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MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIRETTIVA 29 luglio 2008
  Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all' articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266  . (Direttiva 2008).  
  Pubblicato in GU, n. 211 del 09/09/2008
  Vigente al 02/06/2020 


  Vigente dal: 24/09/2008
  urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali:direttiva:2008-07-29;nir-1


 

Premessa.

L' art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991  prevede, tra i compiti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali ed a favorire l'applicazione di metodologie di intervento, particolarmente avanzate.

Tenuto conto di quanto previsto all' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, definisce:

A) la tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie;

B) i requisiti soggettivi;

C) le modalità di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico;

D) i costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti;

E) i motivi di inammissibilità;

F) la procedura, i criteri e gli esiti della valutazione dei progetti;

G) le comunicazioni e gli adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo modalità di erogazione dello stesso;

H) la fideiussione;

I) il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.

Le disponibilità finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi stabiliti alla presente direttiva ammontano per l'anno 2008 a 2.300.000,00 euro. (1)

Sezione A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie.

A.1. Ambiti.

Per l'anno 2008 i progetti dovranno riguardare ambiti d'azione compresi tra i seguenti, indicando eventualmente l'ambito prevalente: identificazione e prevenzione del disagio sociale; accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione; promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale; promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.

Le suddette azioni potranno essere realizzate anche in collaborazione con amministrazioni locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché con le organizzazioni di terzo settore attive nel territorio di riferimento.

In riferimento a quanto previsto dall' art. 13 della legge n. 266/1991  , non vengono presi in considerazione e quindi sono dichiarati inammissibili progetti in materia di:

a) cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987  ;

b) protezione civile.

A.2. Obiettivi.

Le singole iniziative proposte, nell'ambito d'azione prescelto tra quelli di cui al punto A.1., devono essere impostate puntando al raggiungimento di uno o più di uno tra i seguenti obiettivi:

creazione e consolidamento dei legami sociali all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di processi recenti di mobilità residenziale in uscita o in entrata);

arricchimento e miglioramento delle capacità individuali di soggetti svantaggiati, sotto il profilo personale, relazionale, professionale; agevolazione nell'espletamento di attività e nell'accesso e nella fruizione di servizio di pubblica utilità;

promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, nonché la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali siano coinvolti i giovani stessi;

sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o di maltrattamento anche in ambito familiare;

A.3. Metodologie.

Gli obiettivi indicati al precedente punto A.2. devono essere realizzati attraverso metodologie di intervento: innovative rispetto al contesto territoriale, alla tipologia dell'intervento o alle attività dell'organizzazione; pilota (prototipali) e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.

Sezione B) Requisiti soggettivi.

Le organizzazioni di volontariato che intendono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, devono essere: legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e (a pena di decadenza) per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266  e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.

I progetti possono essere presentati da:

1) singole organizzazioni di volontariato;

2) più organizzazioni di volontariato congiuntamente.

In entrambe le ipotesi tutte le organizzazioni di volontariato devono: essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva;

essere iscritte nei registri regionali del volontariato, in ottemperanza a quanto previsto nella legge n. 266 del 1991  ;

indicare, qualora il progetto proposto venga ammesso a contributo, l'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale;

In caso di collaborazioni con enti pubblici o con altri soggetti, rimane in capo all'organizzazione proponente la responsabilità del progetto.

Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell' art. 7 della legge n. 266/1991  , l'amministrazione non potrà stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da meno di sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della stessa legge.

Sezione C) Modalità di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico.

La domanda di contributo, il connesso formulario e il piano economico, di cui alla presente direttiva, devono essere compilati in carta semplice, secondo lo schema riportato all'interno dell'allegato n. 1.

Sulla busta di spedizione deve essere apposta la dizione: "Progetto sperimentale volontariato - Direttiva 2008"; il plico deve essere indirizzato e spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Divisione III Volontariato - via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma.

Le domande spedite devono pervenire al predetto indirizzo entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il plico può essere, altresì, presentato a mano presso la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine.

In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III della Direzione generale del volontariato e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Divisione con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

Rimane a rischio dell'organizzazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro del plico è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori.

Sezione D) Costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti.

Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non deve superare l'ammontare totale di 50.000,00 euro.

Il costo complessivo comprende la quota di contributo ministeriale (90%), erogato ai sensi della presente direttiva e la quota che è posta a carico dell'organizzazione proponente (10%).

Il costo complessivo del progetto non comprende, invece, l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, il quale, in ogni caso, non può costituire né la quota di contributo ministeriale (90%), né la quota parte dell'organizzazione proponente (10%).

L'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura pari al 10% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto).

Tale specifico obbligo deve essere precisato nella domanda di contributo e quindi riprodotto nel piano economico, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Il legale rappresentante dell'organizzazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell'organizzazione capofila deve sotto la propria responsabilità: dichiarare che il progetto non è stato già oggetto di contributo da parte di altri fondi pubblici; indicare l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, così come sopra specificato.

Nell'ambito dei costi previsti per le risorse umane, che si prevede di impegnare effettivamente nella realizzazione del progetto, ivi incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi: personale dipendente; collaboratori e/o consulenti esterni; personale addetto alle pulizie; rimborsi spese del personale interno ed esterno;

I suddetti costi non devono, a pena di inammissibilità, in ogni caso superare il 30% del costo complessivo del progetto.

Le spese per l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale didattico e beni strumentali devono essere, a pena di inammissibilità, contenute entro l'importo massimo 20% del costo complessivo del progetto.

Rimane comunque esclusa dai costi finanziari ogni spesa non riconducibile ad attività previste nel progetto; non sono in ogni caso ammissibili costi finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili.

I costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il contributo dell'intera struttura potranno essere imputati al progetto soltanto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una modalità di ripartizione percentuale commisurata all'utilizzazione della struttura per il progetto.

Sezione E) Motivi di inammissibilità.

La richiesta di ammissione al contributo ed il relativo progetto devono, a pena di inammissibilità:

1) essere presentati da parte di una organizzazione che abbia i requisiti soggettivi indicati alla sezione B;

2) essere redatti e compilati in conformità agli schemi di cui all' allegato n. 1 della presente direttiva (allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale) ed essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000  , in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati;

3) prevedere una durata delle attività progettuali non superiore a dodici mesi;

4) non riguardare la materia della protezione civile e ne' essere attinente alla materia di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n. 49/1987  ;

5) non prevedere un costo complessivo del progetto superiore ad Euro 50.000,00, ed all'interno di questo, rispettare la percentuale massima riconoscibile pari al 30% del costo complessivo del progetto per le spese relative alle risorse umane, ivi comprese le spese di progettazione, nonché la percentuale massima del 20% dello stesso ammontare complessivo relativamente all'acquisto e/o noleggio di attrezzature, beni strumentali e materiale didattico;

6) non prevedere l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili;

7) essere corredati, nel caso in cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, da una dichiarazione attestante il ruolo e/o la funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonché l'indicazione dell'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;

8) essere corredati da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione, comprensivi di eventuali integrazioni e redatti conformemente all' art. 3, comma 3, legge n. 266/1991  ;

9) essere corredati dal curriculum dell'organizzazione di volontariato e dal curriculum degli eventuali partner non istituzionali indicati e coinvolti nel progetto;

10) essere corredati dalle eventuali attestazioni e/o adesioni rese dal legale rappresentante di altre organizzazioni e/o enti pubblici e privati per i quali è previsto un coinvolgimento nella realizzazione del progetto, con la specifica del ruolo che si intende svolgere;

11) essere corredati da copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato (secondo le modalità previste dallo statuto dell'organizzazione) con il relativo verbale di approvazione del medesimo bilancio;

12) pervenire, in plico chiuso, entro e non oltre le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Costituiscono ulteriori motivi di inammissibilità:

13) la presentazione di più di un progetto da parte della stessa organizzazione, sia in forma singola che associata;

14) la mancata presentazione - entro i termini previsti - da parte dell'organizzazione delle relazioni finali e/o rendicontazioni relative a progetti già finanziati con le precedenti direttive.

Saranno inoltre escluse le domande di contributo proposte da organizzazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

Sezione F) Procedura, criteri ed esiti della valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo verrà compiuta da una apposita commissione, nominata dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato entro il termine di acquisizione delle domande stabilite nella sezione C.

Le domande ed i plichi pervenuti verranno esaminate prima sotto il profilo di ammissibilità e successivamente si procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.

I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:

Criteri individuati per la scheda di valutazione Punteggio massimo attribuibile
Congruità e coerenza del progetto rispetto all'ambito di intervento individuato tra quelli indicati al punto A.1. della direttiva0-14
Coerenza tra ambito di intervento individuato (punto A.1), con gli obiettivi (punto A.2) e le metodologie descritte (punto A.3) nella proposta progettuale0-14
Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi che si intendono realizzare (es. esigenza individuata, obiettivi, fasi e azioni programmate, realizzazione e risultati previsti0-14
Rispondenza e congruenza con il contesto sociale e territoriale di riferimento0-12
Coerenza tra attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato0-18
Modalità di individuazione e di coinvolgimento dei destinatari dell'intervento0-8
Collaborazioni e/o accordi con altre organizzazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, gruppi informali, enti pubblici e/o del privato sociale, sindacati, scuole di | ogni ordine e grado0-1
Iniziative di promozione e comunicazione pubblica sul progetto0-6
Totale 100

La commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

La graduatoria verrà riportata in un provvedimento del Direttore generale che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti nell'ordine del punteggio decrescente, attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste dalla presente direttiva.

Non saranno ritenuti idonei, e quindi si riterranno non finanziabili, i progetti che riportino un punteggio inferiore a 40.

Le organizzazioni di volontariato per:

1) la presentazione dei progetti;

2) la predisposizione degli atti formali necessari all'avvio del progetto;

3) l'assistenza tecnica nel corso della esecuzione dei progetti ammessi a contributo;

4) la predisposizione delle relazioni intermedie, finali e delle rendicontazioni dei progetti, potranno usufruire della consulenza gratuita dei Centri di sevizio per il volontariato (di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997).

Al fine di rendere il più efficace l'accompagnamento alle organizzazioni di volontariato nello svolgimento di tali attività, sarà mantenuto uno stretto collegamento, individuando le opportune forme organizzative, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il coordinamento dei centri di servizio per il volontariato - CSV-Net ed i restanti centri e i comitati di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso ciascuna regione.

Sezione G) Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i progetti ammessi a contributo - Modalità di erogazione dello stesso.

G.1. Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i progetti ammessi a contributo.

L'amministrazione invierà, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno, apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.

Le organizzazioni di volontariato ammesse a contributo dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, inviare a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, la seguente documentazione:

copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione nel registro regionale o provinciale di cui all' art. 6 della legge n. 266/1991  dell'organizzazione di volontariato proponente e delle eventuali organizzazioni di volontariato partner e relativa dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il permanere - alla data di presentazione della domanda di contributo - dell'iscrizione al suddetto registro ove ha sede l'organizzazione;

copia conforme dell'atto da cui risulti il conferimento dei poteri al legale rappresentante;

dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione dalla quale risulti che il progetto ammesso a contributo, non è e né è stato oggetto di altri finanziamenti/contributi con risorse pubbliche dirette o indirette;

dichiarazione del legale rappresentante relativa alla natura e alle origini delle risorse a carico dell'organizzazione proponente;

dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre organizzazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, enti pubblici territoriali o altri soggetti, che non è cumulabile con il costo totale del progetto e non può costituire la quota parte dell'ente proponente e capofila; originale del certificato penale e del certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che ha ottenuto il contributo;

composizione dell'attuale organo rappresentativo dell'organizzazione;

codice fiscale dell'organizzazione;

estremi del conto corrente bancario/postale comprensivo: dei codici (CAB, ABI, CIN e IBAN); copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente approvato;

documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari e degli eventuali destinatari che prenderanno parte alle attività progettuali.

Le suddette dichiarazioni e copie conformi dovranno essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000  .

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In entrambi i casi, potrà subentrare nel diritto al contributo il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.

Ai fini della stipula della convenzione, in osservanza a quanto previsto dall' art. 7 della legge n. 266/1991  , è necessario che l'organizzazione di volontariato sia iscritta da almeno sei mesi nei registri regionali di cui all' art. 6  della stessa legge.

L'avvio delle attività progettuali avviene a seguito della sottoscrizione della convenzione ( allegato n. 2 ) predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato alla presente direttiva e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'amministrazione.

Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Le specifiche condizioni ed i termini fondamentali connessi alla concessione del contributo ed alla realizzazione delle attività progettuali risulteranno disciplinati dalla suddetta convenzione.

Il legale rappresentante dell'organizzazione (o dell'organizzazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'amministrazione.

Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto approvato e comunque dovrà essere presentata entro e non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre precedente la chiusura dell'attività progettuale.

Tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dietro una formale richiesta presentata alla Divisione III Volontariato.

In caso di presentazione congiunta del progetto, all'organizzazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

Attività di promozione e comunicazione pubblica del progetto.

E' fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza che il medesimo è realizzato con il contributo del Fondo nazionale per il volontariato - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Affidamento a soggetti esterni. La realizzazione di progetti finanziati secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo il caso di specifiche attività che l'organizzazione non e' in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne.

Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione del progetto per il quale si presenta domanda di contributo.

In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione del progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno.

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione del progetto, è necessario inoltrare all'amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate e di quanto previsto al riguardo nella convenzione.

G.2. Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo verrà erogato in due fasi: la prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% dell'ammontare del contributo complessivo concesso, verrà versato previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui alla sezione successiva, tenuto conto della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio; la seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo dell'accertamento da parte dell'amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della verifica della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.

L'effettiva erogazione del saldo riconosciuto deve avvenire entro dodici mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di disporre eventuali atti di autotutela di revoca e/o recupero, totale e/o parziale, del contributo già concesso e/o erogato, anche in itinere.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui alla successiva sezione H), il contributo già erogato in tutti i casi di irregolarità o di mancato rispetto delle disposizioni stabilite in via amministrativa.

Sezione H) Fideiussione.

Le organizzazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale al progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993  e, specificamente: elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it ; elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it ;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all' art. 1944, secondo comma, del codice civile  e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione che rilevi a carico dell'organizzazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all' art. 1957 del codice civile  , fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'amministrazione.

Sezione I) Controllo e monitoraggio dei progetti finanziati.

La Divisione III della Direzione generale per il volontariato effettuerà attività di controllo e monitoraggio, secondo la normativa nazionale di riferimento, nei confronti delle organizzazioni i cui progetti saranno finanziati.

Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione generale, la quale provvederà a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato viene coinvolto nella attività di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.

Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare una relazione intermedia a metà della realizzazione delle attività progettuali, ossia una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e degli impegni assunti nel periodo di riferimento, da predisporsi nei termini indicati nella convenzione ( allegato n. 2 ) e secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del contributo erogato non conforme alle finalità della presente direttiva e del progetto approvato, il Ministero potrà, in qualsiasi momento, anche in ragione delle risultanze delle verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione trasmessa dal beneficiario, anche in loco, disporre l'interruzione del progetto con conseguente revoca del contributo già erogato.

In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso o di mancata incompleta rendicontazione a saldo delle spese e degli impegni, il Ministero potrà revocare il contributo già concesso ed erogato in ragione delle attività non eseguite e/o delle spese ed impegni non regolarmente rendicontati.

Resta fermo che il Ministero potrà comunque procedere alla revoca totale del contributo già concesso nonostante la documentata realizzazione e rendicontazione di singole attività di progetto, allorché queste ultime appaiono inidonee e/o insufficienti a garantire, da sole, l'effettivo perseguimento e/o raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto.

Entro trenta giorni dal termine delle attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Divisione III della Direzione generale per il volontariato la relazione finale, nonché il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

A conclusione della verifica amministrativo-contabile, l'amministrazione provvederà ad erogare la rimanente quota parte del contributo e rilascerà la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.

La presente direttiva, con i relativi allegati, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


 

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: Sacconi

 
 

Note della redazione

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Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali ed alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio; l'ammontare esatto sarà comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

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