Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
DECRETO 31 gennaio 2008
  Integrazioni al decreto 22 marzo 2006  , concernente programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.  
  Pubblicato in GU, n. 73 del 27/03/2008
  Vigente al 18/09/2019 


  Vigente dal: 11/04/2008
  urn:nir:ministero.solidarieta.sociale+ministero.pubblica.istruzione:decreto:2008-01-31;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 23, commi 3  , 4  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, in cui si prevedono titoli di prelazione ai fini della chiamata al lavoro per gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione al testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l' art. 34, comma 1  , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , cosi' come sostituito dall' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , che prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi del citato art. 23, comma 1  , del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

Visto il decreto interministeriale del 22 marzo 2006  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, recante «Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari»;

Considerato che con legge 17 luglio 2006, n. 233  , di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, tra le altre sono state trasferite al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;

Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale del 9 marzo 2007 di costituzione del comitato di valutazione dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari;

Ritenuto di dover integrare l'indicazione delle modalita' di finanziamento dei programmi e l'espressa specificazione della gratuita' dei corsi tra i requisiti minimi dei programmi previsti dall' art. 6  del decreto interministeriale del 22 marzo 2006;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto dal citato art. 34, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , espressa nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:


   
  Art.1.    
  1.  Al decreto interministeriale del 22 marzo 2006, all'art. 6  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al comma 1 , dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: «  
f): le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attivita', con espressa esclusione di qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori dei Paesi d'origine che partecipano alle attivita' formative.
»;
   b)  
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «  
2. In mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente, il programma presentato sara' considerato inammissibile ed il comitato di cui al successivo art. 8 non potra' procedere alla valutazione di merito
».
 

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero

Il Ministro della pubblica istruzione Fioroni