Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DECRETO 22 aprile 2010
  SPRAR - Durata e ricettività della rete di acccoglienza  
 
  Vigente al 17/10/2021 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2010-04-22;nir-1

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l' articolo 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , di seguito denominato "decreto legge", che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati di cui al precedente articolo 1-sexies;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 novembre 2005, modificato con successivi decreti in data 27 giugno 2007 e 22 luglio 2008, emanati ai sensi dell' articolo 1-sexies, comma 3, del decreto legge  ;

Visto l' articolo 2 del decreto in data 22 luglio 2008  che affida ad un provvedimento del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la determinazione della capacità ricettiva complessiva del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati finanziato col Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e la durata annuale o pluriennale degli interventi;

Considerato che le risorse finanziarie a disposizione sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'anno finanziario 2009 non risultano incrementate rispetto a quelle previste per l'anno 2008;

Rilevata l'opportunità di confermare la capacità complessiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati fissata nel citato articolo 2 comma 3, del decreto 22 luglio 2008  e di fissare la durata degli interventi in modo tale da garantire la più funzionale integrazione dei titolari della protezione internazionale:

DECRETA


   
  Articolo unico   
  1.  Le domande di contributo, da presentare entro il corrente anno, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo riguardano gli interventi relativi al triennio 2011- 2013.
 
  2.  La capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati è fissata per il triennio 2011 - 2013 in posti n. 3.000 di cui n. 500 per le categorie più vulnerabili ( art. 1, comma 2, del decreto 22 luglio 2008  ).
 

 

Roma, 22 aprile 2010

Il Capo Dipartimento Morcone