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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. 175
  Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.  
  Pubblicato in GU, n. 62 del 16/03/1994
  Vigente al 08/12/2019 


  Vigente dal: 31/03/1994
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-02-02;175

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' art. 87 della Costituzione  ;

Visto l'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121  , il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:


   
  Art. 1.   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari Esteri

COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: CONSO



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

  NOTA VERBALE  
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - e, con riferimento all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana ( decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751  ), hanno determinato quanto segue:
   
  Art. 1.   
  1.  Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121  , la disciplina 'Sacra Scrittura'.
 
 
  Art. 2.   
  1.  I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all' art. 1  , conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' disposto previo accertamento della parita' della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovra' anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
 
  2.  Al predetto fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolta' che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".
 
  3.  L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua piu' alta considerazione.
 

 

Roma, 25 gennaio 1994

Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione rapporti con gli Stati CITTA' DEL VATICANO - Roma

 
- Allegato 2   -

  NOTA VERBALE  
La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Eccellentissima Ambasciata d'Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana ( decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751  ), hanno determinato quanto segue:
   
  Art. 1.   
  1.  Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121  , la disciplina 'Sacra Scrittura'.
 
 
  Art. 2.   
  1.  I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all' art. 1  , conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' disposto previo accertamento della parita' della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovra' anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
 
  2.  Al predetto fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolta' che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione.
 
  3.  La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione.
 

 

Dal Vaticano, 25 gennaio 1994

Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ROMA