluppare o assistere gli Istituti Britannici e i Centri del British Council esistenti in Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il Governo del Regno Unito riconosce al Governo Italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in città del Regno Unito nello stesso numero.

3) Le Parti Contraenti potranno, di tempo in tempo, accordarsi allo scopo di aprire altri Istituti di Cultura su basi di parità, ovvero di trasferire un Istituto da una delle città menzionate nel paragrafo 2) ad un'altra città.

4) Ai fini del presente Accordo, con l'espressione « Istituti » si intendono compresi scuole, biblioteche, filmoteche ed in genere centri culturali destinati ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

5) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà all'altra tutto il possibile appoggio per procurare locali adatti agli Istituti.

6) Oltre agli Istituti, ciascuna delle Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo in tutte le parti del suo territorio di associazioni Italo-Britanniche destinate ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

ART. 3.

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi territori di personale accademico, insegnanti, studiosi, studenti, ricercatori e rappresentanti di altre professioni ed occupazioni.

ART. 4.

Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per studenti allo scopo di consentire ai cittadini di ciascuna parte di intraprendere o continuare studi, tirocini tecnici o ricerche nel territorio dell'altra.

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

1) Le Alte Parti Contraenti favoriranno la più stretta collaborazione tra le Società scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

2) Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresì entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore, per consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.

ART. 6.

Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio intermedi e finali di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai corrispondenti titoli di studio intermedi finali dell'altro, sia ai fini accademici, sia, in determinati casi, per l'esercizio professionale.

Le Parti Contraenti stabiliranno quali accordi potranno essere presi per il riesame delle disposizioni che regolano esercizio della professione medica nei rispettivi Paesi.

ART. 7.

Ciascuna Parte Contraente favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze destinati al personale accademico, agli insegnanti, studiosi e studenti appartenenti all'altro Paese.

ART. 8.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.

ART. 9.

Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:

a) libri, periodici ed altre pubblicazioni;

b) conferenze e concerti;

c) mostre d'arte e altre esposizioni;

d) rappresentazioni teatrali;

e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.

ART. 10.

Ciascuna Parte Contraente accorderà ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatura necessaria ai fini dell'Accordo, come libri, pellicole, dischi grammofonici, quadri ed altro materiale per esposizioni. Accorderanno anche ogni facilitazione per l?importazione delle attrezzature per biblioteche, grammofoni, apparecchi radiofonici, apparecchi di proiezione, furgoni ed altri mezzi di trasporto necessari per il funzionamento degli Istituti di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 11.

Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo 19, ciascuna Parte Contraente agevolerà a concessione alle persone appresso specificate del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente Accordo:

1°) funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all?articolo 17;

2°) insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti Italiani nel Regno Unito;

3°) studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.

ART. 12.

Ai fini dell?applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sarà divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l?altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni Sezione comprenderà cinque membri. Il Foreign Office, d?intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominerà i membri delle. Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d?intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica Italiana nominerà i membri della Sezione Italiana. Ciascuna Parte Contraente determinerà. le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avrà la facoltà di nominare membri supplenti

ART. 13.

L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un undicesimo membro che sarà nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.

ART. 14.

La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facoltà di aggregarsi dei membri aggiunti, senza potere deliberante, a titolo di consulenti tecnici.

ART. 15.

La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di procedura.

ART. 16.

Uno dei primi compiti della Commissione Mista sarà quello di formulare in seduta plenaria proposte dettagliate per l'applicazione del presente Accordo, le quali Verranno successivamente sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. Nelle successive sessioni la Commissione prenderà in esame la situazione e formulerà nuove proposte o suggerirà modificazioni alle sue precedenti raccomandazioni, da sottoporre all?esame dei Governi delle Parti Contraenti.

ART. 17.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà designare di tempo in tempo organizzazioni destinate a mettere in atto le disposizioni sopra indicate od ogni altra misura relativa ai fini della presente Convenzione.

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 18.

Nel presente Accordo le espressioni « territorio » e « Paese » significano, per quanto riguarda il Governo del Regno Unito, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e per quanto riguarda il Governo della Repubblica Italiana, il territorio Metropolitano della Repubblica.

ART. 19.

Nessuna delle clausole del presente Accordo dovrà intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

ART. 20.

Il presente Accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Londra. L'accordo entrerà in vigore il 150 giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

ART. 21.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sarà stato denunciato da una delle Altre Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, resterà in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avrà notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951, in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana: DE GASPERI

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: ANTONY EDEN