Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 140
  Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.  
  Pubblicato in GU, n. 168 del 21/07/2005
  Vigente al 24/01/2022 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306  , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE , compresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , cosi' come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
 
[ Art. 1.  ] [1]  
 
 
 
[ Art. 2.  ] [2]  
 
 
 
[ Art. 3.  ] [3]  
 
 
 
[ Art. 4.  ] [4]  
 
 
 
[ Art. 5.  ] [9]  
 
 
 
[ Art. 6.  ] [12]  
 
 
 
[ Art. 7.  ] [13]  
 
 
 
[ Art. 8.  ] [14]  
 
 
 
[ Art. 9.  ] [15]  
 
 
 
[ Art. 10.  ] [20]  
 
 
 
[ Art. 11.  ] [21]  
 
 
 
[ Art. 12.  ] [22]  
 
 
  Art. 13. 

Disposizioni finanziarie

 
  1.  Per le esigenze dell'accoglienza di cui all' articolo 5  , commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
 
  2.  Per il trasporto di cui all' articolo 6, comma 4  , e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.
 
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro [pic]17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183  , per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468  , e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  4.  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge.
 
  5.  Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
  6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468  , ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468  , prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 
 
 
[ Art. 14.  ] [23]  
 
 
 
[ Art. 15.  ] [24]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Pisanu, Ministro dell'interno

Fini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 19/10/2005 al 26/05/2008

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 19/10/2005 al 26/05/2008

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 19/10/2005 al 26/05/2008

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 19/10/2005 al 26/05/2008

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 19/10/2005 al 26/05/2008

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 19/10/2005 al 29/09/2015