Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 29 gennaio 2013
  Formazione nei paesi d'origine  
 
  Vigente al 02/06/2020 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2013-01-29;nir-1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l' articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998  , che prevede l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione";

VISTO l' articolo 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , così come sostituito dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004  , che prevede che "con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23, comma 1 del Testo unico  e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30  " e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale del 22 marzo 2006  , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi d'origine dei cittadini extracomunitari", adottato in attuazione dell' articolo 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , così come sostituito dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004  ;

VISTO il decreto interministeriale del 31 gennaio 2008  , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2008, con cui sono state apportate modifiche all'articolo 6 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006  ;

RITENUTO di dover ampliare, alla luce di una lettura sistematica della normativa vigente che tenga conto sia dell'evoluzione della disciplina del sistema di istruzione degli adulti e del mercato del lavoro, sia dei compiti e delle funzioni attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti legittimati alla presentazione dei programmi di istruzione e formazione elencati nell'articolo 5 del decreto interministeriale 22 marzo 2006  , includendo anche i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e successive modificazioni ed integrazioni e le Agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  , nonché gli altri soggetti autorizzati ex articolo 6 ovvero accreditati ex articolo 7 del medesimo decreto legislativo  a svolgere le attività di incontro domanda/offerta di lavoro;

CONSIDERATA la necessità di semplificare gli adempimenti procedurali connessi all'istruttoria, alla valutazione ed all'approvazione dei programmi di formazione ed istruzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006  ;

RITENUTO, altresì, di dover decentrare presso le Direzioni regionali del lavoro l'attività del Comitato di valutazione dei programmi di formazione e di istruzione, previsto dall'articolo 8 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006  , costituito con decreto ministeriale 9 marzo 2007, prevedendo la costituzione di appositi Comitati, a livello regionale, permanendo alla Direzione Generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di coordinamento e di supervisione dei programmi approvati;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, come previsto dal citato articolo 34, comma 1, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  , espressa nella seduta del 13 ottobre 2011;

DECRETA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Finalità

 
  1.  Il presente decreto disciplina, ai sensi dell' articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , così come sostituito dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.
 
 
  Art. 2 

Destinatari e finalità dei programmi di istruzione e formazione

 
  1.  I programmi di cui all' articolo 1  sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sono finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi dell' articolo 23, comma 2, lettere a)  , b)   e c)  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
 
 
  Art. 3 

Agevolazioni all'impiego

 
  1.  La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all' articolo 1  , permette l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all' articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive modificazioni istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  I programmi, di cui al comma 1  , possono prevedere percorsi di completamento in Italia anche presso i Centri di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g)  , al termine dei quali è possibile conseguire - ai sensi della normativa vigente - attestati e titoli di studio conclusivi del primo ciclo, nonché titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
 
  3.  I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti relativi all' articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998  su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste di cui al comma 1  .
 
 
  Art. 4 

Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

 
  1.  I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1, così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R (98) 6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
 
  2.  I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica e favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
 
 
  Art. 5 

Proponenti

 
  1.  I programmi di cui all' articolo 1  possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
   a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
   b) enti locali e loro enti strumentali;
   c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
   d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;
   e)  enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive modificazioni;
   f)  Agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 276/2003  , nonché gli altri soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 6   e 7   del medesimo decreto 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
   g)  Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all' articolo 64, comma 4, lett. f) della legge 6 agosto 2008, n.133  , di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112  , i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all' ordinanza ministeriale n. 455/97  . I programmi presentati dai soggetti di cui alla presente lettera devono effettuarsi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente.
 
  2.  Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1  , è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attività contemplata nel programma nonché l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attività prevista nel programma medesimo.
 
 
  Art. 6 

Requisiti dei programmi

 
  1.  I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
   a) l'individuazione della domanda puntuale di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, all'area territoriale di impiego ed al profilo professionale;
   b) le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;
   c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;
   d) le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
   e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali;
   f) le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività.
 
  2.  La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalle lettere a)  , b)  , c)  , d)   ed e)   del comma 1 , comporta l'inammissibilità del programma e l'impossibilità per gli organismi preposti di procedere alla valutazione di merito dello stesso.
 
  3.  Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 è preordinato ad assicurare il rispetto del divieto di oneri in capo ai lavoratori. Per gli effetti, è fatto assoluto divieto ai soggetti proponenti di esigere o, comunque di percepire direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti alle attività formative previste dai programmi.
 
 
  Art. 7 

Istruttoria

 
  1.  I Comitati regionali di cui al comma 1  sono costituiti presso le Direzioni regionali del lavoro con appositi decreti direttoriali, e così composti:
   a) il direttore della Direzione regionale del lavoro o un suo delegato con funzioni di presidente;
   b) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
   c) il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato individuato tra i rappresentanti dei Centri per l'istruzione degli adulti nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra Centri;
   d) un rappresentante della Regione designato nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra uffici regionali;
   e) un rappresentante della Provincia interessata dal programma. Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.
 
  2.  La partecipazione ai Comitati regionali di valutazione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
 
  3.  La costituzione e composizione dei Comitati regionali di valutazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è demandata alle disposizioni dei rispettivi statuti.
 
  4.  I programmi di istruzione e formazione aventi valenza multiregionale devono essere presentati al Comitato di valutazione della Regione in cui risulta prevalente l'impatto occupazionale del programma.
 
  5.  I programmi di istruzione e formazione, promossi e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, devono essere presentati con modalità informatiche alla competente Direzione Generale dell'immigrazione per la valutazione, che acquisisce il parere di cui al comma 1  da parte del Ministero degli affari esteri.
 
  6.  Il parere di cui ai commi 1  e 3  deve essere reso dal Ministero degli affari esteri entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, termine superato il quale si intende favorevole.
 
 
  Art. 8 

Valutazione

 
  1.  I programmi sono valutati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte dei Comitati regionali di cui all' articolo 7  .
 
  2.  I Comitati regionali procedono alla valutazione dei programmi verificando la corrispondenza degli stessi ai contenuti ed ai requisiti previsti dagli articoli 4   e 6  , nonché al fabbisogno formalizzato dalle Regioni ai sensi dell' articolo 21, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 286/1998  .
 
  3.  La valutazione dei programmi è effettuata sui seguenti ambiti, i cui indicatori saranno dettagliati nella circolare applicativa del presente decreto a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   a)  "Area - Progettazione", relativa ai requisiti soggettivi del proponente, alla rispondenza della proposta agli obiettivi dell' articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998  , alla rilevanza del partenariato, alla capacità di realizzazione dell'intervento e agli aspetti relativi al piano finanziario.
   b) Area "Lavoro", relativa alla rilevanza dei programmi in termini di individuazione puntuale della domanda di lavoro e natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, al territorio e al profilo professionale con impegno all'inserimento lavorativo di almeno il 60% dei lavoratori formati.
   c) Area "Istruzione e formazione", relativa all'assetto organizzativo dei percorsi, alla loro articolazione oraria e durata complessiva; alle azioni di monitoraggio, di valutazione e di completamento del percorso formativo, nonché all'adozione di metodologie innovative.
 
  4.  La somma complessiva del punteggio assegnato per ciascuna Area costituisce il punteggio finale del programma che, ai fini della valutazione positiva, non potrà comunque essere inferiore a 70.
 
  5.  Ai programmi che prevedono ulteriori azioni finalizzate a migliorare la qualità dell'intervento formativo viene attribuito un punteggio aggiuntivo fino a 5.
 
  6.  L'esito della valutazione dei programmi è comunicata dai Comitati regionali ai soggetti proponenti entro 15 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1  .
 
 
  Art. 9 

Approvazione dei programmi

 
  1.  Sulla base del punteggio finale riportato, i Comitati regionali di cui all' articolo 7  approvano i programmi secondo la valutazione di cui all' articolo 8  . I Comitati regionali trasmettono i programmi approvati alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge la funzione di raccordo e di supervisione dell'attività di formazione all'estero.
 
  2.  Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente ne dà comunicazione ai Comitati regionali.
 
  3.  Entro venti giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto proponente trasmette ai competenti Comitati i nominativi dei partecipanti al programma, allegando in copia le attestazioni acquisite e l'elenco dei datori di lavoro disponibili all'assunzione. Tali nominativi saranno inseriti nelle apposite liste di cui all' articolo 3, comma 3  , del presente decreto.
 
 
  Art. 10 

Verifica

 
  1.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, in raccordo con i Comitati regionali di cui all' articolo 7  alla verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.
 
  2.  L'attività di verifica sull'effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all'estero è effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro.
 
  3.  Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all' articolo 4  , i soggetti proponenti di cui all' articolo 5  non possono presentare nuovi programmi per il biennio successivo e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all' articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  .
 
 
  Art. 11 

Disposizioni finanziarie

 
  1.  Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
 
  Art. 12 

Abrogazione

 
  1.  Il presente decreto abroga i precedenti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispettivamente del 22 marzo 2006  , recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari" e del 31 gennaio 2008  , recante "Integrazioni al decreto 22 marzo 2006, concernente programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari".
 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Fornero

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: Profumo