Regione Toscana
norma
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MINISTERO DEL LAVORO  
DIRETTIVA 21 marzo 2007
  Attività di assistenza per lo sviluppo  
 
  Vigente al 14/08/2020 


 
  urn:nir:ministero.lavoro:direttiva:2007-03-21;nir-1

 

VISTI gli articoli 4  e 14  del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997 , la quale ha disposto che la GEPI Spa attribuisse ad apposita società, di seguito indicata nella Italia Lavoro SPA, i compiti di orientamento e formazione professionale, la progettazione e gestione di progetti di lavori socialmente utili finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alle società miste, alle cooperative sociali, ai servizi alla persona, alle attività non profit, all'autoimpiego, al lavoro interinale ed ogni altra forma di intervento che avesse come obiettivo la promozione dell'occupazione, con l'esclusione dell'assunzione di rapporti di lavoro in proprio;

VISTI il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468  e il D.M. 24 febbraio 1998 che individuano Italia Lavoro SPA quale agenzia di promozione di lavoro e di impresa, di seguito denominata Italia Lavoro;

VISTO il Decreto Interministeriale 21 maggio 1998, emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha previsto per quest'ultimo la possibilità di avvalersi della società in questione per "una sistematica azione di assistenza tecnica alle Regioni, alle Province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1  , il quale all'art. 1, comma 3, ha disposto che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che detiene l'intero capitale di Italia Lavoro, esercita i diritti dell'azionista, su Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448  ed in particolare l'art. 30 che riconosce al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la possibilità di avvalersi di Italia Lavoro, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnandole direttamente, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti;

VISTO l'art. 4 dello Statuto di Italia Lavoro, nel quale si dispone che la stessa svolge prevalentemente attività di supporto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione, dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, della tutela dei lavoratori e delle politiche sociali e previdenziali nell'ambito delle direttive e degli indirizzi ministeriali che ne guidano l'azione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 363 del 2003 che:

a) qualifica Italia Lavoro strumento organizzativo del Ministero per il perseguimento di compiti ed attribuzioni di competenza dello Stato, in possesso di tutti i caratteri propri dell'ente strumentale;

b) riconosce che le Regioni possano avvalersi di Italia Lavoro nell'osservanza del principio di sussidiarietà;

VISTO il Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7  convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43  , ed in particolare l'art, 7 terdecies, il quale dispone che, fatte salve le previsioni di cui all' articolo 1, comma 3, del D.Lgs 9 gennaio 1999, n. 1  , ed all' articolo 30 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448  , il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politica del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale, in base ad apposita convenzione, di Italia Lavoro e che per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al primo comma della norma, le ltre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1;

VISTO il DL 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006 n. 233  , ed in particolare l'art. 1, commi 6, 10 e 18, che, nell'istituire, tra l'altro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, ha attribuito ad esso i compiti in materia di occupazione già attribuiti al preesistente Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la propria Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2007 emanata in data 9 febbraio 2007;

VlSTI il QSN (Quadro strategico nazionale), i PON (Piano Operativo Nazionale) ed in particolare il PON Convergenza e il PON Competitività che individuano gli obiettivi e le priorità della strategia della politica regionale di sviluppo 2007 - 2013.

CONSIDERATO che la ripartizione delle competenze istituzionali fra Stato centrale, Regioni e Province richiede la definizione e l'attuazione di standard condivisi tali da garantire i livelli esenziali delle prestazioni e da assicurare l'effettivo esercizio di cittadinanza;

CONSIDERATO che risulta necessario un forte impegno in termini di cooperazione interistituzionale per la effettiva integrazione delle politiche e dei servizi a fronte di una parcellizzazione delle competenze in materia di formazione e lavoro;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di assicurare il coordinamento e l'interazione fra le attività svolte per conto del Ministero da Italia Lavoro e dall'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) nell'ambito delle rispettive competenze;

RITENUTO di dover sostenere una strategia e politiche capaci di incrementare e migliorare le opportunità occupazionali e la partecipazione al mercato del lavoro in particolare di donne, giovani e soggetti con più di 50 anni di età;

RITENUTO di dover potenziare gli interventi volti a contrastare il lavoro nero ed irregolare e sviluppare contestualmente gli strumenti per l'emersione del sommerso;

RITENUTO di dover sviluppare gli strumenti finalizzati al pieno esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

RITENUTO di dover sostenere l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili con particolare riferimento alla diffusione di standard condivisi per la valutazione delle competenze ed il monitoraggio e la valutazione degli inserimenti lavorativi;

RITENUTO di dover sostenere la qualificazione dei servizi per l'impiego (SPI) con l'obiettivo di sviluppare sul territorio nazionale un sistema direte pubblico - privato, valorizzando il ruolo di coordinamento dei servizi pubblici ed aumentando la qualità dei servizi a livello locale, adeguando tali servizi a standard qualitativi omogenei fra le Regioni;

RITENUTO di dover continuare lo sviluppo e l'implementazione della Borsa Continua nazionale del Lavoro e degli altri sistemi informativi, comprensivi degli standard nazionali di comunicazione e classificazione, a supporto anche dei sistemi di monitoraggio delle politiche in ambito nazionale;

RITENUTO di dover provvedere ad orientare le attività dell'Amministrazione nei confronti di Italia Lavoro negli ambiti delle competenze del Ministero, nonché definire in maniera omogenea termini e modalità attraverso cui sono affidati direttamente a Italia Lavoro funzioni, compiti e risorse finalizzati a tali scopi;

CONSIDERATA la specifica competenza ed esperienza di Italia lavoro nei settori di intervento indicati e che la stessa dispone di una struttura organizzativa in grado di intervenire proficuamente in ambito nazionale e comunitario;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Priorità e obiettivi degli interventi

Le Direzioni generali competenti del Ministero si avvalgono di Italia Lavoro nella sua qualità di Ente strumentale del Ministero stesso per attività di assistenza per lo sviluppo e l'implementazione degli interventi attuativi delle priorità ed obiettivi di seguito indicati:

a) erogazione di servizi ed interventi rivolti a migliorare la qualità dell'occupazione, intesa come capacità di inclusione nel mercato del lavoro dei segmenti svantaggiati, come contrasto al lavoro sommerso promozione del lavoro di qualità e promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006  ; un'attenzione prioritaria andrà rivolta ai territori svantaggiati ed al Mezzogiorno;

b) riforma degli ammortizzatori sociali e sviluppo dei servizi rivolti a qualificare le politiche di Welfare to Work attraverso l'integrazione tra sostegni al reddito, incentivi, formazione e servizi rivolti all'inserimento dei disoccupati al lavoro. Gli interventi dovranno curare in modo paticolare: la cooperazione tra gli attori istituzionali, tra operatori pubblici e privati, la integrazione delle risorse derivanti dalle competenze in materia di sostegni al reddito, incentivi, formazione e la personalizzazione dei servizi nei riguardi del lavoro delle donne, dei giovani e dei soggetti con più di 50 anni di età;

c) elaborazione di standard nazionali per migliorare i sistemi di incrocio domanda e offerta di lavoro e la qualità dei Servizi per l'impiego;

d) valorizzazione su tutto il territorio nazionale del ruolo di coordinamento dei Servizi pubblici per l'impiego adeguandone le strutture organizzative e la qualità dei servizi erogati anche attraverso la regolarizzazione dei contratti di lavoro non standard degli operatori ad oggi impiegati;

e) integrazione dei sistemi informativi regionali e locali, implementando la Borsa continua nazionale del Lavoro (BCNL) anche attraverso l'erogazione di servizi per lo sviluppo dei sistemi locali. A tal fine dovranno essere implementate le piattaforme tecnologiche relative alle erogazione di servizi ed i livelli di cooperazione tra operatori pubblici e privati rivolti a qualificare la BCNL come sistema aperto e flessibile;

f) strutturazione di servizi rivolti a qualificare la mobilità nazionale dei lavoratori e delle imprese con l'obiettivo di accrescere i livelli di opportunità professionale rivolti alle persone e la qualità dello sviluppo dei sistemi economici locali;

g) strutturazione dei servizi rivolti a qualificare i processi di selezione, formazione, reinserimento di immigrati nel mercato del lavoro nazionale attraverso la adozione di sistemi informativi condivisi, la qualificazione degli operatori della domanda-offerta, anche sull'asse selezione e formazione;

h) sviluppo dei processi e dei servizi rivolti alla integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e il mercato del lavoro promuovendo e qualificando i dispositivi di inclusione quali i tirocini, l'apprendistato e i servizi di placement;

i) integrazione delle politiche nazionali, con quelle Europee, qualificando le sinergie tra i sistemi informativi, la creazione di network e interscambi tra operatori ed esperienze, la diffusione delle best practices, anche in ambito extracomunitario;

l) razionalizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e divulgazione delle attività facenti capo al Ministero attraverso una adeguata programmazione, che tenga conto di altre iniziative dell'Amministrazione, dell'ISFOL e di altri enti vigilati dal Ministero nei settori e materie oggetto della presente Direttiva.

Articolo 2

Caratteristiche degli interventi e modalità realizzative

Italia Lavoro, di concerto con le Direzioni generali competenti del Ministero, predisporrà programmi e progetti per interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 della presenta Direttiva, provvedendo, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili:

a) ad erogare, ove richiesto dalle Regioni e dalle province, e di intesa con le Direzioni ministeriali competenti, interventi, pacchetti integrati di politica attiva del lavoro sulla base del principio di sussidiarietà;

b) a sviluppare, d'intesa con le Direzioni ministeriali competenti, le reti relazionali a supporto della cooperazione istituzionale, della creazione di network di servizi;

c) a caratterizzare i propri interventi nella direzione di garantire una sostenibilità strutturale degli effetti riguardanti i servizi e le politiche ad essi collegate.

Le azioni di sistema e i programmi dovranno essere realizzati in stretto raccordo con le Regioni e le Province, in quanto titolari di compiti e di funzioni assegnate dalla legislazione in vigore.

Le azioni e i programmi realizzati da Italia Lavoro potranno comunque essere oggetto di Intese istituzionali e di Accordi di programma da redigere e stipulare secondo le modalità individuate nel nuovo quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN).

Le Regioni e le Province autonome, d?intesa con il Ministero, possono avvalersi di italia Lavoro in chiave di "sussidiarietà", anche per la gestione diretta di misure, supporti e interventi svolti anche nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego per sopperire a particolari esigenze organizzative e strutturali.

Italia Lavoro svolgerà per conto del Ministero ogni altra azione ritenuta utile purché coerente con la politica unitaria di sviluppo 2007-2013 e con le priorità e gli obiettivi contenuti nella presente direttiva.

Entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente Direttiva, le Direzioni generali competenti del Ministero definiscono con Italia Lavoro uno schema unitario di atto convenzionale che individui termini e modalità omogenei per il conferimento a Italia Lavoro delle risorse destinate ai singoli interventi attuativi della presente Direttiva, anche in funzione delle conseguenti attività di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 4, primo periodo.

Articolo 3

Cabina di regia

Per sviluppare e coordinare le attività poste in essere in attuazione della presente Direttiva e per verificarne l'attuazione con particolare riferimento alle singole realtà territoriali interessate dagli interventi, è prevista una cabina di regia presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un rappresentante da lui delegato e composta:

a) dai Sottosegretari, dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, dai Direttori della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, della Direzione generale del Mercato del lavoro, della Direzione generale per le Politiche per l'orientamento e la formazione, della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, nonché da Direttori delle altre Direzioni generali del Ministero per le iniziative di specifico interesse;

b) dall'Amministratore Delegato e dal referente operativo di Italia Lavoro;

c) dai referenti del Coordinamento delle Regioni, dal Referente del Coordinamento delle Province e Assessori Regionali di volta in volta interessati rispetto alle problematiche in esame. Alle riunioni può partecipare, su invito dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Presidente e/o il Direttore generale dell'ISFOL in relazione a specifiche iniziative.

Il funzionamento della cabina di regia non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito.

Articolo 4

Monitoraggio e verifica amministrativa e contabile

Per il monitoraggio e la valutazione dei progetti affidati a Italia Lavoro trovano applicazione le determinazioni assunte nella Conferenza dei Servizi del 9/12/2004 e le Linee Guida per il monitoraggio trasmesse ai Direttori Generali de! Ministero il 3/10/2006.

La verifica amministrativa contabile dei progetti stessi deve essere svolta da parte della Direzione Provinciale del lavoro di Roma, Servizio Ispettivo. Restano, comunque, fermi i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in caso di progetti finanziati tramite i Fondi Strutturali.

Articolo 5

Rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7-terdecies, comma 2, del Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43  , altre Amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro nell'ambito del principio di cooperazione istituzionale ed al fine del raggiungimento di obiettivi condivisi con il Ministero. Italia Lavoro, d'intesa con il Ministero può svolgere in favore delle altre Amministrazioni attività coerenti con il perseguimento delle proprie finalità e con gli indirizzi e le linee strategiche individuate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La presente Direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio.

Roma, 21 marzo 2007

Il Ministro: Cesare Damiano