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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. 191
  Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell' articolo 33, commi 2   e 2-bis  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .  
  Pubblicato in GU, n. 272 del 22/11/2011
  Vigente al 02/06/2020 


  Vigente dal: 23/11/2011
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2011-09-27;191

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, ed in particolare, l' articolo 33, commi 2   e 2-bis  , concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535  , recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  »;

Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535  , al fine di prevedere l'estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonche' l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;

Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , nella seduta del 16 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.   
L' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente: «  
Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della somma di piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.
».
 
 
  Art. 2   
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 27 settembre 2011

Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri

Sacconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Palma