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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIRETTIVA 30 luglio 2010
  Presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all' articolo 7  , nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all' articolo 12, comma 3, lettera d)   ed f)  , della legge 7 dicembre 2000, n. 383 .  
 
  Vigente al 18/09/2019 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:direttiva:2010-07-30;nir-1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Emana


 

la seguente direttiva

per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all' art. 7  , nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all' art. 12, comma 3, lettera d)   ed f)  , legge 7 dicembre 2000, n. 383 .

Premessa.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti ( legge 7 dicembre 2000, n. 383  , art. 12  ):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale ( comma 3, lettera d  );

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all' art. 7 della medesima legge n. 383/2000  , per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate ( comma 3, lettera f  ).

Il presente provvedimento definisce le priorita' e gli ambiti di intervento ai fini dell'ammissibilita' al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopra citati.

1. Priorita' e ambiti di intervento.

1.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3  .

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti, oppure l'informatizzazione dell'associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati.

Per l'anno in corso sono valutate prioritariamente le iniziative che prevedono l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle seguenti materie:

a) disciplina istituzionale e fiscale dell'associazione di promozione sociale a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 30, decreto-legge n. 185/2008  convertito in legge n. 2/2009  e relative disposizioni applicative, anche in riferimento all'inquadramento legislativo dei soggetti del terzo settore alla luce della normativa regionale in materia di associazioni di promozione sociale;

b) attivita' di gestione e rendicontazione riconducibili al c.d. «bilancio sociale» che permettano alle associazioni l'adozione di metodologie conformi con la dottrina e la normativa contabile ed amministrativa vigente in materia.

1.2. Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3  . In considerazione della proclamazione del 2010 quale «Anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale» - decisione del parlamento e consiglio dell'Unione europea n. 1098/2008 del 22 ottobre 2008 - per l'anno in corso sono valutati prioritariamente i progetti finalizzati alla rimozione delle condizioni di poverta' e di esclusione sociale con riferimento alle seguenti aree: promozione dei diritti e delle opportunita' per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilita' tutela e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunita' e per garantire loro la dignita' e la qualita' della vita se in condizione di non autosufficienza sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione sostegno ad iniziative in materia di pari opportunita' e non discriminazione.

2. Soggetti proponenti. Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all' art. 7 della legge n. 383/2000  , all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Disponibilita' finanziarie. In continuita' con le annualita' precedenti si prevede di destinare al finanziamento delle iniziative lettera d)  e dei progetti lettera f)  sopra descritti l'importo di Euro 11.000.000,00 fatte salve le eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali.

Con successivo avviso pubblico del direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali sara' attivata, in attuazione della presente direttiva, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la procedura finalizzata all'individuazione dei beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative e dei progetti sopra descritti.

La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: Sacconi