Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIRETTIVA 30 luglio 2009
  Legge 7 dicembre 2000 n. 383  . Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all' art. 7  , nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all' art. 12, comma 3, lett. d)  ed f)  .  
 
  Vigente al 30/11/2021 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:direttiva:2009-07-30;nir-1

 

PREMESSA

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha tra i propri compiti ( legge 7 dicembre 2000, n. 383  , art. 12  ):

- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale ( comma 3, lett. d  );

- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all' art. 7 della medesima legge 383/2000  , per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate ( comma 3, lett. f  ).

A tal fine l'Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie di intervento.

Nel quadro di quanto previsto dall' art. 12 della legge 241/90  e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce:

- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative/progetti;

- le priorità e i criteri di valutazione ai fini dell'ammissibilità al contributo.

1. Requisiti soggettivi

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lett. d)   ed f)   dell'art. 12 citato , le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all' art. 7 della legge n. 383/2000  , all'atto della pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di presentazione congiunta è necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate. La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all' art. 7 citato  , nel corso dell' attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell'articolo 12 citato  , può prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l'associazione proponente.

2. Requisiti oggettivi e priorità

L'associazione, singola o in partenariato, non può presentare richiesta di contributo per più di una iniziativa ai sensi della lett. d) dell'art. 12 comma 3 citato  , né per più di un progetto ai sensi della lett. f) del medesimo articolo  , a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.

2.1 Aree di intervento delle iniziative di cui alla lett. d), art. 12 comma 3 

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti, oppure l'informatizzazione dell?associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

2.2 Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. f), art. 12 comma 3 

Per l'anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti a realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:

- promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità

- tutela e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani

- promozione, tutela e sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio;

- interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza

- sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione

- sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione

- sostegno alla popolazione del territorio della regione Abruzzo colpita dal terremoto ed in particolare :

* interventi volti a promuovere la ricostruzione del tessuto sociale leso dall'evento sismico;

* interventi volti a fornire un supporto psicosociale dei soggetti colpiti dal terremoto;

* interventi per favorire il sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati, colpiti dal sisma.

Il progetto/iniziativa per la regione Abruzzo deve prevedere attività esclusivamente rivolte alle popolazioni terremotate e per gli ambiti di intervento sopra citati. Tutti gli interventi legati all'evento sismico otterranno un punteggio maggiore se proposti e realizzati con impegno comprovabile con la regione Abruzzo.

3. Durata delle iniziative/progetti

A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera d) ed i progetti di cui alla lettera f) articolo 12, comma 3, della legge 383/2000  non possono avere una durata superiore a dodici mesi .

4. Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a € 11.000.000,00 (undici milioni) (1).

5. Costo delle iniziative e progetti e modalità di finanziamento

5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna/o iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda l'importo di 220.000 euro sia per la lett. d)  che per la lett. f)  .

L'iniziativa/progetto può essere presentata/o sia in forma singola che in partenariato.

Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale erogato ai sensi della presente direttiva.

L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All.1) e riprodotto nel Piano Economico (All.3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto proposta/o.

5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto.

Il proponente deve specificare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione.

5.3. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (All.1).

La partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati può essere dichiarata con il modello contenuto nel formulario (All. 2) dal rappresentante legale ai sensi del DPR 445/2000  con la precisazione delle modalità con le quali viene attuata e con l'impegno che questa non venga utilizzata a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell'Associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate.

5.4. A pena di inammissibilità, l'iniziativa/progetto per la/il quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente relativo all'anno 2008 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).

Se si tratta di iniziativa/progetto presentata/o congiuntamente, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

L'iniziativa/progetto deve essere, a pena di inammissibilità, corredata/o da copia firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo 2008.

5.5. Voci di spesa

Per le iniziative lett. d)  i costi per progettazione e redazione dell'iniziativa devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo dell'iniziativa e le spese per l'informatizzazione acquisto, noleggio, di attrezzature, hardware e software non deve superare il 35% del costo complessivo dell'iniziativa.

Per i progetti di cui alla lett. f)  i costi di progettazione e redazione del progetto e devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 25% del costo complessivo del progetto.

5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;

- gli oneri relativi ad attività promozionali (riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale);

- gli oneri connessi alla ristrutturazione o all'acquisto di immobili e loro pertinenze;

- gli oneri connessi all'acquisto e al noleggio di autoveicoli e autovetture.

Il noleggio può essere autorizzato solo se strettamente funzionale e finalizzato alle attività da svolgere:

- gli oneri connessi all'organizzazione e/o partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti ( seminari e convegni; raduni ecc.) non strettamente collegati alle finalità dell'iniziativa/progetto finanziata/o;

- gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dall'iniziativa/progetto;

- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali.

6. Modalità di presentazione di iniziative/progetti

A. La richiesta di ammissione a contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere presentata in carta semplice mediante compilazione in ogni parte dell'apposito modello di domanda ALL. 1, del formulario di presentazione ALL. 2 e del Piano economico ALL. 3, uniti e parte integrante della presente Direttiva, sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti, indicando - in questo secondo caso - quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante;

B. pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 35° giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo;

C. essere presentata o indirizzata in busta chiusa, recante l'indicazione del mittente e, se trattasi di iniziativa lett. d)  o progetto lett. f)  - Direttiva 2009, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - Div. II, via Fornovo n. 8, pal. C, II piano - 00192 Roma;

D. la spedizione del plico può avvenire tramite raccomandata r/r., o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In ogni caso il plico dovrà pervenire al Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Osservatorio Nazionale dell'associazionismo - Divisione II, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, palazzina A, II Piano - nei termini indicati al paragrafo 6. lett. B). Rimane a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

È inoltre prevista in via sperimentale la compilazione on'line del formato elettronico della domanda di contributo e dei relativi allegati disponibili sul sito istituzionale del Ministero.

7. Motivi di inammissibilità

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:

a) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all' art. 7 della L.383/2000  alla data di pubblicazione della presente Direttiva sulla GURI;

b) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell' art. 7, comma 4, legge 383/2000  , da un documento, in copia conforme all'originale, attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

c) essere presentata secondo le modalità previste al precedente punto 6;

d) essere presentata, sia in forma singola che in partenariato, per non più di una iniziativa ai sensi della lett. d) dell'art. 12 comma 3 citato  , né per più di un progetto ai sensi della lett. f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate;

e) riguardare iniziative e progetti concernenti le aree di intervento previste dal punto 2.1 per la lett. d) e 2.2 per la lett. f) della presente Direttiva;

f) prevedere una durata non superiore a quanto indicato al punto 3 della presente Direttiva;

g) rispettare i limiti di costo e le relative prescrizioni stabiliti dal punto 5 e da tutti i sottoparagrafi dello stesso punto 5 ;

h) essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria;

i) essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.

8. Valutazione dei progetti e delle iniziative

8.1. Procedura

Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, pervenute entro i termini indicati dalla presente Direttiva, sono esaminati da una apposita Commissione, nominata con Decreto Direttoriale. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna/o iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lett. d) e l'altra per i progetti di cui alla lett. f), secondo i criteri indicati nella presente Direttiva.

Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio con un ulteriore apposito decreto di impegno del Direttore generale.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'Amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione sulle macrovoci del prospetto riepilogativo del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali alla riduzione del contributo, e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.

8.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all' art.12, comma 3, lett. d), legge 383/2000 

N PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1Valutazione Iniziativa - criterio della incentivazione alla formazione rispetto alla informatizzazione e alla creazione di banche dati: massimo 20 punti, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi di 5 punti; - capacità di stabilizzazione dell'iniziativa formativa: massimo 10 punti, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi di 2 punti; - criterio della congruità dell'iniziativa rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere: massimo 10 punti e avanzamenti progressivi di 2 punti.da 0 a 40
2Presenza sul territorio nazionale - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi di 1 punto in relazione al numero di regionida 0 a 15
3Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (10) sarà attribuito all'iniziativa che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 2 punti, alle iniziative con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0.da 0 a 10
4Utilizzo /produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi - totale punteggio attribuibile da 0 a 5, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi.da 0 a 5
5Dimensione dell'Associazione - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo il seguente criterio relativo al numero dei soci dichiarati nel formulario di domanda: fino a 50.000 soci: 2 punti; oltre 50.000 soci e fino a 100.000: 4 punti; oltre 100.000 soci e fino a 400.000: 6 punti; oltre 400.000 soci e fino a 750.000: 8 punti; oltre 750.000 soci: 10 punti. Per le strutture di secondo livello ("associazioni di associazioni") qualora non sia possibile rilevare dal formulario di domanda il numero dei soci persone fisiche, troverà applicazione il criterio del numero delle realtà collettive federate secondo le seguenti modalità: fino a 300 strutture associate: 4 punti; oltre 300 strutture associate e fino a 1000: 6 punti; oltre 1000 strutture associate e fino a 2000: 8 punti; oltre 2000 strutture associate: 10 punti.da 0 a 10
6Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2008) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi.da 0 a 10
7Iniziative , presentate in forma singola o associata, che prevedono attività chiaramente condivise in forma sinergica con altre iniziative, presentate nella presente direttiva da altre associazioni.da 0 a 10
TOTALE Punti max 100

8.2.1. Non saranno ritenute idonee e quindi non finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.

Le iniziative idonee che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:

- da 60 a 70 punti riduzione percentuale fino al 40%;

- da 70 a 80 punti riduzione percentuale fino al 30%;

- da 80 a 90 punti riduzione percentuale fino al 20%;

- da 90 a 95 punti riduzione percentuale fino al 10%;

- da 95 a 100 nessuna riduzione.

8.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un'iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziata unicamente l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.

8.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all' art.12, comma 3, lett. f), legge 383/2000 

N PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1Valutazione del progetto - congruità e coerenza del progetto rispetto all'ambito di intervento individuato tra quelli indicati al punto 2.2 della Direttiva: da 0 a 10 - Coerenza tra ambito di intervento individuato ( punto 2.2) con gli obiettivi e le metodologie descritte nella proposta progettuale: da 0 a 10 - Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi che si intendono realizzare ( es. esigenza individuata, obiettivi, fasi e azioni programmate, realizzazione e risultati previsti): da 0 a 10; - Rispondenza e congruenza con il contesto sociale territoriale di riferimento: da 0 a 10da 0 a 40
2Valenza nazionale del progetto - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo il seguente criterio: numero di regioni coinvolte inferiore a 3: 0 punti; da 3 a 5 regioni coinvolte: 7 punti; da 6 a 11 regioni coinvolte: 14 punti; 12 o più regioni coinvolte: 15 punti; coinvolgimento della sola regione Abruzzo 8 puntida 0 a 15
3Collaborazione con enti pubblici (da provare mediante documentazione in originale) totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di collaborazione 0 punti; presenza di enti pubblici con impegni comprovabili fino a 10 punti a secondo del numero e della qualità delle collaborazioni; impegno comprovabile con la sola regione Abruzzo 6 puntida 0 a 10
4Valutazione benefici su territori svantaggiati (Regioni Obiettivo Convergenza( Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) e territori terremotati della regione Abruzzo in base alla capacità di coinvolgimento delle strutture interessate - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di coinvolgimento 0 punti; benefici per il coinvolgimento su una sola regione 5 punti; benefici per il coinvolgimento su più regioni 10 punti; benefici per il coinvolgimento in caso della sola regione Abruzzo 8 punti;da 0 a 10
5Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (10) sarà attribuito al progetto che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 2 punti, ai progetti con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0.da 0 a 10
6Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio - totale punteggio attribuibile da 0 a 5, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza 0 punti, strumenti minimi di monitoraggio 3 punti, strumenti eccellenti di monitoraggio 5 punti.da 0 a 5
7Progetti, presentati in forma singola o associata, che prevedono attività chiaramente condivise in forma sinergica con altri progetti, presentati nella presente direttiva da altre associazionida 0 a 10
TOTALE Punti max 100

8.3.1. Non saranno ritenuti idonei e quindi non finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.

I progetti idonei che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:

- da 60 a 70 punti riduzione percentuale fino al 40%;

- da 70 a 80 punti riduzione percentuale fino al 30%;

- da 80 a 90 punti riduzione percentuale fino al 20%;

- da 90 a 95 punti riduzione percentuale fino al 10%;

- da 95 a 100 nessuna riduzione.

8.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

8.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi della presente direttiva, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.

Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.3, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000  , sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto. Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/ progetto per le finalità degli stessi.

9. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti

L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione, della ammissione/non ammissione a contributo e del finanziamento totale o parziale secondo la tabella di cui al punto 8.2.1. e 8.3.1.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti, con decreto direttoriale di impegno, avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'Amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali e proporzionali alla riduzione del contributo, sulle singole macrovoci di costo.

9.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti, ai sensi di quanto previsto al paragrafo precedente, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono ad accettare il piano economico rimodulato operando modifiche esclusivamente nell'ambito delle microvoci interessate, modifiche tali da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità dell'iniziativa/progetto originarie/i.

A tale scopo, in ogni caso, gli elementi valutati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra citati non potranno essere modificati e ridotti se non in misura proporzionale rispetto a quelli indicati nella domanda presentata ed ammessa a finanziamento.

La proposta di modifica, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale (pubblicati successivamente alla comunicazione di ammissione a contributo) e presentata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo, totale o parziale, da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.

9.2. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione riguardo alla gestione ed allo stato finanziario del progetto/iniziativa, l'associazione deve utilizzare una codificazione contabile appropriata

9.3. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato della presente direttiva (All.4), e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

9.4. In caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita, mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

9.5. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto: il titolo del progetto/iniziativa e la circostanza che è finanziata/o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi della lett. d) o f) della legge 383/2000  - Direttiva annualità 2009.

L'utilizzo del logo ministeriale deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

10. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato in due fasi:

- una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dell'Istituto bancario e del codice IBAN del conto intestato all'Associazione.

- il saldo è erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'effettiva erogazione del saldo deve avvenire entro 12 mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio. Il Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

11. Modalità di affidamento di attività a soggetti esterni

La realizzazione di iniziative/progetti finanziate secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attività che l'associazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interna. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.

12. Fideiussione

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:

a. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;

b. essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs 385/93  e, specificamente:

- elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art.107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it ;

- elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it ;

c. contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all' art. 1944, secondo comma, del codice civile  e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d. contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all' art. 1957 del codice civile  , fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate. Per il pagamento del saldo fino al 30% dovrà essere presentata un'ulteriore fideiussione per gli impegni di spesa riconosciuti e non pagati.

13. Monitoraggio in itinere

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e/o l'Amministrazione possono sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell?iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilità e/o l'incapacità dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Il Ministro Sen. Maurizio Sacconi

(1) Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio e fermo restando che tale ammontare sarà reso noto sul sito ministeriale dovendo in generale ritenersi tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.