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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 30 giugno 2017
  Forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno  
 
  Vigente al 30/11/2021 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri.cooperazione.internazionale:decreto:2017-06-30;nir-1

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI CONCERTO CONIL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232  recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", e in particolare i commi 155 e 156 dell'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18  , recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modifiche ed integrazioni recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modifiche ed integrazioni recante regolamento d'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009  del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71  , recante l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell' art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246  ;

DECRETA


   
  Art. 1 

(Ambito di applicazione)

 
  1.  Il presente decreto individua, in conformità con i commi 155 e 156 dell' articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232  , forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno:
   a)  in favore di chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  al fine di favorire l'ingresso di significativi interessi in Italia;
   b) in connessione con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.
 
 
  Art. 2 

(Agevolazioni nella trattazione delle domande di visto)

 
  1.  Ferme restando le condizioni per l'ottenimento del visto d'ingresso stabilite dalla pertinente normativa italiana ed europea, gli uffici consolari ricevono le domande di visto di cui all' art. 1  di norma senza appuntamento previo o, a scelta dei richiedenti, con appuntamento fissato entro tre giorni lavorativi.
 
  2.  le domande di visto sono considerate in ogni caso domande prioritarie e sono evase con carattere d'urgenza, anche se pervenute tramite i fornitori esterni di servizi di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 810/2009 .
 
  3.  In presenza di numerose richieste di visto, i richiedenti i visti di cui all' art. 1  sono dispensati dal rivolgersi preventivamente ai fornitori esterni di servizi, di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 810/2009 .
 
  4.  Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai familiari che intendano accompagnare o visitare per brevi soggiorni ovvero ricongiungersi con i cittadini stranieri di cui all' art. 1  , secondo le disposizioni di cui all' art. 29 del TU n. 286/98  .
 
  5.  Gli uffici consolari possono istituire uno sportello riservato e attivare un indirizzo di posta elettronica dedicato, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e mentali disponibili.
 
 
  Art. 3 

(Agevolazioni nel rilascio del permesso di soggiorno)

 
  1.  Le domande di permesso di soggiorno di cui all' articolo 1  e le richieste di nulla osta al ricongiungimento familiare nonché all'ingresso dei familiari al seguito sono considerate domande prioritarie e sono trattate con carattere d'urgenza.
 
 
  Art. 4 

(Comunicazione)

 
  1.  E' attivata una Specifica sezione del sito www.esteri.it contenente informazioni relative alle agevolazioni di cui all' articolo 2  , ai requisiti e alla procedura per la presentazione della domanda di visto. Analoghe informazioni sono pubblicate sui siti web degli uffici consolari.
 
  2.  La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie cura uno sportello telematico per fornire informazioni specifiche all'utenza e assicura l'uniforme applicazione delle agevolazioni da parte degli uffici consolari.
 
 
  Art. 5 

(Monitoraggio)

 
  1.  La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per gli aspetti di rispettiva competenza, assicurano il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto e formulano proposte per la migliore attuazione degli obiettivi previsti dalle pertinenti disposizioni normative.
 

 

Roma, addì 30 giugno 2017

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Alfano

Il Ministro dell'interno, Minniti