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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010
  Ridefinizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all' articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135  , come previsto dell' articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244  , per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.  
 
  Vigente al 30/11/2021 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2010-07-09;nir-1

Indice


IL MINISTRO PER IL TURISMO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  e successive modifiche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante «L'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  »;

Visto l' art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233  , cosi' come modificato dall' art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  , che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009  , con il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009  , con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l' art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135  recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali;

Visto l' art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244  , che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e Bolzano, ai fini della definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all' art. 10 della citata legge n. 135/2001  , destina l'erogazione di tali risorse per interventi, di solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli e per l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;

Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti, il 10 dicembre 2008 registro n. 12. Foglio n. 23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2009, a firma dell'allora Sottosegretario di Stato, On.le Michela Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalita' di impegno delle risorse di cui al citato art. 10 della legge n. 135/2001  , come previsto dall' art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ;

Vista la convenzione stipulata in data 3 luglio 2009, con validità triennale, tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Buoni Vacanze Italia per fa gestione dei buoni vacanze;

Visto il decreto approvativo della convenzione, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 249;

Visto il decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a serie speciale - n. 139 del 25 novembre 2009 - che stabilisce il termine di presentazione delle domande dal 20 gennaio 2010;

Considerato, pertanto, che il termine di fruizione dei buoni vacanze è fissato dal 20 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proc. N32/BIL dell'11 marzo 2010, con il quale e' stata disposta la variazione in aumento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, sul capitolo 890 «Somme finalizzate all'erogazione di buoni vacanze»;

Vista la nota dell'Associazione Buoni Vacanze Italia in qualita' di soggetto gestore che in relazione all'andamento delle fruizioni del buono anche su specifica sollecitazione degli operatori turistici propone: di permettere l'utilizzo dei buoni anche nell'ultima settimana di agosto e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale; di estendere la validita' dei buoni sia in termini di periodo di fruizione sia a favore di tutti i cittadini residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano; di procedere alla definizione del «pacchetto vacanza» ai sensi dell' art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001  da intendersi come l'acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza;

Ravvisata, pertanto, la necessita' dell'adozione di un nuovo decreto che ridetermini, anche in ragione dello stanziamento disposto che consente l'ampliamento degli aventi diritto, le modalita' ed il periodo di fruizione dei buoni vacanze ed i relativi requisiti di accesso; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione dell' 8 luglio 2010;

decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Il presente decreto ridefinisce le modalita' di impiego delle risorse di cui all' art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135  , come previsto dall' art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244  , per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
 
 
  Art. 2   
  1.  Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalla seguente tabella:
Numero componenti nucleo familiare ISEE del nucleo familiare (euro) Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo Percentuale di contributo statale e corrispondente importo della riduzione pplicata
1da 0 a 10.000€ 520,0045%
1da 10.000 a 15.000€ 520,0030%
1da 15.000 a 20.000€ 520,0020%
2da 0 a 15.000 €€ 800,0045%
2da 15.000 a 20.000€ 800,0030%
2da 20.000 a 25.000€ 800,0020%
3da 0 a 20.000 €€ 1.040,0045%
3da 20.000 a 25.000€ 1.040,0030%
3da 25.000 a 30.000€ 1.040,0020%
4 e oltreda 0 a 25.000 €€ 1.240,0045%
4 e oltreda 25.000 a 30.000€ 1.240,0030%
4 e oltreda 30.000 a 35.000€ 1.240,0020%
 
  2.  L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.
 
  3.  Il richiedente dovra' dichiarare sotto la sua personale responsabilita', ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000  , che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica (riferimento ISEE dell'anno corrente) prevista dalla sopracitata tabella.
 
  4.  L'ISEE e' l'indicatore dello stato economico equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validita' nell'anno di presentazione della richiesta dei buoni vacanze; per «nucleo familiare» si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dall'arti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242  , alla data dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.
 
  5.  Il contributo puo' essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare. fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorita' cronologica.
 
 
  Art. 3   
  1.  La validita' dei buoni vacanze gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con scadenza 30 giugno 2010, e' prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011.
 
  2.  E' consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonche' dal 23 di agosto. E' confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.
 
 
  Art. 4   
  1.  I buoni vacanze, possono essere utilizzati sul territorio nazionale, per la fruizione di «pacchetti vacanza», ai sensi dell' art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001  , da intendersi come acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze Italia.
 
 
  Art. 5   
  1.  Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' autorizzato a porre in essere i conseguenti atti attuativi del presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
  Art. 6   
  1.  I conseguenti oneri graveranno sul pertinente capitolo 890 «Somme finalizzate all'erogazione di buoni vacanze» del Centro di Responsabilita' n. 17 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 

 

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: Brambilla