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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dall' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e, in particolare, i commi 3 e 4 , che disciplinano le modalita' di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l' articolo 11 , relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15 , relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 , e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;
Tenuto conto che, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che l' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2013
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro dell'interno Cancellieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
TABELLA DEI PROCEDIMENTI (parte 1):
TABELLA DEI PROCEDIMENTI (parte 2):