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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2016, n. 129
  Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32  , recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.  
  Pubblicato in GU, n. 163 del 14/07/2016
  Vigente al 08/12/2019 


  Vigente dal: 29/07/2016
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-23;129

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96  , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed, in particolare, l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234  , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32  , recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447  , recante approvazione del codice di procedura penale ;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1 

Modifiche all' articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 

 
  1.   
All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32  , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «  
   b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti."
».
 
 
  Art. 2 

Modifiche all' articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 

 
  1.   
All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32  , prima della lettera a) e' premessa la seguente: «  
0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:"Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti).- 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1,secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenzagratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se perfatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesarichiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimentodi un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuitadell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio.2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e'possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cuiall'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziariadispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto didifesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in formariassuntiva, redigendo contestualmente verbale.3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo diprocuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinunciaproduce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delleconseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fineconsultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e'tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e'effettuata anche la riproduzione fonografica.5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedentepuo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delletecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causareconcreto pregiudizio al diritto di difesa."
».
 
  2.   
All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32  , dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «  
   a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: "67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67. L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.
 
  2.  L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
».
 
 
  Art. 3 

Clausola di invarianza finanziaria

 
  1.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
  2.  Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 23 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando